[…da parte, però, dei soli soggetti ISA e dei c.d. forfettari]

 

Con un comunicato stampa di mercoledì, il MEF ha “ufficializzato” la notizia che già era stata di fatto anticipata: quella della

proroga del termine al 20 luglio 2023

[in luogo del 30 giugno 2023] per il versamento delle imposte dovute:

  • dai contribuenti soggetti agli ISA [che dunque hanno registrato per il 2022 un fatturato inferiore a Euro 5.164.568,99];

e

  • dai contribuenti forfettari.

Per ciò che concerne le farmacie, sono pertanto coinvolte le ditte individuali [compresi, attenzione, i collaboratori delle imprese familiari], le società di persone [snc, sas] e i loro soci, le srl e i loro soci ma questi ultimi, cioè i loro soci, soltanto nel caso in cui abbiano optato per il regime di trasparenza, che, come forse è noto, è proprio delle società di persone.

Il comunicato ha precisato che possono beneficiare della proroga anche i contribuenti che presentano cause di esclusione dagli ISA, come nel caso di cessazione di attività intervenuta nel corso del 2022.

Sarà comunque possibile – come ormai accade ogni anno di questi tempi – versare le imposte successivamente al 20 luglio ed entro il 31 luglio 2023, e però applicando in tale evenienza una maggiorazione dello 0,40%.

Resta infine il termine di versamento del 30 giugno per tutti gli altri contribuenti e quindi per coloro i quali non sono soggetti a ISA e/o non sono titolari di partita iva.

(Studio Bacigalupo Lucidi)

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