Al 31 marzo u.s. è dunque cessato lo stato di emergenza [anche se il Covid-19 continua a circolare…] e sembra essere venuto meno in gran parte anche l’interesse della stampa verso la pandemia.
Nel frattempo, i giudici ordinari e amministrativi parrebbero quasi aver intuito il “cambio di rotta” tant’è che – con alcune ordinanze, tutte del mese di marzo – hanno a più riprese rimesso alla Consulta la questione di legittimità costituzionale dell’obbligo vaccinale in ambito sanitario.
Ecco le ordinanze di maggior rilievo.

  • CGA Sicilia sez. giurisd. Ord. del 22 marzo 2022

La Corte siciliana, dopo aver richiesto approfondimenti istruttori – affidati a un collegio composto dal Segretario generale del Ministero della Salute, dal Presidente del Consiglio Superiore di Sanità e dal Direttore della Direz. generale di prevenzione sanitaria – dubita in particolare della legittimità costituzionale dell’art. 4, commi 1 e 2, del d.l. n. 44/2021 (convertito in l. n. 76/2021), nella parte in cui prevede, da un lato, l’obbligo vaccinale per il personale sanitario e, dall’altro, in caso di inadempimento, la sospensione del sanitario dall’esercizio della professione.
Il CGARS sospetta sia il contrasto delle disposizioni ora richiamate con gli artt. 3, 4, 32, 33, 34, 97 della Costituzione [sotto il profilo che il numero di eventi avversi, la inadeguatezza della farmacovigilanza passiva e attiva, il mancato coinvolgimento dei medici di famiglia nel triage pre-vaccinale] e sia la mancanza nella fase di triage di approfonditi accertamenti come di test di positività/negatività al Covid: sono mancanze che, secondo il CGARS, non consentono di ritenere soddisfatta, perlomeno allo stadio attuale di sviluppo dei vaccini antiCovid e delle evidenze scientifiche, la condizione [posta dalla stessa Corte] di un vaccino obbligatorio solo se, tra l’altro, si prevede che esso non incida negativamente sullo stato di salute di colui che è obbligato, salvo che per quelle sole conseguenze “che appaiano normali e, pertanto, tollerabili”. 

  • Tar Lombardia sez. I del 30 marzo 2022

E’ l’ordinanza di rinvio alla Corte di cui abbiamo fatto cenno nella Sediva News del 17 marzo 2022 ma che è stata resa nota solo successivamente.
I giudici milanesi ritengono rilevante la questione di legittimità dell’obbligo vaccinale post modifica del dl 172/2021 nella parte in cui non limita, come è/era invece previsto nella disciplina previgente, la sospensione dall’esercizio dell’attività professionale alle “prestazioni o mansioni che implicano contatti interpersonali o che comportano, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da SAR-CoV-2”, per contrasto con i principi di ragionevolezza e di proporzionalità di cui all’art. 3 della Costituzione, anche con riferimento alla violazione degli articoli 1, 2, 4, 32, comma primo, 35, comma primo, e 36, comma primo.

  • Tribunale di Catania, Sez. Lav., 14 marzo 2022

Qui il Tribunale pone l’accento sul mancato riconoscimento – a favore del dipendente pubblico esercente una professione sanitaria o di interesse sanitario – di un assegno alimentare [comunque denominato] previsto dalla legge ovvero dalla contrattazione collettiva di categoria in caso per l’appunto di sospensione cautelare e/o disciplinare, quando le norme regolatrici dell’obbligo vaccinale prevedono – come in questo caso – che “per il periodo di sospensione non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato”.

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Da ultimo, segnaliamo che anche l’Agenzia delle Entrate è intervenuta sulla vicenda in generale e, dopo aver incrociato i codici fiscali degli over 50 non immunizzati con le anagrafi vaccinali, ha inviato nei giorni scorsi oltre 600.000 sanzioni [ricordiamo, di euro 100 ciascuna] ai no vax over 50 e ne invierà, da quanto ci è dato sapere, circa 100.000 a settimana (!?).

(aldo montini)

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