Nel 2021 ho acquistato per la farmacia un distributore automatico privo dei requisiti per l’interconnessione con il sistema gestionale, usufruendo del credito d’imposta del 10%. Se però ora riuscissi a interconnetterlo, potrei accedere al maggior credito del 40% previsto per gli investimenti “Industria 4.0”?

Il quesito offre l’occasione per chiarire un aspetto importante della vicenda, premettendo che – a partire dal 2020 – i crediti d’imposta per acquisti di beni “Industria 4.0” hanno preso il posto del c.d. “iper‑ammortamento” nel ruolo di leva fiscale ai fini dell’agevolazione di questa categoria di investimenti.

Ora, come sappiamo, si tratta di beni che devono rispondere a determinate condizioni e consentire, in particolare, l’interconnessione con il sistema LAN della farmacia, proprio per permettere la gestione – in chiave per l’appunto “Industria 4.0” – dell’intero processo funzionale cui il bene è deputato.

Il requisito della connessione è perciò determinante per l’ottenimento del credito d’imposta maggiorato, ma non è sufficiente che il bene sia potenzialmente “interconnettibile” essendo invece necessario che sia effettivamente interconnesso e che anzi l’interconnessione permanga nell’intero periodo del suo funzionamento.

D’altra parte, se l’interconnessione può anche seguire l’entrata in funzione del bene, non significa che essa possa avvenire in “qualsiasi” momento successivo, perché, attenzione, la tardiva interconnessione deve comunque dipendere da condizioni oggettive e documentabili e non da comportamenti discrezionali e strumentali dell’impresa.

Con questi presupposti e nel rispetto di tali condizioni, pertanto, l’avvenuta interconnessione – anche se tardiva – può dare egualmente diritto all’agevolazione maggiorata, anche se evidentemente con decorrenza dall’effettiva interconnessione.

E però, in caso di “interconnessione differita” – eccoci al punto – le caratteristiche tecniche richieste dalla disciplina 4.0 devono essere presenti nel bene già anteriormente al suo primo utilizzo o messa in funzione.

In altre parole, i beni privi fin dall’origine dei necessari requisiti, anche laddove li acquisiscano cammin facendo [per effetto cioè di successivi interventi e/o trasformazioni di carattere tecnico che li rendano effettivamente interconnessi], non potranno accedere all’agevolazione maggiorata: di qui la necessità – al momento stesso dell’ordine – di prestare la massima attenzione alle caratteristiche dei beni acquistati, perché dopo sarebbe troppo tardi.

Nel Suo caso, infatti, tenuto conto che il distributore automatico – secondo quel che leggiamo nella Sua mail – era “privo dei requisiti per l’interconnessione con il sistema gestionale”, mancano i presupposti per accedere al maggior credito e dunque la risposta al quesito non può purtroppo che essere negativa.

(stefano civitareale)

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