Nostro padre è venuto a mancare da poco e abbiamo avuto notizia che aveva sottoscritto una polizza vita, solo che non sappiamo chi sia il beneficiario; l’assicurazione ci dice che per la privacy non ci può comunicare i dati da noi richiesti.
È corretto il comportamento dell’assicurazione?

Ci pare di dover rispondere negativamente.
Nella valutazione, infatti, della liceità o meno della richiesta di accesso ai dati identificativi dei beneficiari di polizze vita, la compagnia di assicurazione [al pari del giudice] non è tenuta – secondo quanto stabilito dall’art. 152 del d.lgs. n. 196/2003 – ad accertare la qualità di erede del richiedente, ma deve solo verificare che la richiesta non sia del tutto pretestuosa.
Questa è la posizione assunta dal recente provvedimento interpretativo del Garante per la protezione dei dati personali  [Reg. Prov. n.520 del 26 ottobre 2023, pubblicato in GU – Serie Generale n. 281 – 1° dicembre 2023] e dalla Suprema Corte con l’ordinanza n. 3565/2024.
Nel caso specifico esaminato dalla Cassazione, padre e figlio – eredi legittimari del de cuius – hanno richiesto al Tribunale di obbligare la compagnia di assicurazioni [dove la madre aveva contratto due polizze vita] a consegnare le copie integrali e non oscurate delle polizze stesse, includendo le generalità dei beneficiari.
Gli eredi, a sostegno della richiesta, ritenevano che i beni caduti in successione fossero costituiti dall’ammontare dei premi versati dal de cuius, e che quindi fosse stata lesa la loro quota di legittima e di qui l’esigenza/necessità di conoscere l’identità dei terzi beneficiari così da poter eventualmente esperire l’azione di riduzione.
Il tribunale e la corte di appello hanno accolto la richiesta, imponendo alla compagnia assicurativa di fornire i documenti richiesti.
Come già detto, rigettando il ricorso della compagnia, la Suprema Corte ha confermato che il giudice deve solo verificare la non pretestuosità della richiesta, senza dunque entrare nel merito della qualità di erede o dei diritti del beneficiario.
Questo principio è in linea con quanto previsto dall’art. 2-terdecies, comma 5, del d.lgs. n. 196/2003, come modificato dal d.lgs. n. 101/2018, che regola i diritti sui dati personali di persone decedute.
Ci pare in definitiva di poter ribadire quanto accennato all’inizio e cioè che la compagnia assicurativa non dovrebbe poterVi opporre un rifiuto all’ostensione dei dati del beneficiario della polizza di assicurazione, non sembrando infatti che la Vs. possa minimamente considerarsi una richiesta pretestuosa.

(aldo montini)

La SEDIVA e lo Studio Bacigalupo Lucidi prestano assistenza contabile, commerciale e legale alle farmacie italiane da oltre 50 anni!