I proprietari, gli usufruttuari e gli utilizzatori a titolo di locazione finanziaria sono soggetti al pagamento delle tasse automobilistiche per le autovetture e i motoveicoli.
L’importo dovuto per il bollo auto va versato entro una data di scadenza che varia in relazione alla data di immatricolazione del veicolo, ma che nella maggior parte dei casi è ancora quella del 31 gennaio, che per quest’anno diventa 2 febbraio perché il 31 cade di sabato.
Come indicato nella Sediva News dello scorso 19 dicembre alcune Regioni hanno previsto uno sconto automatico sull’importo da pagare per il solo bollo auto [escluso quindi dal beneficio il superbollo] a condizione, tuttavia, di attivare sul portale ACI.IT  [sezione “bollo auto – domiciliazione bancaria”], la domiciliazione sul conto corrente bancario entro il mese precedente a quello di scadenza del bollo stesso.
Per ora le Regioni che hanno aderito sono soltanto tre:

  • Lazio sconto del 10%;
  • Campania sconto del 10%;
  • Lombardia sconto del 15%.

Inoltre, come noto, gli autoveicoli che hanno potenza superiore a 185 KW sono anche soggetti all’addizionale erariale alla tassa automobilistica, meglio conosciuta come superbollo, che deve essere versato – alla stessa data del bollo – mediante modello F24 Elide (Elementi Identificativi) con il codice tributo 3364 e l’indicazione della targa del veicolo.
Il calcolo da fare per il superbollo è il seguente:

  • € 20 per ogni KW eccedente i 185 KW entro i cinque anni dalla data di costruzione del veicolo;
  • € 12 per ogni KW eccedente i 185 KW dopo i cinque anni dalla data di costruzione del veicolo;
  • € 6 per ogni KW eccedente i 185 KW dopo i dieci anni dalla data di costruzione del veicolo;
  • € 3 per ogni KW eccedente i 185 KW dopo i quindici anni dalla data di costruzione del veicolo;
  • il superbollo non è più dovuto dopo i venti anni dalla data di costruzione del veicolo.

In caso di tardivo versamento, è sempre bene ricordarlo, è anche applicabile il ravvedimento operoso versando la sanzione con il codice tributo 3365 e gli interessi con il codice tributo 3366.
Attenzione quindi anche a questa scadenza.

(Studio Bacigalupo-Lucidi)

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