In merito alla rivalutazione “rediviva”, come l’avete chiamata voi, delle plusvalenze vorrei chiedere se, per i terreni edificabili, per i quali già si paga l’IMU sulla base di un accertamento effettuato dal Comune, è opportuno effettuare una rivalutazione, a tassazione agevolata del 14%, tenuto anche conto del loro diminuito valore commerciale.
In caso positivo, vorrei sapere se è consigliato che detta rivalutazione comprenda sia le aree edificabili che altri piccoli appezzamenti di terreni non edificabili, oggetti della stessa vendita, in una interpretazione estensiva della norma.
Come abbiamo ricordato più volte, la rivalutazione di terreni edificabili – come peraltro quella delle quote sociali – si rivela una scelta tanto più conveniente quanto più si sia vicini a cedere [o a progettare di cedere] a terzi, in tempi non lontani e ovviamente a titolo oneroso, il terreno o la quota sociale.
Ordinariamente, infatti, è soggetta a Irpef la differenza tra il prezzo di cessione e il prezzo di acquisto, mentre con la rivalutazione si fruisce del beneficio – “rinnovato” dal legislatore (in extremis…) anche quest’anno sia pure a un costo più robusto [v. Sediva News del 01.03.2022] – di versare a titolo definitivo un’imposta sostitutiva, elevata ora dall’11% al 14%, calcolata sull’intero valore del terreno o della quota sociale come asseverato da perizia giurata entro il 15 giugno 2022.
Inoltre, è chiaro che la perizia deve evidentemente tendere a far coincidere il valore periziato con quello della (più o meno) futura vendita.
E però, dato che qui dobbiamo soffermarci sui terreni edificabili, è necessario precisare a chiare lettere [perché email come questa ne abbiamo ricevute più di una…] che ai fini dell’Imu il versamento di tale imposta sostitutiva non ha alcuna efficacia, perché l’Imu è sempre dovuta sul valore in comune commercio del terreno edificabile.
E allora, è bensì opportuno generalmente far periziare il valore del terreno, ma – sempreché, s’intende, non si abbia intenzione di venderlo – senza il pagamento del 14%: in tal modo si rafforzerà la “difesa” in caso di un contenzioso che dovesse eventualmente insorgere con il Comune per effetto della notifica di un accertamento che ridetermini il valore sul quale è stata assolta l’Imu.
In ogni caso, per rispondere anche all’altro quesito, possono essere oggetto di rivalutazione anche i terreni non edificabili, soprattutto se in procinto di essere lottizzati o quando risulti prossimo il mutamento di destinazione.
(stefano lucidi)
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