E’ legale vendere un prodotto sotto costo? Come viene disciplinata la vendita sottocosto? Eventualmente ci sono delle categorie che si possono vendere sottocosto? Nel caso di vendita sotto costo il premio, o la nota di credito che potrebbe elargire l’azienda produttrice, possono essere scalati/conteggiati nel “prezzo di cessione” alla farmacia?

Il divieto per le farmacie di vendere “sottocosto” riguarda – puntualmente quanto espressamente – soltanto i medicinali [quali che siano: SOP, OTC, farmaci soggetti all’obbligo di prescrizione medica] ed è esteso per la precisione anche ad altre eventuali iniziative promozionali/commerciali annoverabili tra le operazioni ed i concorsi a premio [cfr. art. 5, comma 2, del D.L.223/2006 conv. con modif. in L. 248/2006].
E allora, per “promuovere” la vendita di medicinali – ma, beninteso, solo di quelli pagati direttamente dai clienti – la farmacia può ricorrere soltanto agli sconti che deve non di meno, come ben noto, praticare a tutti gli acquirenti (art. 5 citato; ma v. anche art. 32, comma 4, D.L. 201/2011 conv. in L. 214/2011), astenendosi pertanto da qualunque discriminazione tra un acquirente e l’altro e dando comunque al riguardo “adeguata informazione alla clientela” (art. 11, comma 8, D.L. 1/2012, conv. in L. 27/2012).
Per gli altri prodotti, diversi quindi dai medicinali e disponibili per la vendita nelle farmacie, non sussistono divieti di vendite “sottocosto” o di pratica di altre iniziative commerciali diverse dalla scontistica di pronta cassa, quali, per l’appunto, concorsi od operazioni a premio, pur dovendo essere garantita la trasparenza dell’operazione nei confronti del pubblico [il già ricordato obbligo di “adeguata informazione alla clientela” prescritto dal citato art. 11].
Inoltre – ci sembra chiaro – non c’è in quest’ultimo caso il vincolo della par condicio tra gli “acquirenti” che, come detto, opera con riguardo ai soli medicinali nel quadro di una precisa volontà legislativa di perseguire finalità di tutela del bene primario della salute cui sottende la regolazione del consumo del farmaco.
Con riferimento, infine, all’ultimo quesito, se poi il fornitore si fa carico – come comunemente avviene – del differenziale di costo/margine cui rinuncia la farmacia in operazioni del genere, questo (il costo/margine) costituisce un incasso netto della farmacia nella forma di storno di parte del costo di acquisto.

(stefano civitareale)

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