Ho ereditato molti anni fa da mio padre una collezione di quadri alcuni dei quali, stando alle certificazioni che ho ricevuto fin da allora, dovrebbero essere di un certo pregio.
Oggi, dopo più di 20 anni mi sono quasi convinto a venderli perché, pur essendo naturalmente molto legato a quei quadri, specie ad alcuni di essi, ho interesse a disporre di una certa liquidità.
Ho letto qualcosa sui giornali anche su quest’argomento ma le idee sono più confuse di prima e allora vorrei conoscere da voi cosa comporterebbe fiscalmente per me procedere a questa operazione, perché penso che anche la risposta a questa domanda possa aiutarmi a decidere.

Circoscriveremo naturalmente la risposta nell’ambito dell’imposizione diretta che è certo il tema più rilevante.

Ebbene, il TUIR non prevede disposizioni specifiche per coloro che in qualità di “privati” cedano opere d’arte e/o oggetti da collezione e questo ha lasciato spazio, come è agevole comprendere, a parecchi dubbi e incertezze interpretative, che tuttavia potrebbero essere stati definitivamente dissipati da una pronuncia chiarificatrice della Suprema Corte del 2023 che ha infatti fornito un quadro sistematico – particolarmente proprio sul piano interpretativo – abbastanza chiaro e al tempo stesso sufficientemente condivisibile circa i presupposti indefettibili per l’imponibilità di queste cessioni.

Parrebbe insomma che questa materia oggi possa godere di molte certezze in più.

Ora, affermano sostanzialmente gli Ermellini, se si esclude il caso in cui tale attività – quella, evidentemente, di vendita di opere d’arte a titolo oneroso – sia svolta in modo abituale e professionale [e che quindi, per il ricorrere di questi requisiti, costituisca a tutti gli effetti, e non ultimi quelli fiscali, attività d’impresa cosicché saremmo in presenza dei c.d. “mercanti d’arte”], la cessione invece occasionale di opere d’arte/collezioni in genere non dovrebbe ritenersi imponibile quando in essa non sia rintracciabile alcun vero intento speculativo.

Un intento siffatto, per portare un esempio concreto, non dovrebbe allora essere configurabile quando il cedente sia proprio quello stesso soggetto che abbia acquistato a suo tempo i beni oggetto oggi della (successiva) vendita non perciò in vista di quest’ultima, e quindi dell’utile sperato ritraibile dall’operazione, ma per ragioni del tutto diverse e cioè, esemplificando, per scopi culturali, per il piacere di possedere l’opera, per passione artistica o anche – ma, diremmo, soprattutto – per averla semplicemente… ereditata, che poi è in pratica esattamente la vicenda che la riguarda.

È insomma proprio l’assenza dell’intento speculativo a permettere in via generale di sottrarre operazioni, come quella che Lei sta progettando, dalla previsione di cui all’art. 67, comma 1, lett. i) del TUIR: è vero, infatti, che questa disposizione annovera tra i “redditi diversi” anche quelli derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente, perché altrimenti gli esercenti realizzerebbero “redditi di impresa” e non “redditi diversi” [pur essendo tassabili sia gli uni che gli altri], e però – eccoci al punto – operazioni come la Sua non possono integrare neppure “redditi diversi” per l’assenza del requisito imprescindibile dell’intento speculativo.

In altre parole, se io ricevo da mio padre opere d’arte oppure le acquisisco per puro spirito di collezionista, il ricavato della successiva loro (ri)vendita non sarà soggetto a imposizione diretta perché, da un lato, non è certamente un atto di commercio per l’assenza di qualsiasi abitualità/professionalità ma, dall’altro, non è neppure un reddito diverso proprio per l’assenza di un chiaro intento speculativo.

Tornando in conclusione al Suo caso, la circostanza quindi che i beni siano stati da Lei acquisiti per successione, e anche il notevole lasso di tempo intercorso tra l’acquisizione e questa ventilata successiva loro cessione, ci pare valgano verosimilmente a escludere qualsiasi intento speculativo, e dunque la tassabilità dell’operazione.

(stefano civitareale)

 

 

 

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