In farmacia abbiamo assunto un dipendente farmacista con le mansioni di farmacista collaboratore da circa un mese, ma non riteniamo sia adatto al lavoro lo possiamo licenziare?
Il Contratto Collettivo Nazionale per le Farmacie private prevede un periodo di prova che – come è noto – varia da 45 a 90 giorni, secondo il livello del lavoratore assunto.
La previsione normativa del periodo di prova è volta a consentire la valutazione, da parte del datore di lavoro, delle capacità del lavoratore e, da parte di quest’ultimo, dell’entità/qualità/contenuti delle prestazioni richiestegli.
Durante il periodo di prova il datore di lavoro potrà licenziare il dipendente:
– senza rispettare il periodo di preavviso, né corrispondere la relativa indennità;
e
– senza giustificare il recesso;
Il recesso dovrà esser comunicato in forma scritta entro la scadenza del termine prevista nel contratto [che non deve comunque essere peggiorativa, è chiaro, rispetto alla previsione del CCNL].
E però, si badi bene, in alcuni casi perfino il licenziamento del lavoratore in prova può essere considerato illegittimo, come ad esempio:
– nel caso di omessa effettiva assegnazione al lavoratore – sempre durante il periodo di prova – delle attribuzioni/mansioni per le quali è stato assunto;
– o nel caso di una durata tanto breve del periodo di prova da non consentire ragionevolmente una verifica adeguata delle capacità/attitudini del lavoratore;
– o nel caso di un recesso attuato dal datore di lavoro per un motivo illecito, come può essere quello della partecipazione del lavoratore in prova ad uno sciopero o simile.
Tornando al quesito, dopo aver verificato che non si sia compiuto interamente il periodo di prova previsto nel contratto di lavoro, il dipendente potrà senz’altro essere licenziato.
Anche qui, tuttavia, è necessaria la dovuta attenzione perché questi sono passi sempre delicati nella gestione aziendale perché astrattamente sono in grado talora di generare problemi anche in sede giudiziaria.
(aldo montini)
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