Avevamo concluso la Sediva News del 16.12.2021 [“Persistenti incertezze sull’obbligo vaccinale…”] rinviando a un nostro successivo intervento la “disamina delle diverse conseguenze della sospensione dall’Albo secondo le varie figure professionali che operano in farmacia”.
Ed è quel che dunque ci apprestiamo ora a fare, premettendo che la “frequentazione” della farmacia – per i no vax come per i pro vax – presuppone comunque il possesso e l’esibibilità del green pass, che al momento è quello base, ma non si può escludere che tra qualche giorno venga sancita la necessità per chiunque operi in un ambito lavorativo, e quale che siano la funzione e il ruolo, di possedere ed esibire il green pass c.d. rafforzato.
Il farmacista titolare individuale
Come sapete, egli è anche – ope legis, cioè in principio – il direttore responsabile della farmacia e pertanto, una volta che sia stato sospeso dall’esercizio della professione perché scientemente no vax, per tutto il tempo della sospensione deve ricorrere fatalmente a un sostituto, che notoriamente deve essere un farmacista idoneo.
Certo, tra i casi in cui è consentita la sostituzione nella conduzione professionale della farmacia [e anche, se ritenuto opportuno dal titolare e dal sostituto, in quella economica], che sono tassativi e sono quelli elencati nel comma 2 dell’art. 11 della l. 475/68, come integralmente sostituito dal secondo comma dell’art. 11 della l. 362/91, non figura evidentemente l’inadempimento all’obbligo vaccinale.
Quindi, il nostro no vax dovrà ragionevolmente ricorrere – anche per evitare … disorientamenti nei funzionari pubblici e, chissà, provvedimenti inopinati – a una delle cause espressamente contemplate nel comma 2 e quindi, se il titolare non riveste una delle “funzioni pubbliche elettive” [compresi gli Ordini e le Federazioni professionali] o uno degli “incarichi sindacali elettivi a livello nazionale” [qui possiamo pensare più che altro alla Federfarma…], non gli resta che ricorrere ai “gravi motivi di famiglia” per i quali tuttavia la durata della sostituzione “non può superare un periodo di tre mesi in un anno”.
Esclusa insomma, quantomeno per carità di patria, l’eventualità di un affidamento in gestione provvisoria della farmacia ai sensi dell’art. 129 T.U.San., questa dei “gravi motivi di famiglia” sembra l’unica strada realisticamente percorribile [auspicando, s’intende, che non vi siano eccessive resistenze da parte degli organi di vigilanza sulla causa della sostituzione prescelta…] per mantenere in funzione l’esercizio.
Non sembra pertanto necessario dover estendere in questi casi la sostituzione anche alla conduzione economica e si può invece pensare che, anche se no vax, il titolare possa continuare ad assolvere, più o meno pienamente, al ruolo di imprenditore.
Il farmacista socio di una società titolare di farmacia
Qui la questione è più facile e più complessa allo stesso tempo.
“Più facile” perché, come sappiamo, dal 2017 non è più imprescindibile lo status di farmacista per assumere una partecipazione a una società titolare di una o più farmacie e dunque, se il no vax è un farmacista socio, la sua sospensione dall’esercizio della professione dovrebbe semplicemente convertirlo in un “socio non farmacista”, come tale in grado astrattamente [proprio come il socio sin dall’origine non farmacista] di continuare a esercitare i poteri statutari e perciò anche a rivestire, ricorrendone i presupposti, il ruolo di amministratore.
Ma lo svolgimento di questi compiti [ecco perché la questione è anche “più complessa”] può consentirgli, sia pur soltanto per attendere alle sue funzioni, di frequentare attivamente la farmacia? Sembrerebbe di si, anche se per la verità, così opinando, il dl n.172, come il precedente dl n. 44, e tutto sommato anche le finalità stesse dei due provvedimenti, finirebbero/finiscono per essere sostanzialmente frustrati.
Il farmacista dipendente
Diversamente dal farmacista incolpevolmente no vax [che la farmacia datrice di lavoro deve tentare di adibire, ove possibile, “a mansioni anche diverse, senza decurtazione della retribuzione, in modo da evitare il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2”], quello scientemente no vax viene sospeso dall’attività lavorativa fino alla comunicazione da parte sua al datore di lavoro [e prima ancora, come abbiamo già visto, all’Ordine territoriale competente affinchè venga reimmesso nell’esercizio della professione] del “completamento del ciclo vaccinale primario e, per i professionisti che hanno completato il ciclo vaccinale primario, della somministrazione della dose di richiamo e comunque non oltre il termine di sei mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021”.
Inoltre, per l’intero periodo di sospensione non gli sono dovuti “la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato”, mentre spetta al datore di lavoro, cioè alla farmacia, verificare – pena l’irrogazione dal prefetto di una sanzione pecuniaria – “l’ottemperanza alla sospensione” [evidentemente, dall’esercizio della professione disposta dall’Ordine di cui la farmacia finisce in pratica per diventare un organo ausiliario].
Tutto questo può valere tranquillamente anche per il direttore responsabile di una farmacia sociale: la società datrice di lavoro dovrà infatti muoversi esattamente come si è appena osservato a proposito del farmacista dipendente no vax e d’altronde le sarà agevole promuovere a direttore un altro farmacista.
Il farmacista lavoratore autonomo/co.co.co.
Nei limiti della compatibilità, può richiamarsi quanto ora detto per il farmacista dipendente, anche se non sappiamo se possa valere anche qui l’obbligo del datore di lavoro di verificare l’ottemperanza alla sospensione.
Comunque, se il lavoratore autonomo/co.co.co. è un no vax incolpevole, non dovrà necessariamente essere adibito a mansioni diverse.
Il dipendente non professionista sanitario [né farmacista né altro]
Come abbiamo rilevato la volta scorsa, nelle farmacie e nelle parafarmacie non parrebbe più individuabile/identificabile – dopo gli interventi del dl 172 – nessun “operatore di interesse sanitario”, e men che meno magazzinieri, addetti alle vendite di prodotti cosmetici, ecc.
E questo dovrebbe valere anche per un’ipotetica estetista che infatti non sembrerebbe neppure lei destinataria di obblighi vaccinali.
Per tutti loro, però, vale la pena ribadire ancora una volta che resta l’obbligo di munirsi del green pass e per il momento quello base.
Il dipendente/co.co.co./lavoratore autonomo professionista sanitario
Possiamo pensare all’infermiere [che si occupi, ad esempio, di tamponi e/o vaccini], al fisioterapista [dietista, podologo, ecc.] che settimanalmente svolga la sua professione per i clienti della farmacia in un locale separato all’interno dell’esercizio.
Se allora costoro sono dipendenti della farmacia, può richiamarsi quel che si è detto per il farmacista dipendente; diversamente possiamo rinviare a quanto osservato per il farmacista lavoratore autonomo/co.co.co.
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Per il momento questa analisi può essere sufficiente, ma è inevitabile tornare presto sull’argomento, magari alla luce delle prime decisioni dei giudici amministrativi.
(gustavo bacigalupo – aldo montini)
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