Il farmacista è obbligato, se lo chiedono i Carabinieri o le Forze di Polizia, a pesare uno stupefacente validando la misurazione? E in che modo dovrei eventualmente validarla?

 

Il farmacista, come abbiamo chiarito qualche tempo fa, deve sempre “collaborare” – e si tratta naturalmente di un obbligo giuridico – con le Forze dell’Ordine.

Egli non può infatti rifiutarsi, perché, come recita l’u.c. dell’art. 348 cpp, “La polizia giudiziaria, quando, di propria iniziativa o a seguito di delega del pubblico ministero, compie atti od operazioni che richiedono specifiche competenze tecniche, può avvalersi di persone idonee le quali non possono rifiutare la propria opera”.

D’altra parte, anche il Codice deontologico prescrive al farmacista tale collaborazione e quindi nei fatti un rifiuto, o anche la semplice “melina”, può esporvi astrattamente a conseguenze su due fronti diversi.

Quanto alla “validazione”, non sapremmo indicarLe un contenuto “tipico” dell’inevitabile verbale che dovrebbe asseverare l’avvenuta “pesatura” e i suoi esiti.

E però, lo ribadiamo, dovrebbero essere sufficienti poche righe anche in carta libera [o sulla carta intestata della farmacia], evidentemente seguite in calce dalla firma del farmacista, in cui egli dichiari di aver pesato all’interno dei locali della farmacia di cui è titolare, in …….., Via ……., in quel certo giorno e in quella certa ora, e su richiesta dei Sigg.ri …. (carabinieri, agenti di polizia, ecc.), una sostanza dichiarata da questi ultimi come stupefacente e all’apparenza tale, e di averne rilevato un peso di complessivi …… grammi.

Un’attestazione più o meno come questa dovrebbe essere sufficiente.

 (gustavo bacigalupo)

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