Vorremmo qualche chiarimento sul vantaggio fiscale previsto – in dipendenza dell’utilizzo del POS – per le imprese con ricavi non superiori a 400mila euro.
Siamo una piccola farmacia e non superiamo attualmente quel fatturato.
Quali altre condizioni dobbiamo rispettare?

Il quesito ci offre l’occasione per tracciare un quadro di questa agevolazione [di cui abbiamo per la verità già parlato], che recentemente è stata estesa – nei limiti e alle condizioni che presto vedremo – anche alle spese di utilizzo di dispositivi POS/strumenti evoluti di pagamento.

  • Il credito d’imposta [a regime] pari al 30% delle commissioni pos addebitate all’impresa

La misura – introdotta con l’evidente scopo di limitare l’uso del contante – è in vigore dal 1/7/2020 e riguarda esclusivamente le imprese, tra cui naturalmente le farmacie, e i professionisti con ricavi/compensi non superiori a 400mila euro.
Costoro possono usufruire di un credito d’imposta, peraltro esente da II.DD. e Irap, pari al 30% delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate mediante strumenti di pagamento elettronici nei confronti di consumatori finali [e quindi non concorrono all’agevolazione tutti i pagamenti elettronici operati da clienti che acquistino dalla farmacia beni e/o servizi nell’esercizio di imprese o di arti o professioni].
In termini pratici il credito d’imposta è facile da gestire perché sono gli stessi soggetti prestatori di servizi di pagamento elettronico (essenzialmente le banche) che forniscono alla farmacia – via PEC o tramite internet banking – entro il giorno 20 del mese successivo a quello di riferimento, i dati utili per il conteggio, ovvero:

  • l’ammontare delle commissioni POS addebitate nel mese precedente;
  • gli eventuali costi fissi periodici che ricomprendono un numero variabile di operazioni in franchigia.

La farmacia non deve far altro che calcolare il 30% dell’importo complessivo e utilizzare il credito in compensazione con mod. F24, a decorrere dal mese successivo a quello di sostenimento della spesa.
A questo punto sorge un problema dato che – non distinguendo le banche nella loro comunicazione tra i pagamenti effettuati da consumatori finali e quelli resi da imprese e professionisti – la farmacia dovrebbe trovare modo di individuare questi ultimi al fine di escluderli dal calcolo del beneficio [ad es. memorizzando le fatture emesse a quei soggetti e da esse risalire ai relativi incassi].
Bisogna poi tenere presente che:

  • la documentazione bancaria utilizzata per il calcolo del credito d’imposta deve essere conservata, a disposizione per eventuali controlli, per i soliti 10 anni;
  • il credito relativo al 2020 viene concesso nel rispetto della disciplina europea degli aiuti de minimis, soggiacendo al relativo limite.
  • La maggiorazione al 100% per gli utilizzatori di strumenti di incasso evoluti

Per le farmacie che adottano “strumenti di incasso evoluti”, ovvero gli RT a cui, secondo specifiche regole tecniche, sono collegati i terminali POS, il credito d’imposta sale al 100% delle commissioni pagate ma soltanto per quelle maturate dal 01/07/2021 al 30/06/2022.
Tuttavia, tale credito del 100%, che possiamo definire “a termine”, a differenza di quello “a regime” del 30%, riguarda tutti gli esercenti impresa o arte e professione, senza alcun limite di fatturato, ma ne restano sempre escluse le commissioni relative a pagamenti elettronici effettuate da soggetti diversi dai consumatori finali.
È bene precisare anche che la semplice disponibilità di un RT e di un terminale POS non costituisce di per sé uno “strumento di incasso evoluto”.
Tale è, in realtà:

  • o un RT specificatamente dotato, che funge anche da POS;
  • oppure un RT che, pur non essendo in grado di operare autonomamente come POS, tuttavia è collegato inscindibilmente a un POS.

In definitiva dovrà essere l’assistenza dell’RT a dire alla farmacia se l’apparecchio di cui essa dispone possa o meno considerarsi un “sistema di incasso evoluto” in grado quindi di far lievitare – pure se per un periodo limitato, come si è visto – il credito d’imposta dal 30 al 100% [il che vuol dire anche, s’intende, che l’assoluta loro trasparenza rende queste operazioni pienamente identificabili anche dagli… organi di controllo].

  • Crediti d’imposta per utilizzo di dispositivi POS/strumenti di pagamento evoluti

Merita infine un cenno anche il credito d’imposta riconosciuto a tutti gli esercenti attività di impresa o arti e professioni che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi [ma sempre e soltanto nei confronti di consumatori finali] e che – sempre tra il 1° luglio 2021 e il 30 giugno 2022 – acquistano, noleggiano o utilizzano POS da collegare agli RT e/o sostengano spese di convenzionamento o di collegamento.
Il credito spetta, nel limite massimo di spesa di 160 euro per esercente, nelle seguenti misure percentuali, parametrate al volume dei ricavi o compensi dell’anno precedente secondo questa “scaletta”:

  • 70% se i ricavi o compensi sono di ammontare non superiore a 200.000 euro;
  • 40 % se i ricavi o compensi sono di ammontare superiore a 200.000 euro e fino a 1 milione di euro;
  • 10 % se i ricavi o compensi sono di ammontare superiore a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro.

Sempre agli stessi soggetti che, nel corso dell’intero anno 2022, acquisteranno, noleggeranno o utilizzeranno “strumenti evoluti di pagamento elettronico” che consentono anche la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi – e cioè, sostanzialmente, che fungano sia da POS che da RT – spetterà un credito d’imposta, nel limite massimo di 320 euro per soggetto, nelle seguenti misure, sempre parametrate ai ricavi o compensi dell’anno precedente a quello di acquisizione (e, quindi, il 2021), secondo quest’altra “scaletta”:

  • 100% se i ricavi o compensi sono di ammontare non superiore a 200.000 euro;
  • 70% se i ricavi o compensi sono di ammontare superiore a 200.000 euro e fino a 1 milione di euro;
  • 40% i ricavi o compensi sono di ammontare superiore a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro.

Anche i crediti d’imposta in argomento:

– sono utilizzabili esclusivamente in compensazione nel mod. F24 successivamente al sostenimento della spesa;
– non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle II.DD. e dell’Irap;
– sono soggetti al limite de minimis, essendo qualificabili come aiuti di stato secondo la normativa europea.

(stefano civitareale)

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