[…infatti, essendo ritenute in questo caso sufficienti le risorse stanziate, non ci saranno “tagli” come invece era accaduto per il credito sanificazione 2020]
Le farmacie che hanno presentato all’Agenzia delle Entrate istanza di accesso al credito d’imposta pari al 30% – introdotto, lo ricordiamo, con il Decreto Sostegni-bis [v. Sediva News del 28/07/2021] – delle spese sostenute per la sanificazione degli ambienti di lavoro e per l’acquisto dei dispositivi di protezione da Covid-19 non si vedranno questa volta defalcare il credito richiesto, come ha chiarito l’Amministrazione con il Provvedimento del 10/11/2021.
È un credito che pertanto non subirà tagli o variazioni di sorta rispetto a quanto presentato con la relativa istanza telematica, a differenza di quanto invece era accaduto con il primo dei crediti sanificazione dell’era Covid [v. Sediva News del 21/09/2020].
Ribadendo quanto già reso noto alle farmacie assistite con la Circolare dello Studio in data 3/09/2021, le domande potevano essere inviate all’Agenzia delle Entrate fino allo scorso 4 novembre.
Il credito potrà essere utilizzato – in compensazione – sia nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento delle spese [quindi, nel periodo d’imposta 2021] o anche immediatamente, cioè “sin da subito” [come riteniamo sarà più o meno per tutti Voi, anche per l’esiguità del credito], tramite modello F24 da presentarsi esclusivamente mediante i servizi telematici delle Entrate utilizzando il codice tributo istituito con l’apposita risoluzione dell’Agenzia.
(marco righini)
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