Con ogni probabilità, in occasione della scelta del tipo di società da costituire per l’esercizio dell’attività di farmacia [un tema che, come avrete probabilmente colto dalla ns presentazione nella Sediva News del 25 settembre u.s., sarà oggetto di uno dei prossimi Webinar del Giovedì] vi saranno certo giunti – anche da parte di soggetti non propriamente edotti della materia in generale e del settore specifico in particolare – messaggi diversificati, che possono aver consigliato la costituzione di una srl in luogo di una snc o una sas, sol perché una scelta del genere porrebbe in quanto tale il socio, e tra un momento sarà chiaro il perché del ricorso al condizionale, al riparo da qualsivoglia responsabilità solidale.
Come noto, infatti, i soci di una snc – come anche i soci accomandatari di una sas – rispondono solidalmente, illimitatamente e sussidiariamente delle obbligazioni sociali: solidalmente perché ciascuno di loro può essere costretto a far fronte alle obbligazioni sociali rimaste inadempiute, illimitatamente, perché tutti costoro ne rispondono con l’intero proprio patrimonio e, infine, sussidiariamente perché deve essere preventivamente escusso il patrimonio sociale prima dell’aggressione dei soci.
E’ pur vero che queste disposizioni non si applicano nel caso di una srl, ma va posta una particolare attenzione all’art. 2476 del codice civile, che è stato anche recentemente riformato dal codice della crisi d’impresa.
Secondo la regola generale, cioè, gli amministratori [che in caso di società di farmacia spesso coincidono con le persone dei soci] “sono solidalmente responsabili verso la società dei danni derivanti dall’inosservanza dei doveri ad essi imposti dalla legge e dall’atto costitutivo per l’amministrazione della società”, salvo che l’amministratore sia esente da colpa e abbia fatto constare il proprio dissenso opponendosi, ad esempio, all’atto di amministrazione con le formalità previste per i vari tipi di amministrazione adottati.
Inoltre, “gli amministratori rispondono verso i creditori sociali per l’inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell’integrità del patrimonio sociale. L’azione può essere proposta quando il patrimonio sociale risulta insufficiente al soddisfacimento dei loro crediti”.
E’ una disposizione, quest’ultima, introdotta – come appena sottolineato – dal codice della crisi d’impresa che ha, per così dire, allargato le maglie della responsabilità dell’amministratore [precedentemente discussa in dottrina e in giurisprudenza] in una materia, quella della conservazione dell’integrità del patrimonio sociale, in cui possono ricadere moltissime fattispecie.
Per di più, attenzione, la responsabilità è stata estesa anche ai soci, solidalmente responsabili con gli amministratori, se e quando abbiano intenzionalmente deciso o autorizzato il compimento di atti dannosi per la società, i soci o i terzi.
Come è facile intuire, il legislatore nella precisa volontà di tutelare i terzi, ma anche la società stessa e i suoi soci, che hanno subito danni dalla mala gestio di amministratori e/o soci, ha via via esteso le azioni di responsabilità per risarcire i danneggiati da atti dolosi o colposi.
Quella della forma sociale da adottare è dunque una scelta delicata che è necessario ben comprendere in tutti i suoi aspetti, tenendo presente che non ci sono strade in discesa o specifiche vie di fuga e che, in definitiva, è comunque difficile sottrarsi alle proprie responsabilità.

(stefano lucidi)

La SEDIVA e lo Studio Bacigalupo Lucidi prestano assistenza contabile, commerciale e legale alle farmacie italiane da oltre 50 anni!