Ho trovato un fornitore per rifornire la farmacia soprattutto di integratori alimentari.
Mi è stato inviato il contratto da sottoscrivere in cui tuttavia ho individuato una clausola su cui non mi trovo molto d’accordo, perché esclude la responsabilità della ditta fornitrice anche in caso di colpa.
Ho interesse ad avviare i rapporti con questo fornitore e vorrei quindi qualche delucidazione sull’eventuale legalità o meno di questa clausola.
L’art.1229 cod. civ. sancisce la nullità di “qualsiasi patto che esclude o limita preventivamente la responsabilità del debitore per dolo o per colpa grave”.
La clausola che Lei descrive così sommariamente potrebbe forse considerarsi nulla, ma solo per quanto riguarda comportamenti effettivamente ascrivibili a colpa grave [o, naturalmente, a dolo], un dubbio che quindi non siamo in grado di risolvere non conoscendo l’esatto testo della clausola.
Prima di sottoscrivere il contratto, comunque, potrebbe valere la pena – proprio per evitare future contestazioni – tentare di far sopprimere la clausola, tenendo in ogni caso presente che diversamente, e laddove quest’ultima fosse nulla secondo appunto il riportato art. 1229, si tratterebbe di una nullità inficiante la sola clausola e non l’intero contratto.
Ricordiamo, infatti, che, ai sensi dell’art 1419 cod. civ., “la nullità parziale di un contratto o la nullità di singole clausole importa la nullità dell’intero contratto, se risulta che i contraenti non lo avrebbero concluso senza quella parte del suo contenuto che è colpita dalla nullità”.
(cecilia sposato)
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