Secondo quel che avete scritto più volte, gli eredi dei titolari di farmacia hanno sempre a disposizione per prendere decisioni sulla farmacia i 6 mesi successivi alla presentazione della dichiarazione di successione.
Noi abbiamo appena ereditato la farmacia di nostra madre e dobbiamo ancora decidere chi ne prenderà la titolarità, tanto più che nessuno di noi 4 è farmacista.
Ci viene invece detto, anche dall’Asl, che la ns. società ereditaria sarebbe diventata titolare della farmacia già al momento della morte di mamma e che quindi il direttore responsabile dovrebbe già ora essere un farmacista idoneo: se così fosse, potremmo avere dei problemi soprattutto perché due di noi sarebbero incompatibili.
Torniamo dunque ancora una volta su un argomento già trattato, che evidentemente continua a suscitare qualche perplessità [purtroppo anche tra le Asl, i Comuni e perfino le Regioni…], ma per noi del tutto immeritatamente.
Possiamo perciò limitarci a replicare quanto già ripetutamente rilevato a questo riguardo.
Il presupposto su cui sembra fondarsi l’idea che vi è stata riferita è il seguente: tenuto conto che per partecipare a una società titolare di farmacia non è più richiesto ad alcuno, quindi neppure agli eredi di un titolare in forma individuale, alcun requisito professionale [come era invece prima dell’entrata in vigore della legge sulla concorrenza n. 124/2017], ne deriverebbe da allora che la società per la gestione dell’esercizio formatasi ipso jure alla data stessa del decesso tra tutti gli aventi causa [quando ovviamente a succedere al titolare deceduto siano più di uno] ne assume a quella data stessa anche la titolarità e il diritto di esercizio.
Di qui, tra l’altro, anche l’obbligo già a quel momento di preporre alla direzione della farmacia caduta in successione un farmacista idoneo.
La tesi non ha però fondamento, come tentiamo di illustrare ancora una volta.
È vero che all’apertura della successione ciascuno degli eredi – a meno che non sia un minore di età ovvero esprima formalmente e tempestivamente la sua volontà di non partecipare all’esercizio collettivo dell’impresa di farmacia – diventa in quanto tale partecipe alla società insorta di diritto tra tutti loro come società di fatto [anche se in qualunque momento successivo regolarizzabile come società di persone o di capitali]; e però, questa non è (ancora) né può essere (ancora) una società cui possa di per sé ritenersi ascritta né ascrivibile la titolarità della farmacia.
È infatti necessario a tal fine il perfezionamento di una duplice condizione: da un lato, l’espressione/formalizzazione di una volontà negoziale di ogni erede e/o di tutti gli eredi congiuntamente e/o di loro eventuali aventi causa di partecipare a una società titolare di farmacia, quale ne sia la forma, e, dall’altro, la verifica – inevitabilmente ricorrendo per lo più ad autocertificazioni/autodichiarazioni – circa l’insussistenza per ognuno di loro di cause che ne impediscano la partecipazione e pertanto di una delle ipotesi di incompatibilità previste negli artt. 7 e 8 della l. 362/91, come modificati proprio dalla l. 124/2017.
Si tratta quindi, fino al compimento di tali due condizioni, di una società per la mera gestione provvisoria dell’esercizio caduto in successione e il limite di durata di tale provvisorietà, entro il quale perciò entrambe le condizioni dovranno essere perfezionate, è naturalmente quello – come il quesito ricorda – della scadenza del sesto mese successivo alla presentazione della dichiarazione di successione perché, tanto per chiarire meglio, i commi 9 e 10 dell’art. 7 della l. 362/91 – pur nel loro incertissimo dettato letterale, che dal 1991 nessuno ha trovato mai il coraggio di modificare – sono ancora oggi in vigore, anche se con gli imprescindibili adattamenti conseguenti appunto alla legge sulla concorrenza.
Nessuno vieta agli eredi, s’intende, di formare una società regolare – alla quale perciò, ricorrendone gli altri presupposti, possa legittimamente essere poi assentita l’autorizzazione all’esercizio definitivo della farmacia – anche il… giorno stesso della morte del de cuius.
Ma anche in tale evenienza sarà ineludibile che questo loro intendimento sia esplicitato in termini non equivoci in un atto costitutivo/statuto, semplice e lapidario finché si vuole ma tale da non lasciare dubbi sulla loro precisa volontà di formare/regolarizzare una società [di persone o di capitali] che abbia per oggetto esclusivo la gestione della farmacia ricevuta per successione e che contenga pertanto anche la dichiarazione di ogni socio circa l’insussistenza di cause ostative alla sua partecipazione.
E sarà soltanto dal riconoscimento della titolarità a favore della società che il direttore responsabile della farmacia sociale dovrà essere un farmacista idoneo, socio o non socio e quindi prima di allora, tanto per ribadirlo una volta di più, potrà anche essere un “semplice” farmacista iscritto all’albo, erede o non erede e, anche qui, socio o non socio.
Per quanto ci riguarda, dunque, voi avete il diritto di mantenere la gestione provvisoria – ragionevolmente regolarizzando nel frattempo la sdf insorta tra voi [si tratta, non lo si dimentichi, di una società e non di una comunione…] in snc o sas – fino al compimento di quei sei mesi, ricordando sempre che la durata della gestione provvisoria ereditaria non può comunque superare il termine complessivo di diciotto mesi, perché la norma tributaria, ed è quanto basta, anche secondo il Consiglio di Stato, prevede l’obbligo degli eredi di presentare la dichiarazione di successione, indipendentemente da quali siano i beni che ne sono oggetto, entro il tempo limite di dodici mesi dal decesso.
Avrete insomma tutto il tempo, ci pare, per operare le scelte che riterrete opportune e per eliminare – ove sussistenti – eventuali cause di incompatibilità attualmente gravanti su chi di voi intendesse partecipare alla società (futura) titolare della farmacia e che invece per il momento, proprio perché si tratta ancora di una società di gestione provvisoria ereditaria, non possono costituire nessun ostacolo a parteciparvi.
(gustavo bacigalupo)
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