Ho acquistato uno stock importante di amuchina e l’ho messa sul mercato certamente aumentando il prezzo; è possibile oppure rischio di essere denunciato come sto leggendo sui giornali?

Senza voler entrare nel merito della Sua scelta commerciale [che un eccessivo “allarme sociale” qualcuno potrebbe forse considerare spregiudicata…], dobbiamo tener conto che, come anche Lei avrà rilevato, sono stati effettuati recentemente – ma tuttora sembra che le cose continuino così – alcuni sequestri con relative indagini che le Procure di Milano come di Roma (per dirne alcune) hanno avviato e stanno avviando in ordine sia all’amuchina [ma più in generale sui disinfettanti o dichiarati tali] che alle mascherine e ad altri articoli e/o prodotti – come saturimetri, termoscanner, ecc.. – che in questo periodo sono stati e sono molto richiesti dalla clientela delle farmacie.
Il reato che viene contestato è quello di “Manovre speculative su merci”, previsto dall’art. 501bis c.p., secondo il quale:
Fuori dei casi previsti dall’articolo precedente, chiunque, nell’esercizio di qualsiasi attività produttiva o commerciale, compie manovre speculative ovvero occulta, accaparra od incetta materie prime, generi alimentari di largo consumo o prodotti di prima necessità, in modo atto a determinarne la rarefazione o il rincaro sul mercato interno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 516 a euro 25.822.
Alla stessa pena soggiace chiunque, in presenza di fenomeni di rarefazione o rincaro sul mercato interno delle merci indicate nella prima parte del presente articolo e nell’esercizio delle medesime attività, ne sottrae all’utilizzazione o al consumo rilevanti quantità.
L’autorità giudiziaria competente e, in caso di flagranza, anche gli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria procedono al sequestro delle merci, osservando le norme sull’istruzione formale. L’autorità giudiziaria competente dispone la vendita coattiva immediata delle merci stesse nelle forme di cui all’articolo 625 (2) del codice di procedura penale.
La condanna importa l’interdizione dall’esercizio di attività commerciali o industriali per le quali sia richiesto uno speciale permesso o una speciale abilitazione, autorizzazione o licenza da parte dell’autorità e la pubblicazione della sentenza”.
Questa figura di reato venne introdotto in Italia nel 1976, in una congiuntura economica e sociale molto problematica per il Paese, anch’essa segnata – anche se non come quella che stiamo vivendo – dall’emergenza.
Oggi, più che allora, possiamo del resto comprendere agevolmente la ratio dell’intervento legislativo, che è quella di tutelare l’interesse pubblico economico legato alla corretta circolazione delle merci; e infatti si tratta di un reato c.d. proprio, che può cioè essere commesso solo da produttori e commercianti, anche se da qualche parte si è sostenuto e si sostiene che tra gli autori del reato possono rientrare anche coloro che esercitano soltanto occasionalmente un’attività produttiva e/o commerciale.
Quindi, da questo punto di vista non c’è dubbio che il farmacista almeno in astratto possa essere anch’egli soggetto perseguibile, e quindi vediamo rapidamente se e a quali condizioni questo potrebbe verificarsi.
La condotta incriminata è ben descritta dal legislatore che, da un lato, fa riferimento a manovre speculative e, dall’altro, ad azioni di occultamento (nascondimento di beni già posseduti), accaparramento (realizzazione di disponibilità di una quantità di beni in misura significativamente superiore al normale fabbisogno) dell’oggetto materiale del reato.
L’art. 501-bis inoltre, come abbiamo letto, individua anche l’incetta, che è un accaparramento su più ampia scala, realizzato con sistematicità ed allo scopo di esaurire la disponibilità di merci a proprio vantaggio.
E, quanto alle merci, la giurisprudenza e la dottrina hanno chiarito che vanno intesi come generi di largo consumo, ad esempio, quelli destinati all’alimentazione di base (carne, pasta, pane, olio, zucchero ecc.) oppure prodotti di prima necessità, ovvero quelli indispensabili alla vita quotidiana come possono essere indumenti essenziali e articoli/prodotti del genere, come però – in piena emergenza Covid-19 – anche i saponi disinfettanti potrebbero considerarsi riconducibili a tale categoria.
Si è comunque in presenza di un reato cd. di pericolo, nel senso che la condotta [nel Suo caso un approvvigionamento di disinfettanti passibile sulla carta di essere ritenuto accaparramento] deve essere idonea a determinare la rarefazione dei prodotti o [alternativamente] il loro rincaro sul mercato interno, e dunque – per restare nella fattispecie che La riguarda – dovrebbe prendersi in considerazione anche il luogo/ambito in cui può/deve concretizzarsi la condotta.
Il legislatore lo ha bensì individuato appunto nel mercato interno, ma la giurisprudenza (pur risalente) ha talora fornito interpretazioni restrittive, come nella sentenza n. 14534 del 15.5.1989, in cui la Suprema Corte ha ritenuto sussistere il reato anche quando la manovra speculativa (o presunta tale) non si rifletta sul mercato nazionale, ma soltanto su quello locale.
In particolare, si legge nella massima: “Ai fini della sussistenza del reato di manovre speculative su merci, può integrare in astratto una manovra speculativa anche l’aumento ingiustificato dei prezzi causato da un singolo commerciante, profittando di particolari contingenze del mercato. Tuttavia, perché ciò si verifichi è pur sempre necessario che tale condotta presenti la connotazione della pericolosità prevista dall’art. 501-bis c.p. nei confronti dell’andamento del mercato interno e cioè che essa possa tradursi in un rincaro dei prezzi generalizzato o comunque, diffuso. Invero, la consumazione del reato richiede la sussistenza di comportamenti di portata sufficientemente ampia da integrare un serio pericolo per la situazione economica generale, con il rilievo che la locuzione “mercato interno”, contenuta nella citata norma, rende certamente configurabile la fattispecie criminosa anche quando la manovra speculativa non si rifletta sul mercato nazionale, ma soltanto su di un mercato locale, però il pericolo della realizzazione degli eventi dannosi deve riguardare una zona abbastanza ampia del territorio dello Stato, in modo da poter nuocere alla pubblica economia.”
Come vediamo, sebbene la contestazione possa essere mossa anche a un singolo commerciante, è pur sempre necessario che la sua condottaper le dimensioni dell’impresa, la notevole quantità delle merci e la possibile influenza sui comportamenti degli altri operatori del settoreriesca ad influenzare il mercato locale.
Nel caso specifico, pertanto, per quanto Lei abbia potuto approvvigionarsi in termini consistenti di disinfettanti, non ci pare minimamente – neppure nell’eventualità che la Sua sia l’unica farmacia in esercizio nel comune – che possa avere addirittura compromesso, o rischiato di compromettere l’equilibrio del mercato locale di riferimento, se non altro proprio per la presenza sul territorio [anche se magari a distanza di qualche chilometro] di altre farmacie [e parafarmacie] e semmai, a tutto concedere, potrebbe essere ipotizzabile nei confronti di queste ultime una condotta anti-concorrenziale, che però faticheremmo parecchio a considerare perfezionata.
Il discorso potrebbe essere forse diverso se la Sua farmacia facesse parte di un gruppo imprenditoriale radicato, se non sul piano nazionale, quantomeno a livello locale tanto da derivarne, appunto, un effettivo condizionamento del mercato con condotte di accaparramento idonee a determinare la rarefazione di uno o più prodotti [amuchina compresa…], quel che invece una singola farmacia “indipendente” non è in grado generalmente di cagionare, come non può in realtà arrecare pregiudizi in tal senso né ai concorrenti, né ai consumatori che poi sono i destinatari diretti della tutela penale.
In conclusione, almeno nelle maglie dell’art. 501-bis c.p. la Sua condotta non dovrebbe proprio essere incappata.

 (federico mongiello)

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