Come altre volte, anche quest’anno ci sembra opportuno dare rapidamente conto delle novità legislative e amministrative del periodo più recente, riservandoci evidentemente di affrontare in termini più approfonditi i temi di maggior rilievo.

  • Dl. n. 79/2021 recante misure urgenti in materia di assegno temporaneo per figli minori

Dal 1° luglio scorso, e fino al 31 dicembre 2021, le famiglie con figli minori che non hanno i requisiti necessari per ricevere i vigenti assegni per il nucleo familiare, hanno diritto ad un assegno temporaneo, il c.d. “assegno ponte”.

Per poter beneficiare di tale misura è necessario che il nucleo familiare non possieda un ISEE superiore a 50.000 euro annui oltre al soddisfacimento di almeno uno dei seguenti requisiti:

  • cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell’UE, oppure essere familiare di un cittadino italiano/Stato membro UE e possedere il permesso di soggiorno;
  • cittadinanza di uno Stato extracomunitario e possedere il permesso di soggiorno UE [di lungo periodo o, per motivi di lavoro e/o ricerca, almeno semestrale];
  • residenza in Italia per almeno 2 anni – anche non consecutivi – o essere titolare di un contratto a tempo indeterminato o determinato di durata almeno semestrale;
  • domicilio o residenza italiana e avere figli a carico sino al compimento della maggiore età;
  • essere assoggettato al pagamento delle imposte sul reddito in Italia.

Qualora venga riconosciuto il diritto a percepire l’assegno, questo sarà corrisposto tenuto conto del numero dei figli e della situazione economica del nucleo familiare [ISEE].

L’“assegno ponte” verrà versato a decorrere dal mese di presentazione della domanda, ma saranno corrisposte le mensilità arretrate a partire – laddove, attenzione, la domanda sia presentata entro il 30 settembre 2021 – dal mese di luglio scorso.

  • Rottamazione ter e Saldo – Ripartenza cartelle

Come anticipato nella Sediva News del 22 giugno 2021, la sospensione delle procedure di riscossione della notifica delle cartelle di pagamento [Decreto Cura Italia e Decreto Sostegni bis] è terminata al 31 agosto scorso.

I versamenti di quanto dovuto dovranno essere effettuati entro il mese successivo alla sospensione, quindi l’ultima data utile è quella del 30 settembre 2021.

Ferma tuttavia la possibilità che il Governo tenga fede all’impegno assunto recentemente dinanzi alle Camere di disporre ulteriori proroghe/invii, è opportuno chiarire che il predetto termine del 30 settembre p.v. è esteso anche ai piani di rateizzazione in corso, con la conseguenza che – sempre entro tale data – dovranno essere versate le rate scadute e non pagate nel periodo tra l’8 marzo 2020 e il 31 agosto 2021.

Non sarà inoltre necessario adempiere al pagamento in unica soluzione, ma il mancato versamento di un numero di rate [anche non consecutive] pari a dieci fa decadere il contribuente dal beneficio della rateazione.

Il termine della sospensione, inoltre, interessa anche le notifiche delle nuove cartelle, i fermi amministrativi, le verifiche di inadempienza delle Pubbliche amministrazioni e i pignoramenti che ripartono già dal mese di settembre.

Quanto allo stralcio, invece, fino a 5000 Euro il termine è fissato al 31 ottobre 2021 e riguarda anche la sospensione della relativa prescrizione.

Ma teniamo sempre presente un aspetto fondamentale su cui insistiamo ripetutamente: controlliamo costantemente la ns. Pec perché le notifiche di tutti questi provvedimenti vengono effettuate proprio al ns. indirizzo Pec ufficiale.

  • Dl. n. 118/2021 – Misure urgenti in materia di crisi d’impresa e di risanamento aziendale [oltre che in materia di giustizia]

Il decreto legge 24 agosto 2021, n. 118 ha introdotto nuove misure di supporto alle imprese al fine di contrastare gli effetti negativi dovuti all’emergenza pandemica.

Tra queste rientra anche il differimento al 16 maggio 2022 del nuovo Codice della crisi d’impresa ad eccezione:

  • degli accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa ex 182 septies L.F.;
  • della convenzione in moratoria ex art. 182 octies L.F.;
  • degli accordi di ristrutturazione agevolati ex art. 182 novies L.F..

Le ulteriori novità, che prossimamente saranno analizzate più nel dettaglio, riguardano essenzialmente la nuova procedura negoziata in tema di crisi d’impresa di cui sarà possibile avvalersi dal 15 novembre 2021.

Come noto, questa è una procedura finalizzata al risanamento aziendale a sostegno delle imprese che si trovano in una condizione di insolvenza o di squilibrio economico/patrimoniale; l’imprenditore, infatti, potrà richiedere al segretario generale della camera di commercio [del luogo in cui ha sede legale l’impresa] la nomina di un esperto che si occuperà del superamento dello stato di crisi, delle trattative con i creditori e/o altri terzi interessati.

Il ruolo dell’esperto potrà essere rivestito da chi è iscritto da almeno di 5 anni all’albo:

a) dei dottori commercialisti ed esperti contabili;

b) degli avvocati che hanno maturato esperienza nel campo della crisi d’impresa;

c) e dei consulenti del lavoro, i quali peraltro dovranno documentare di aver concorso alla conclusione di accordi di ristrutturazione dei debiti in almeno tre casi.

Possono rientrare tra gli esperti anche coloro che, pur se non  iscritti ad alcun Albo professionale, abbiano comunque documentato di aver svolto attività di amministrazione, direzione e controllo in imprese coinvolte in ristrutturazioni e risanamenti aziendali.

  • Dl. n. 77/2021 – Superbonus 110%

Parliamo del Decreto Semplificazioni il cui art. 33 annovera tra gli interventi che possono fruire del Superbonus le operazioni manutentive straordinarie; tali interventi potranno essere realizzati con una comunicazione di inizio lavori asseverata [CILA] per la quale non è richiesta l’attestazione sullo stato legittimo dell’immobile di cui all’art. 9 -bis comma 1-bis del T.U. dell’edilizia.

Nella CILA sarà necessario riportare l’attestazione del titolo abilitativo e dell’epoca di realizzazione dell’edificio; la mancata indicazione di questa “voce” potrà comportare la revoca del Superbonus.

L’agevolazione fiscale potrà essere revocata anche per:

  • la mancata presentazione della CILA;
  • la non veridicità delle attestazioni riportate nella CILA;
  • la difformità degli interventi realizzati rispetto a quanto riportato dalla CILA.

Precisiamo che tutte queste novità sono operative dal 5 agosto 2021.

  • Circ. AdE n. 9 del 23/07/2021

La disciplina del credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi materiali e immateriali, destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, è stata riformulata dai commi 1051‑1063 dell’art. 1 della Legge di Bilancio 2021 [v. News 1.2.2021, 3.2.2021, 4.5.2021, 12.5.2021, 18.5.2021 e 1.6.2021].

L’Ade con la circolare appena citata ha riportato le FAQ più frequenti relative al credito d’imposta di cui all’art. 1 commi 1051‑1063 e riguardanti, in particolare:

  • i soggetti interessati: il credito di imposta è attribuito “a tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, comprese le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore 8 economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito dell’impresa, che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato”;
  • gli investimenti: la misura dell’agevolazione varia secondo la tipologia del bene, sempre distinguendo però tra beni diversi da “Industria 4.0” e beni “Industria 4.0” [per le farmacie parliamo soprattutto, come sapete, del robot, del distributore automatico “intelligente”, ma recentemente anche di etichette “intelligenti” e casse automatiche];
  • l’ambito temporale: il credito interessa gli investimenti effettuati nell’intervallo di tempo compreso tra il 16 novembre 2020 e il 31 dicembre 2022 (o il 30 giugno 2023, laddove entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia stato effettuato il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione);
  • il cumulo con altre agevolazioni: il credito per investimenti in beni strumentali nuovi, come sapete perché ne abbiamo parlato più volte, “è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e 45 della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive…, non porti al superamento del costo sostenuto”.

* * *

Come detto, su questi specifici argomenti [come naturalmente anche su quelli che via via si riveleranno di attualità] torneremo ulteriormente.

(Studio Bacigalupo-Lucidi)

La SEDIVA e lo Studio Bacigalupo Lucidi prestano assistenza contabile, commerciale e legale alle farmacie italiane da oltre 50 anni!