- Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali (art. 1, commi 184-197)
In luogo dell’attesa proroga dei cd. “super-ammortamento” e “iper-ammortamento” viene introdotto un nuovo credito d’imposta – esente da Irpef/Ires e Irap – per le spese sostenute, anche in leasing, a titolo di investimento in beni strumentali nuovi – sempre con esclusione di immobili e veicoli – nonché di beni immateriali (software) funzionali alla trasformazione tecnologica secondo il modello “Industria 4.0”.
L’agevolazione riguarda tutte le imprese (e quindi anche le farmacie) e – per alcuni beni – anche i professionisti e però viene riconosciuta con aliquota differenziata secondo la tipologia di acquisto.
In particolare, per gli investimenti aventi a oggetto beni materiali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello “Industria 4.0” – che fino al 2019 beneficiano del c.d. “iper-ammortamento” – il credito d’imposta è riconosciuto:
- nella misura del 40 per cento del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
- nella misura del 20 per cento per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 10 milioni di euro.
Per gli investimenti aventi ad oggetto beni immateriali (software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni) connessi a investimenti in beni materiali “Industria 4.0”, invece, il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 15% del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 700.000 euro.
Per gli investimenti aventi a oggetto beni diversi da quelli precedenti – che fino al 2019 beneficiano del c.d. “super-ammortamento” – il credito d’imposta è infine riconosciuto nella misura del 6% del costo sostenuto.
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel mod. F24 in cinque quote annuali di pari importo, ridotte a tre per gli investimenti in beni immateriali, a decorrere dall’anno successivo a quello di entrata in funzione dei beni (ovvero a decorrere dall’anno successivo a quello dell’avvenuta interconnessione di tali beni al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura).
Come abbiamo già avuto modo di osservare (v. Sediva News del 19/12/2019), la nuova agevolazione – soprattutto per imprese e società di persone – appare decisamente “sotto tono” rispetto ai soppressi super e iper-ammortamento.
- Credito d’imposta per investimenti in ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e altre attività innovative per la competitività delle imprese (art. 1, commi 198-209)
Viene introdotto un nuovo credito d’imposta, che sostituisce il credito d’imposta ricerca e sviluppo ex art. 3 del D.L. 145/2013 in vigore fino al 31 dicembre 2019.
La nuova misura spetta a tutte le imprese che dal periodo d’imposta 2020 investono in:
- attività di ricerca fondamentale, ricerca industriale e sviluppo sperimentale in campo scientifico o tecnologico;
- attività di innovazione tecnologica finalizzata a prodotti o processi nuovi o sostanzialmente migliorati;
- attività di design e ideazione estetica.
Il nuovo credito di imposta invece agevola tutto lo stock di investimenti (metodo “volumetrico” puro) e non è previsto nessun importo minimo di spesa ammissibile.
La misura prevede diverse aliquote secondo la tipologia di attività svolta, ovvero:
- 12% per le spese relative ad attività di ricerca e sviluppo fino a un massimo di 3 milioni di euro;
- 6% per le spese relative ad attività di innovazione elevato al 10% per le attività di innovazione tecnologica finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0.
- 6% per le spese relative ad attività di design e ideazione estetica.
Il credito d’imposta è riconosciuto fino a un massimo di 1,5 milioni di euro;
Vista la complessità della materia, ne parleremo ancora e più approfonditamente quando verranno diramate le prime circolari esplicative…
- Credito d’imposta per investimenti nelle regioni dell’Italia Centrale colpite dagli eventi sismici (art. 1, comma 218)
È prevista la proroga fino al 31 dicembre 2020 del credito d’imposta per l’acquisto di beni strumentali nuovi per i comuni di Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo colpiti dagli eventi sismici succedutisi dal 24 agosto 2016.
In particolare, il credito è attribuito nella misura del 25% per le grandi imprese, del 35% per le medie imprese e del 45% per le piccole imprese.
- Bonus facciate (art. 1, commi 219-224)
Per le spese sostenute nel 2020 per interventi – anche di sola pulitura o tinteggiatura esterna – finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici ubicati in zona A o B ai sensi del D.M. n. 1.444 del 1968, viene introdotta una detrazione dall’imposta lorda pari al 90% della spesa stessa, ripartita in dieci quote annuali di pari importo nell’anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi.
Ai sensi del citato decreto:
- la zona A include le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi;
- la zona B include le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone A): si considerano parzialmente edificate le zone in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12,5% (1/8) della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia superiore a 1,5 mc/mq.
- Nuova Sabatini (art. 1, commi 226-229)
Viene rifinanziata la c.d. “nuova Sabatini” anche per gli anni dal 2020 al 2024.
Si tratta, come noto, di un finanziamento agevolato per investimenti in macchinari, impianti e attrezzature, mediante il quale vengono rimborsati gli interessi passivi eccedenti il 2,75% annuo pagati dall’impresa a istituti di credito convenzionati, verso i quali l’impresa stessa ha concluso un contratto di finanziamento per l’acquisto dei detti beni.
- Incentivo fiscale per la patrimonializzazione delle imprese (art. 1, comma 287)
È ripristinata, a decorrere dal periodo d’imposta 2019, l’applicazione del cd. meccanismo fiscale di aiuto alla crescita economica [ACE], prevedendo un importo di deducibilità pari all’1,3% sull’incremento patrimoniale.
Sarà dunque deducibile dal reddito imponibile un importo corrispondente al rendimento figurativo degli incrementi di capitale [conferimenti, utili accantonati] delle imprese – società di capitali, società di persone, imprese individuali – al netto di riduzioni di patrimonio [attribuzione ai soci, acquisti di partecipazioni, acquisti di aziende].
La norma si applica nel concreto anche per l’anno d’imposta 2019.
- Misure premiali per favorire l’utilizzo di strumenti di pagamento elettronici (art. 1, commi 288 – 290)
Viene prevista per le persone fisiche maggiorenni residenti nel territorio dello Stato – che effettuano abitualmente, al di fuori di attività di impresa o esercizio di professione [quindi, per esemplificare, al di fuori dell’esercizio della farmacia], acquisti con strumenti di pagamento elettronici – la possibilità di fruire di un rimborso in denaro, stanziando per tale operazione tre miliardi di euro per gli anni 2021 e 2022.
Con decreto ministeriale da emanare entro il 30/04/2020 saranno individuati condizioni e criteri per tale misura premiale.
- Errata fatturazione utenze (art. 1, commi 291 – 295)
Sono state individuate disposizioni a tutela dei consumatori in materia di errata fatturazione per l’erogazione di energia elettrica, gas, acqua, servizi telefonici, televisivi e internet.
I gestori dovranno infatti comunicare in modo chiaro e dettagliato eventuali mancati pagamenti di fatture e il preavviso per la sospensione delle forniture in caso di mancata regolarizzazione deve essere non inferiore a 40 giorni e la relativa comunicazione deve essere effettuata con raccomandata A.R.
Inoltre, sono previsti una serie di obblighi del gestore in caso di accertata sua condotta illegittima nelle modalità di rilevazione dei consumi o di esecuzione dei conguagli, nonché l’attribuzione di penali sempre in caso di comportamento ingiustificato.
- Proroga del credito d’imposta in favore delle PMI per la partecipazione a manifestazioni internazionali di settore (art. 1, comma 300)
Viene prorogato al 2020 il credito d’imposta – pari al 30% delle spese sostenute per l’affitto e l’allestimento degli spazi espositivi e di quelle per attività pubblicitarie, di promozione e di comunicazione connesse alla partecipazione, fino a un massimo di € 60.000 – a favore delle piccole e medie imprese che partecipano a manifestazioni fieristiche internazionali di settore.
- Proroga del credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno (art. 1, comma 319)
Prorogato al 31/12/2020 alle stesse condizioni dell’anno precedente il credito d’imposta per l’acquisto di beni strumentali nuovi (anche in leasing) destinati a strutture produttive nuove o già esistenti in alcune regioni del Mezzogiorno, ed esattamente: Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo.
- Credito d’imposta per ricerca e sviluppo nel Mezzogiorno (art. 1, comma 319)
Viene prorogato il credito di imposta derivante dalle spese per investimenti in attività di ricerca e sviluppo effettuate – fino al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020 – nelle sole regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, relativamente alla spesa incrementale rapportata alla media del periodo 2012-2014.
- Misura “Resto al Sud” (art. 1, comma 320)
In ordine a tale misura – introdotta dall’art. 1 del dl n. 91/2017, volta a promuovere la costituzione di nuove imprese da parte di giovani imprenditori nelle regioni del Mezzogiorno (in particolare, Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia) attraverso l’ottenimento a determinate condizioni di un finanziamento fino a € 50 mila, di cui parte a fondo perduto – viene previsto che, per l’anno 2019 e per l’anno 2020, il requisito del limite di età, compreso tra i 18 e i 45 anni, si intende soddisfatto se posseduto alla data del 1° gennaio 2019.
(Studio Associato)
(continua)
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