La mia compagna, con la quale convivo, ha un figlio da una precedente relazione, anche lui convivente, che non è mai stato riconosciuto dal padre biologico; lei però non può beneficiare della detrazione prevista per i figli a carico in quanto non ha redditi.
Essendo tutti e due a mio carico, posso beneficiare io di tale detrazione?
Qui è intervenuta l’Agenzia delle Entrate che nella circolare n. 19/E/20 ha escluso la possibilità di beneficiare della detrazione in presenza di situazioni come la Sua.
L’agevolazione, infatti, spetta solo in presenza di familiari a carico, una categoria in cui non rientra il “compagno” o la “compagna” e ancor meno i loro figli.
La convivenza non è, quindi, un requisito di per sé sufficiente a determinare il diritto alla detrazione, cui si accede infatti – e a prescindere dalla convivenza – soltanto in presenza di “familiari” a carico, che sono:
– il coniuge non legalmente ed effettivamente separato;
– e/o i figli senza limiti di età.
La detrazione spetta però anche – ma questa volta solo in caso di convivenza o di corresponsione di assegni alimentari – in presenza di “altri familiari” , che sono:
– il coniuge legalmente ed effettivamente separato;
– i discendenti dei figli;
– i genitori [anche adottivi];
– i generi e le nuore;
– i suoceri;
– i fratelli e le sorelle;
– i nonni.
È bene chiarire anche che, a seguito della famosa Legge Cirinnà [n. 76/2016], il coniuge è oggi equiparato alla parte nell’Unione Civile, che – come noto – dà luogo a diritti e doveri analoghi a quelli del matrimonio.
Nel Suo caso, in definitiva, la semplice convivenza per ragioni affettive non è idonea a giustificare tale equiparazione con la conseguenza, ripetiamo, che Lei non può beneficiare della detrazione fiscale.
(cecilia sposato)
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