Purtroppo da almeno un mese un mio farmacista, al quale avevo intenzione di dare la direzione della farmacia anche se non è socio, ha preso l’abitudine di arrivare in farmacia con ritardi anche rilevanti e senza riuscire a darci qualche spiegazione appena appena ragionevole.
A parte il problema della direzione che a questo punto mi lascia molto perplesso, vorrei sapere come possiamo comportarci anche dal punto di vista disciplinare.
Come sicuramente sapete anche Voi, in caso di ritardo di un lavoratore dipendente – che sia un magazziniere, una commessa, o un farmacista, non può fare differenza – il titolare della farmacia [quindi nel vs. caso la società] ha la facoltà di trattenere un importo della retribuzione, non essendo contrattualmente consentiti ritardi nell’orario di lavoro, calcolata sul tempo del ritardo oltre all’aggiunta eventuale di una multa che in ogni caso non può superare l’ammontare della trattenuta stessa.
L’importo della multa, inoltre, può essere raddoppiato nell’eventualità in cui il lavoratore persista nei suoi ritardi [superando il limite di tre ritardi nell’anno solare.]
Infine, nell’ipotesi – estrema o giù di lì – in cui il lavoratore persistesse ingiustificatamente in questa sua condotta, avete la possibilità di adottare provvedimenti disciplinari anche di grande rigore fino alla risoluzione del rapporto di lavoro senza preavviso.
Sono infatti vicende in cui non è facile per il lavoratore contestare la sussistenza di una giusta causa di licenziamento.
Naturalmente, però, ci sono tanti altri fattori da valutare.
(giorgio bacigalupo)
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