A seguito della separazione il giudice mi ha assegnato l’appartamento in cui vivevo con il mio ex marito che era tuttavia l’unico intestatario del contratto di mutuo. Nella sentenza, però, è specificato che le rate del mutuo sono ora a mio carico e vorrei sapere se posso detrarre gli interessi.

 

La risposta è affermativa.

L’Agenzia delle Entrate, infatti, ha affermato – con la circolare n. 14/2023 – che nel caso in cui la sentenza di separazione assegni al coniuge l’unità immobiliare [e la relativa pertinenza] precedentemente di proprietà dell’altro coniuge e che questa sia gravata da un mutuo ipotecario intestato a quest’ultimo e sempreché “nella sentenza di separazione risulti in capo al coniuge, nuovo assegnatario degli immobili, l’obbligo di assolvere il debito relativo al mutuo contratto per l’acquisto dell’abitazione, lo stesso può detrarre gli interessi, anche se il mutuo è intestato all’altro coniuge”.

Naturalmente – aggiunge l’Agenzia- per poter beneficiare della detrazione è comunque necessario che ricorrano le seguenti condizioni:

  • l’accollo risulti formalizzato in un atto pubblico o in una scrittura privata autenticata;
  • le quietanze relative al pagamento degli interessi siano integrate dall’attestazione che l’intero onere è stato sostenuto dal coniuge attuale proprietario [NB. in questo caso “proprietario” sta in realtà per assegnatario].

 

Precisiamo, infine, che ai sensi dell’art. 15 comma 1, lett b) del TUIR è riconosciuta la detrazione Irpef del 19% “per gli interessi passivi […] in dipendenza di mutui garantiti da ipoteca su immobili contratti per l’acquisto dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale entro un anno dall’acquisto stesso” per un importo tuttavia non superiore a 4.000 euro.

 

(cesare pizza)

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