Qualche tempo fa [v. Sediva News del 24.05.2021: “Scudo penale per i vaccinatori: effetto mediatico o contrasto ad iniziative giudiziarie frettolose?”], abbiamo avuto modo di esprimere le ns. “perplessità” sulla ragion d’essere del [fantomatico?] “scudo penale” che infatti parrebbe più un barrage all’avvio di procedure giudiziali sgradite e/o inopportune che una vera e propria difesa per il vaccinatore.

Ora, sappiamo che lo scudo si “ergerà” a favore del professionista sanitario nei casi in cui le lesioni gravi o la morte derivanti dall’inoculazione del vaccino non siano stati determinati da colpa grave [il dolo è ovviamente fuori discussione] escludendo quindi la responsabilità penale del vaccinatore…

E la responsabilità civile?

Due righe soltanto per riflettere un po’ tutti [e magari mettervi “in guardia”…] proprio su questo aspetto – un po’, chissà perché?, trascurato – dato che, se da un lato la responsabilità penale del vaccinatore [e quindi anche del farmacista “opportunamente formato”] può ritenersi ragionevolmente esclusa, non altrettanto può dirsi per la responsabilità civile.

L’art. 3bis del Dl 44/2021 esclude infatti la punibilità dei “soli fatti di cui agli articoli 589 e 590 [ndr. omicidio colposo e lesioni personali colpose] del codice penale”, ma non fa minimamente cenno a un’esclusione della risarcibilità del danno cagionato dal professionista sanitario, anche se quest’ultimo si sia attenuto a tutte le linee guida sufficienti a garantire una corretta esecuzione della prestazione sanitaria [come la vaccinazione].

Ci pare quindi il caso, per chi di voi naturalmente non vi avesse già provveduto, che la copertura della vs. polizza RC sia estesa anche ai pregiudizi eventualmente derivati a terzi a seguito o per effetto di prestazioni rese dalla farmacia nel settore.

Del resto, almeno al momento non sembra probabile l’intervento del legislatore anche su questo punto, senza contare che sembra tutt’altro che agevole forgiare sul piano normativo un vero “scudo civile”.

Indubbiamente l’area della responsabilità civile è molto ampia e il rischio di una “superproduzione” di contenzioso – che qualche quotidiano ha d’altronde già paventato – non sembra soltanto teorico.

                                                                        (matteo lucidi)

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