[…a chi spettano e la procedura per conseguirli]
L’art. 1 del Decreto Sostegni bis consente di ottenere altri contributi a fondo perduto, delineando due scenari, tra loro però alternativi:
– la replica – senza necessità di presentare una nuova istanza da parte del contribuente – dell’aiuto già ricevuto con il primo Decreto Sostegni,
oppure
– un “ristoro” diverso e su domanda dell’interessato.
Nel primo caso si prevede, a favore dei soggetti già beneficiari del contributo introdotto dal primo Decreto Sostegni, il riconoscimento di un ulteriore ristoro economico, di importo identico a quello attribuito nella precedente circostanza.
Questo nuovo aiuto sarà corrisposto direttamente dall’Agenzia delle Entrate con accredito sul conto corrente bancario o postale sul quale è stato erogato il primo indennizzo, senza che gli interessati debbano presentare una nuova istanza, ovvero sarà riconosciuto sotto forma di credito d’imposta utilizzabile in compensazione tramite mod. F24, qualora il richiedente abbia optato per tale modalità di fruizione in relazione al precedente contributo.
Nel secondo caso – alternativo, lo ripetiamo, a quello di cui si è appena detto – si tratta bensì di un ristoro destinato anch’esso ai titolari di partita Iva ma soltanto se, attenzione:
– risultino attivi alla data di entrata in vigore del “Sostegni bis” (cioè al 26/05/2021);
– siano residenti o stabiliti nel territorio italiano;
– abbiano prodotto redditi agrari e/o redditi derivanti dall’esercizio di attività d’impresa, di arte o professione;
– abbiano realizzato ricavi e/o compensi nel 2019 non superiori a complessivi 10 milioni di euro.
Anche l’accesso a questo indennizzo – come quello previsto dal primo Decreto Sostegni – è subordinato alla circostanza che si sia subita una perdita del fatturato medio mensile (o dell’ammontare medio mensile dei corrispettivi) di almeno il 30%.
Cambia, però, l’arco temporale di riferimento per la verifica della contrazione, perché bisogna guardare ai mesi in cui le attività sono state condizionate dalle restrizioni imposte per contrastare la diffusione dei contagi: il confronto, per la precisione, deve avvenire TRA il periodo compreso tra il 1° aprile 2019 e il 31 marzo 2020 e il periodo compreso tra il 1° aprile 2020 e il 31 marzo 2021.
Tale modalità consentirà evidentemente di erogare il contributo a una più vasta platea di contribuenti, ammettendo al beneficio tanti operatori precedentemente esclusi per carenza del requisito relativo alla perdita di fatturato.
Pertanto, alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi emersa in riferimento ai due periodi sopra indicati si applicano le seguenti percentuali:
- 60% per i soggetti con ricavi e compensi non superiori a 100.000 euro;
- 50% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 100.000 euro e fino a 400.000 euro;
- 40% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 400.000 euro e fino a 1 milione di euro;
- 30% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro;
- 20% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro.
Invece, chi non ha beneficiato del vecchio contributo applica le seguenti percentuali:
- 90% per i soggetti con ricavi e compensi non superiori a 100.000 euro;
- 70% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 100.000 euro e fino a 400.000 euro;
- 50% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 400.000 euro e fino a 1 milione di euro;
- 40% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro;
- 30% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro.
In ogni caso il contributo non può superare l’importo limite di 150 mila euro.
Per richiedere il nuovo contributo “revisionato” dal Decreto Sostegni bis, inoltre, bisogna presentare all’Agenzia delle Entrate – entro 60 giorni dalla data di avvio della specifica procedura telematica – un’istanza contenente l’indicazione della sussistenza dei necessari predetti requisiti.
Ricordiamo, per concludere, che anche questo contributo – come il precedente – non concorre alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi (Irpef/Ires) né alla formazione del valore della produzione netta ai fini Irap.
(andrea raimondo)
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