La nostra è una snc a tre soci tutti farmacisti, uno dei quali è il direttore della farmacia, un altro presta attività saltuaria al banco e il terzo è l’unico amministratore.
Sappiamo che tutti i soci rispondono in solido per le obbligazioni sociali non coperte dalla snc, anche se come nel nostro caso è soltanto un socio ad amministrare.
Non siamo sicuri però che per l’anno scorso gli utili verranno liquidati perché ci sono perdite del 2019 che crediamo debbano essere ancora colmate, ma soprattutto perché si sono registrati nel corso del 2020 alcuni ammanchi di cassa.
Non so se l’amministratore possa non liquidare gli utili ma sono sicuro che debba rispondere proprio lui degli ammanchi.

E’ opportuno premettere il quadro delle disposizioni del codice civile che possono interessarci più da vicino.

Art. 2262
Salvo patto contrario ciascun socio ha diritto di percepire la sua parte di utili dopo l’approvazione del rendiconto.
Art. 2303
Non può farsi luogo a ripartizione di somme tra soci se non per utili realmente conseguiti. Se si verifica una perdita del capitale sociale, non può farsi luogo a ripartizione di utili fino a che il capitale non sia reintegrato o ridotto in misura corrispondente.
Art. 2627
Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l’arresto fino ad un anno.
La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l’approvazione del bilancio estingue il reato.

Come vediamo dall’art. 2262, il diritto dei soci di una società di persone a percepire gli utili è subordinato all’approvazione del rendiconto, ma è fatto salvo un “patto contrario”, come ad esempio una clausola statutaria che preveda – al ricorrere di certe condizioni o per comune volontà dei soci – la liquidazione di utili in acconto nel corso dell’anno, come anche, al contrario, un’espressa unanime rinuncia dei soci alla loro distribuzione.
Naturalmente, perché si configurino degli “utili” è necessario che si siano realizzati effettivi incrementi patrimoniali [“utili realmente conseguiti”, precisa infatti l’art. 2303, che vieta inoltre, in caso di “perdita del capitale sociale”, qualsiasi “ripartizione di utili fino a che il capitale non sia reintegrato o ridotto in misura corrispondente”].
Del resto, anche se questo aspetto tende a essere per lo più sottovalutato, sul capo dell’amministratore – anche di una società di persone, beninteso – grava in particolare il disposto dell’art. 2627, che punisce “con l’arresto fino a un anno” gli amministratori che nel corso dell’anno liquidano acconti sugli utili [anche quando previsto nello statuto] o al termine dell’esercizio ripartiscono quelli risultanti dal rendiconto annuale laddove non si tratti di utili effettivamente conseguiti oppure siano utili “destinati per legge a riserva”.
Quindi, in definitiva, il vostro amministratore non potrebbe procedere alla ripartizione di utili se non nell’importo eccedente quello necessario a ripianare le perdite dello scorso anno.
E’ chiaro però che quegli “ammanchi di cassa” finiranno per impedire qualsiasi liquidazione di utili e probabilmente gli altri soci avranno ragioni di credito da far valere – sul piano delle responsabilità – nei confronti del socio amministratore, un tema sul quale è intervenuta recentemente la Cassazione chiamata infatti a giudicare, anche sotto il profilo della valutazione del danno risarcibile ai soci e/o alla società, l’arbitraria sottrazione di una somma dalle casse sociali proprio da parte di un amministratore di una snc.
Nella decisione della Corte c’è la conferma circa la natura della responsabilità dell’amministratore di una società di persone che – esattamente come nelle società di capitali – è una responsabilità contrattuale.
Si applica pertanto il principio generale di cui all’art. 1218 cod. civ. , secondo cui “Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta e’ tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l’inadempimento o il ritardo e’ stato determinato da impossibilita’ della prestazione derivante da causa a lui non imputabile”.
E’ una norma di facile lettura.

(cesare pizza)
(gustavo bacigalupo)

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