Sono stato contattato da…, che è un operatore postale privato, che sta cercando di istituire un punto di giacenza per le raccomandate nella mia zona, per i casi naturalmente in cui il corriere non riesca a consegnarle al destinatario.
Mi propongono di svolgere questo servizio in cambio di un compenso economico mensile.
L’impegno da parte mia sarebbe minimo e sarei interessato ad iniziare questa collaborazione.
Mi chiedo, però, se esistano ostacoli allo svolgimento di questo servizio da parte di una farmacia.
Allego la proposta di contratto.

 

Prima di qualsiasi nostra considerazione, ci pare opportuno premettere che, già da una rapida scorsa della bozza di contratto che ci avete trasmesso, si ricava che l’impegno che la farmacia deve assumere sotto i vari profili [disponibilità di un locale che funga da deposito, mantenimento di un determinato orario di apertura, disponibilità di personale per la gestione delle consegne, responsabilità in caso di smarrimento e distruzione della posta, ecc.] parrebbe tutt’altro che “minimo”, e oltretutto – aggiungiamo sotto voce – compensato non certo adeguatamente dalla remunerazione promessa [che per oltre 400 pezzi/mese è fissata ad appena 200 euro mensili, per di più al lordo delle imposte!].

Crediamo quindi di dover se non altro invitarLa a “riponderare” con maggiore attenzione la stessa convenienza economica [trascurando gli oneri che sono insiti in questa singolare vicenda…] ad aderire a una proposta del genere.

Sotto altro aspetto, del resto, non si può escludere che questa attività – che, se svolta sistematicamente, potrebbe recare con sé addirittura la necessità dell’inoltro di una opportuna comunicazione al Comune e/o alla CCIAA competente – possa provocare sul versante deontologico rilievi da parte dell’Ordine professionale.

Si può ad esempio dubitare, ma soltanto dubitare, che l’esercizio sia organizzato in modo inadeguato al ruolo che è proprio della farmacia [quello cioè di presidio socio-sanitario e/o centro di servizi sanitari], e questo, a ben guardare, anche per l’inevitabile “dispersione” delle risorse professionali necessarie allo svolgimento di un’attività totalmente estranea, per l’appunto, alla funzione/ruolo “istituzionale” della farmacia.

Per completezza (e per Sua conoscenza), ricordiamo che l’art. 24 del vigente Codice Deontologico (rubricato “Organizzazione dell’esercizio della farmacia”) così dispone: “Il direttore è responsabile dell’organizzazione complessiva della farmacia e deve curare, in particolare, che l’esercizio sia organizzato in modo adeguato al ruolo che la farmacia svolge in quanto presidio sociosanitario e centro di servizi sanitari”.

A questo punto scelga pure serenamente…

(alessia perrotta)

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