Mio padre è socio con il cugino, al 50% ciascuno, di una snc titolare di farmacia.
Anche per ragioni di salute, però, tra qualche giorno lui è deciso a cedere la sua quota sociale interamente a mio fratello soprattutto perché tra me e mio padre i rapporti purtroppo non sono ottimi. Considerando che io e mio fratello siamo entrambi farmacisti ma non abbiamo lavorato nella farmacia nessuno dei due, posso oppormi alla cessione?

In primo luogo, è chiaro, è necessario verificare che l’atto costitutivo/statuto vigente della snc preveda espressamente la libera trasferibilità, da parte di un socio, della sua quota sociale senza il consenso dell’altro o quantomeno – come spesso del resto è dato vedere – sia contemplata la libera cedibilità a un discendente in linea retta.

Inoltre, è possibile che la disposizione statutaria consenta la trasferibilità solo nel caso in cui la cessione sia effettuata a favore di un unico avente causa e abbia per oggetto l’intera quota: e questo, come è facile arguire, per evitare un’eccessiva moltiplicazione del numero dei soci che potrebbe infatti rendere disagevole la gestione della società.

Immaginando, però, che l’ipotetica cessione della quota solo a Suo fratello sia conforme allo statuto, bisognerebbe conoscere quale forma negoziale Suo padre voglia adottare perché evidentemente le cose potrebbero stare diversamente se la cessione avvenisse per donazione oppure per atto a titolo oneroso.

In questa seconda eventualità, sempreché l’onerosità della cessione sia effettiva, non sono infatti configurabili rimedi per gli altri legittimari, mentre, in caso di atto di liberalità, dopo il decesso di Suo padre – e solo allora, beninteso – bisognerà valutare se la donazione sia stata operata in conto della disponibile di Suo padre, e per l’eventuale eccedenza di valore in conto della legittima del donatario, o viceversa.

E soltanto nel caso in cui [nell’una o l’altra ipotesi] risulti lesa la Sua legittima, Lei potrà mettere in conto di avvalersi dell’azione di riduzione, tenendo tuttavia ben presente le difficoltà di questo rimedio in generale e, prima ancora, quelle riguardanti la determinazione del valore della quota al momento dell’apertura della successione, perché – come forse è noto – i beni donati si assumono in sede successoria al loro valore al momento del decesso del donante.

Non è comunque una prospettiva facilissima da affrontare: le ragioni sono molteplici e alcune peraltro sono sicuramente intuibili.

(cesare pizza – matteo lucidi)

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