• Riordino termini di presentazione 730 e assistenza fiscale (art. 16-bis)

Viene unificato al 30 settembre il termine per la presentazione del Modello 730 [nonché delle schede ai fini della destinazione del 2, del 5 e dell’8 per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche] sia per coloro che si avvalgono dell’assistenza diretta del sostituto d’imposta, per i quali il termine precedente scadeva il 7 luglio, che per coloro che si rivolgono ad un CAF, per i quali il termine precedente scadeva invece il 23 luglio; inoltre viene introdotto un termine mobile per effettuare il conguaglio d’imposta.

I contribuenti con contratto di lavoro a tempo determinato possono rivolgersi al sostituto o a un CAF-dipendenti a condizione che il contratto duri almeno dal mese di presentazione della dichiarazione al terzo mese successivo.

I CAF concludono le attività di comunicazione all’Agenzia delle Entrate del risultato finale delle dichiarazioni, nonché di consegna al contribuente della copia della dichiarazione dei redditi elaborata e del relativo prospetto di liquidazione e di trasmissione all’Agenzia delle Entrate delle dichiarazioni predisposte, entro:

  • il 15 giugno per le dichiarazioni presentate dal contribuente;
  • il 29 giugno per quelle presentate dal l° al 20 giugno;
  • il 23 luglio per quelle presentate dal 21 giugno al 15 luglio;
  • il 15 settembre per quelle presentate dal 16 luglio al 31 agosto;
  • il 30 settembre per quelle presentate dal l° al 30 settembre.

Inoltre, i sostituti d’imposta devono trasmettere in via telematica all’Agenzia delle entrate le dichiarazioni elaborate e i relativi prospetti di liquidazione, nonché le buste del 2, del 5 e dell’8 per mille entro:

  • il 15 giugno per le dichiarazioni presentate entro il 31 maggio;
  • il 29 giugno per le dichiarazioni presentate dal l° al 20 giugno;
  • il 23 luglio per le dichiarazioni presentate dal 21 giugno al 15 luglio;
  • il 15 settembre per le dichiarazioni presentate dal 16 luglio al 31 agosto;
  • il 30 settembre per le dichiarazioni presentate dal l° al 30 settembre.

Viene da ultimo modificata la disciplina delle operazioni di conguaglio da parte del sostituto d’imposta; si passerà, infatti, dal precedente termine “fisso” (retribuzione di competenza del mese di luglio)  ad un termine “mobile” che coincide con la prima retribuzione utile o comunque con quella di competenza del mese successivo a quello di ricevimento da parte del sostituto del prospetto contabile di liquidazione.

  • Imposta di bollo sulle fatture elettroniche (art. 17)

È stata modificata la disciplina da poco introdotta dal c.d. “decreto crescita” (D.L. 34/2019 conv. in L. 25/2019): in caso di ritardato, omesso o insufficiente versamento dell’imposta di bollo sulle fatture, l’Agenzia delle Entrate comunica telematicamente al contribuente l’imposta dovuta e la correlata sanzione del 30% ridotta a un terzo [oltre agli interessi] per consentirne il pagamento entro i trenta giorni dalla comunicazione stessa; in caso di mancata regolarizzazione nei termini viene iscritta a ruolo l’imposta non versata, nonché gli interessi e la sanzione per l’intero importo.

In sede di conversione è stata concessa un’agevolazione: nel caso in cui gli importi dovuti non superino la soglia annua di 1.000 euro, è possibile pagare con due versamenti aventi cadenza semestrale, di cui il primo da effettuarsi entro il 16 giugno e il secondo entro il 16 dicembre di ciascun anno.

La disposizione è immediatamente applicabile. 

  • L’utilizzo del contante (art. 18)

Il limite per l’utilizzo del contante a decorrere dal 1° luglio 2020 e per tutto il 2021 si riduce da Euro 3.000 a Euro 2.000, mentre dal 1° gennaio 2022 il limite è fissato a Euro 1.000.

La sanzione per la violazione dei detti limiti è di Euro 2.000 per le operazioni effettuate oltre soglia dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 e di Euro 1.000 dal 1° gennaio 2022.

La disposizione è immediatamente applicabile.

  • Esenzione fiscale dei premi della lotteria nazionale degli scontrini (art. 19)

Saranno esenti da tassazione i premi vinti dai contribuenti estratti per effetto della lotteria nazionale degli scontrini fiscali.

Viene anche istituito un premio speciale per un ammontare annuo non superiore a Euro 45.000.000 da attribuire, mediante estrazioni aggiuntive, ai soggetti che effettuano transazioni con pagamenti elettronici.

Per l’entrata in vigore di questa disposizione si attende il solito decreto attuativo.

  • La “lotteria degli scontrini” (art. 20)

Sempre per quanto riguarda la “lotteria degli scontrini” – introdotta dall’art. 1, comma 540, della L. 232/2016 – che inizierà il 1° luglio 2020 (in luogo del 1° gennaio precedentemente previsto) la legge di conversione ha anche previsto, da un lato, che il consumatore – per partecipare all’estrazione – dovrà comunicare al momento dell’acquisto il proprio codice lotteria, individuato dal provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, d’intesa con  l’Agenzia  delle Entrate, e, dall’altro, che l’esercente trasmetta all’Agenzia delle Entrate i dati della singola cessione o prestazione.

Nel caso in cui l’esercente al momento dell’acquisto rifiuti di acquisire il codice lotteria, il consumatore può segnalare tale circostanza nella sezione dedicata del “portale Lotteria” del sito web dell’Agenzia delle Entrate.

Tali segnalazioni sono utilizzate dall’Agenzia delle Entrate e dal Corpo della guardia di Finanza nell’ambito delle attività di analisi del rischio di evasione.

  • Certificazioni fiscali e pagamenti elettronici (art. 21)

A decorrere dal 1° gennaio 2021, i soggetti che effettuano le operazioni di cui all’art. 22 del DPR 633/72 – e quindi, neanche  a dirlo, anche le farmacie – che adottano sistemi evoluti di incasso attraverso carte di debito, di credito e altre forme di pagamento elettronico  dei corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi, possono anche assolvere mediante tali sistemi all’obbligo di memorizzazione elettronica e di trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri.

(Studio Associato)

(continua)

 

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