Il Decreto Sostegni interviene sulle attività di riscossione già prorogate dai precedenti provvedimenti legislativi.
In particolare, l’art. 4 del decreto modifica:
- l’art. 68 del Decreto Cura Italia, in materia di sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all’Agente della riscossione;
- l’art. 152 del Decreto Rilancio, relativo alla sospensione dei pignoramenti su stipendi e pensioni.
In merito al punto 1, il provvedimento ha previsto la sospensione dei termini di versamento – in scadenza nel periodo dall’8 marzo 2020 al 30 aprile 2021 – conseguenti a:
- cartelle di pagamento emesse dagli Agenti della riscossione;
- accertamenti esecutivi emessi dall’Agenzia delle entrate (art. 29, D.L. n. 78/2010);
- avvisi di addebito emessi dall’INPS (art. 30, D.L. n. 78/2010);
- atti di accertamento emessi dall’Agenzia delle Dogane e dei monopoli ai fini della riscossione delle risorse proprie tradizionali e della connessa IVA all’importazione (art. 9, comma 3-bis, D.L. n. 16/2012);
- ingiunzioni emesse dagli enti territoriali ai sensi del R.D. n. 639/1910;
- accertamenti esecutivi emessi dagli enti locali (art. 1, comma 729, legge n. 160/2019).
Prima del Decreto Sostegni era previsto – come si ricorderà – che la sospensione venisse a scadenza il 28 febbraio 2021 e pertanto questa nuova misura sposta di ulteriori due mesi tale termine portandolo al 30 aprile 2021.
I versamenti oggetto di sospensione, tuttavia, devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione, e quindi entro il 31 maggio 2021; e però, aggiunge il provvedimento, in alternativa al pagamento in unica soluzione, il contribuente può chiedere la rateazione (art. 19, D.P.R. n. 602/1973) da presentare entro il detto termine di pagamento del 31 maggio p.v.
Viene inoltre chiarito che, durante il periodo di sospensione, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione non attiverà alcuna nuova procedura cautelare (es. fermo amministrativo o ipoteca) o esecutiva (es. pignoramento).
La stessa proroga è stata prevista anche per la sospensione degli obblighi derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati su stipendi, salari, altre indennità relative al rapporto di lavoro o impiego, o a titolo di pensioni e trattamenti assimilati: anch’essa infatti, scaduta lo scorso 28 febbraio, è stata prorogata al 30 aprile p.v.
Il datore di lavoro, di conseguenza, riprenderà a effettuare le relative trattenute a decorrere dal 1° maggio 2021.
(andrea raimondo)
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