… di una società titolare di una o più farmacie
Chiariamo una volta per tutte questo aspetto perché non ci pare di averlo mai affrontato, pur essendo stato proposto più volte e sotto forme diverse.
Il titolare individuale di una qualsiasi impresa commerciale – che sia una profumeria, una parafarmacia o una qualunque altra – può partecipare a una società titolare di una o più farmacie?
La risposta non può che essere in principio affermativa non potendo rientrare questa condizione in alcuna di quelle previste nel comma 2 dell’art. 7 e nel comma 1 dell’art. 8 della l. 362/91: è fatto salvo soltanto, e sappiamo tutti perché, il caso che si tratti di un’impresa individuale operante “nel settore della produzione e informazione scientifica del farmaco” o che gestisca case di cura e/o di assistenza alle persone o attività a queste strettamente assimilabili/equiparabili.
Il che, s’intende, vale esattamente per un farmacista come per un “non farmacista”.
Qualche notazione ulteriore merita tuttavia l’imprenditore agricolo professionale, perché ci è stato posto un quesito specifico in cui si è affermato che, rientrando tale figura nell’ampia schiera dei lavoratori autonomi, egli potrebbe incappare – stando agli assunti del parere della Commissione speciale del Consiglio di Stato – nell’incompatibilità con “qualsiasi rapporto di lavoro pubblico e privato” contemplata sub c) del comma 1 dell’art. 8.
Il vero è, infatti, che l’IAP è e resta – quando ricorrano i rigorosi presupposti legali perché possa considerarsi tale a ogni effetto – un imprenditore e non un lavoratore autonomo.
Né è consentito – come è noto – interpretare se non restrittivamente le disposizioni che, come quelle in argomento, introducono limiti o restrizioni al libero esercizio di una o più attività ponendosi dunque come norme derogatorie dei principi generali in tema di libertà di iniziative economiche.
Infine, se escludiamo vicende più o meno articolate di “scatole cinesi”, quel che si è appena detto con riguardo ai titolari di imprese in forma individuale può estendersi serenamente anche a chi partecipi a società, di persone o di capitali, pure titolari di imprese commerciali.
(gustavo bacigalupo)
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