Seguo sempre con grande interesse la vostra rubrica, perché riesce a spaziare un po’ su tutte le tematiche che riguardano la farmacia e i farmacisti mostrando serietà e preparazione.
Vorrei ora chiedervi un consiglio su questo mio problema.
Socio di farmacia (Snc), sto per vendere parte della mia quota e ho visto, se non mi sono sbagliato, che è stata rinnovata la possibilità di rivalutare le quote sulla base del possesso al 1° gennaio scorso.
Vi chiedo se mi è consentito rivalutare solo parzialmente la quota, cioè la parte che intendo cedere o se invece sono costretto a rivalutare l’intera quota con la conseguenza in questo caso che l’operazione di vendita riguardante solo una parte diventerebbe più costosa per me costringendomi a tentare di cambiare le condizioni del prezzo di vendita.
Ringraziandola doverosamente per le sue parole di stima, Le confermiamo che la Legge di Bilancio 2021 ha riaperto per l’ennesima volta la rivalutazione delle partecipazioni societarie [e anche dei terreni] con riferimento a quelle possedute – questa volta – al 1/1/2021.
L’imposta sostitutiva è sempre stabilita nell’unica aliquota dell’11% [non vi è, infatti, più distinzione tra partecipazioni “qualificate” e non ai fini della tassazione dei capital gain] da versare, anche in 3 rate, entro il 30/6/2021 unitamente alla solita perizia da asseverare entro la stessa data.
Venendo ora al punto, e quindi all’ammissibilità di una rivalutazione parziale, sia la prassi amministrativa che la stessa giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez. Quinta Civ. 9507/2018) hanno dato risposta affermativa per le precedenti edizioni della misura agevolativa, e non vi sono dunque motivi ragionevoli per ritenere che la stessa conclusione non possa/debba valere anche per questa ulteriore edizione [a tale proposito sarebbe veramente ora che questa misura venisse finalmente introdotta “a regime” …].
Tuttavia si pongono alcune criticità da tenere ben presenti.
Ed esattamente, in caso di acquisto di più porzioni della stessa partecipazione in epoche successive si è obbligati a rivalutare per prime quelle acquisite per ultime [secondo il c.d. criterio del “LIFO” – Last In First Out], ma la successiva cessione riguarderà dapprima le quote rivalutate, rendendo quindi possibile acquisire i vantaggi del regime agevolato.
Esemplificando, poniamo che di una snc noi abbiamo acquistato:
- il 15/01/2017 una quota per € 1.000 pari al 10% del capitale sociale;
- il 15/01/2018 una quota per € 3.000 pari al 20% del capitale sociale;
- il 15/01/2019 una quota per € 6.000 pari al 30% del capitale sociale;
- per un totale di € 10.000, pari al 60% del capitale sociale.
Se ci accingiamo ora a cedere una quota del 40%, dovremo rivalutare, rispettivamente, l’intera quota del 30% acquistata il 15/01/2019 e la metà della quota del 20% – cioè il 10% – acquistata il 15/01/2018, partendo dai rispettivi costi di acquisizione, per poi cedere le stesse quote rivalutate e dunque beneficiare del risparmio fiscale.
Se, invece, la partecipazione posseduta al 1/1/2021 è stata acquisita in un’unica soluzione, poniamo il 15/01/2019 per € 10.000, anche in questo caso si considera ceduta per prima la porzione rivalutata [comunque posseduta alla data di riferimento della rivalutazione, e cioè sempre il 1/1/2021] ma senza il problema della “stratificazione” emerso poco fa per il caso delle frazioni di partecipazione acquistate in epoche diverse: la rivalutazione del 40% da cedere, infatti, avrà come riferimento l’unico costo di € 4.000 (40% del valore complessivo).
Possiamo, in definitiva, rassicurarLa sull’ammissibilità di una rivalutazione parziale della partecipazione, che senz’altro – da quello che Lei scrive – dovrebbe agevolare il buon esito delle trattative e d’altronde è proprio questo lo scopo della misura, facilitare cioè con la leva fiscale la circolazione delle partecipazioni e delle aziende cui esse si riferiscono nell’interesse dell’economia generale, mai così provata come nel periodo che stiamo vivendo.
Come vediamo, insomma, l’elasticità dimostrata su questo punto sia dall’amministrazione che dalla giurisprudenza è per una volta sicuramente apprezzabile.
(stefano civitareale)