Sta ripartendo – sia pure lentamente – l’attività di accertamento degli enti locali e tornano a “fioccare”, ad esempio, gli avvisi di accertamento in materia di IMU.
È allora opportuno tenere ben presente – perché riguarda una fattispecie non infrequente – una recente sentenza della Cassazione (Sez. V, n. 6.697/2020) secondo cui gli avvisi di accertamento degli enti locali sono affetti da nullità ove non rechino la sottoscrizione di un funzionario designato dalla Giunta comunale o delegato dal Sindaco.
Gli Ermellini precisano, inoltre, che spetta in ogni caso all’Amministrazione comunale dimostrare (il c.d. “onere probatorio”), in caso di contestazione, l’esercizio legittimo del potere di firma da parte del sottoscrittore.
Infatti, secondo l’art. 11, comma 4, del D.lgs. n. 504/1992, in materia di imposta comunale sugli immobili [la vicenda riguardava infatti la “vecchia” ICI ma i principi ricavabili dalla pronuncia valgono allo stesso modo anche per la “nuova” IMU come per tutti gli altri tributi locali] “(c)on delibera della giunta comunale è designato un funzionario cui sono conferiti le funzioni e i poteri per l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell’imposta; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi e i provvedimenti, appone il visto di esecutività sui ruoli e dispone i rimborsi”.
Sempre secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, inoltre, la disposizione non è stata soppressa dal successivo Testo Unico degli Enti Locali del 2000 [che sancisce nell’art. 274 l’abrogazione espressa di numerose disposizioni del D.Lgs. 504/1992] per la sua natura di norma speciale e del resto, come ricorda spesso il giurista, “lex posterior generalis non derogat priori speciali”.
Lo stesso principio di delega si rintraccia comunque – in materia di imposizione diretta – anche nell’art. 42 del D.P.R. 600/73.
Concludendo: quando si riceve un atto di accertamento dal Comune è il caso di guardare con cura non soltanto ovviamente il merito della pretesa che vi è contenuta (mancato pagamento, mancata dichiarazione, ecc.), così da verificarne la fondatezza, ma anche gli aspetti puramente formali – proprio come quello di cui ci stiamo occupando in queste poche righe, quello cioè della validità della sottoscrizione – che poi, per la verità, tanto “formali” non sono dato che se l’atto non è sottoscritto dal soggetto che ne ha il legittimo potere è nullo e dunque nulla è dovuto, e tra il dover e il non dover pagare la differenza è ovviamente sostanziale…
(stefano civitareale)
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