Ricercando in queste ore una soluzione per un ns. caso di successione molto delicato, abbiamo letto quanto avete scritto in un Vs. commento del 2007 che forse potrebbe andar bene anche per noi.
Meno di un mese fa è venuto a mancare improvvisamente il ns. capostipite [farmacista], lasciando una ditta individuale [non una farmacia] e la quota maggioritaria di una snc titolare invece di una farmacia.
Siamo in parecchi eredi ma saremmo d’accordo che alcuni di noi subentrino nell’attività individuale, che opera nel settore turistico, mentre due o tre nipoti potrebbero subentrare al nonno nella gestione della farmacia anche se non sono farmacisti, visto che la legge è cambiata.
Da quel Vs. articolo ci rendiamo conto che avremmo potuto escludere che le due attività entrassero in comunione procedendo con tempestività e mediante divisioni a stralcio.
Questa ipotesi, sempreché sia ancora realizzabile, comporterebbe la sola esclusione delle due attività dal resto dell’eredità, oppure dovremmo procedere a una sistemazione generale, che in realtà vorremmo rinviare, perché non siamo ancora d’accordo su tutto?

Quella nostra analisi del 2007 riguardava la quota di una società titolare di farmacia caduta in successione, ma la soluzione indicata in tale circostanza può essere praticata anche da voi – perché siete nei termini per farlo – sia per la quota della snc che per la stessa azienda posseduta individualmente dal nonno.
Dovreste dunque procedere con la presentazione di una dichiarazione di successione sia dell’una che dell’altra [salvo dichiarare al Fisco l’intero residuo asse ereditario entro un anno dal decesso] e predisporre uno o due rogiti di divisione a stralcio, indicando tutti i beni caduti in successione e regolamentando contestualmente l’accordo intervenuto, è chiaro, solo con riguardo all’impresa individuale e alla quota della snc titolare di farmacia.
Potreste infatti prevedere, ad esempio, l’assegnazione della ditta a uno o più di voi e il subentro di alcuni o di tutti gli altri eredi nella quota della snc [in ordine alla quale, s’intende, andrà successivamente sottoscritto un nuovo rogito di continuazione della società e approvazione di un atto costitutivo/statuto], rinviando in ogni caso a successivi atti di divisione dei residui cespiti dell’asse ereditario la determinazione dell’esatto valore dei beni divisi e perciò anche dell’esatta e definitiva quota divisionale spettante a ogni erede in conseguenza delle due assegnazioni a titolo di divisione parziale.
E, trattandosi di atti con efficacia ex tunc, produttivi pertanto di effetti fin dalla data di apertura della successione, potrete perfezionare questa prima parte del programma entro il 31/12/2020, così da imputare ai singoli destinatari – anche fiscalmente – i risultati della gestione, sia dell’impresa individuale che della società titolare di farmacia, relativa al periodo compreso tra la data del decesso del nonno e il 31 dicembre 2020.
Naturalmente, però, si tratta di accordi che vanno definiti, anche se rapidamente, tentando comunque di disciplinarne tutti gli aspetti e soprattutto di convenire le giuste intese per i passi successivi.

(gustavo bacigalupo)

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