Dal 1° gennaio 2020 l’iscrizione all’archivio VIES è diventata, come si ricorderà, elemento sostanziale e quindi fondamentale per poter beneficiare del regime di non imponibilità IVA per transazioni intracomunitarie; in mancanza, perciò, un operatore economico nazionale può effettuare solo transazioni domestiche.
Al riguardo l’Agenzia delle Entrate [circ. n. 39/E/2011 e ris. n. 42/E/2012] ha comunque chiarito che l’iscrizione rappresenta “il presupposto indispensabile per essere identificati dalle controparti comunitarie come soggetti passivi IVA e, dunque, per qualificare correttamente le cessioni o prestazioni come effettuate o ricevute da contribuente italiano avente lo status di soggetto passivo IVA ai fini degli scambi intracomunitari”.
Solo pertanto con l’iscrizione un operatore economico italiano può operare con soggetti UE e dunque, in pratica, i nostri operatori – ove intendano operare con l’estero – devono, oltre che iscriversi alla banca VIES, verificare anche che i loro “interlocutori” vi risultino anch’essi regolarmente iscritti.
Diversamente, ecco il punto, le operazioni con soggetti comunitari non sono qualificabili come “cessioni intracomunitarie” con la conseguenza che in tal caso non si potranno emettere fatture in regime di non imponibilità IVA, e che per di più per gli acquisti non sarà possibile integrare le fatture ricevute col meccanismo del reverse charge e recuperare l’imposta pagata.
(andrea raimondo)
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