Ho aperto una farmacia lo scorso anno, ma avevo dovuto iscrivermi alla partita IVA nel 2018 come società inattiva. Ho letto nella Sediva news del 27 maggio che il contributo a fondo perduto a chi ha iniziato dal 1/1/2019 spetta comunque, prescindendo dal volume di affari anche per l’impossibilità di un confronto tra i due mesi di aprile.
Ho diritto lo stesso al contributo?

La risposta è [forse sorprendentemente] negativa e vediamo subito perché.

Il Decreto Rilancio ha previsto che il contributo a fondo perduto – di cui abbiamo parlato nelle Sediva news del 27 maggio e del 15 giugno – spetta a condizione che l’ammontare del fatturato del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato del mese di aprile 2019.

È vero inoltre, come il quesito rileva, che il contributo spetta comunque quando il soggetto – impresa individuale o società] abbia iniziato l’attività dopo il 31 dicembre 2018.

Senonché, come ha precisato circ. min. n. 22/E/2020, tra i soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019 vanno inclusi soltanto quelli per i quali la data di apertura della partita IVA coincide o è successiva appunto all’1.1.2019, a prescindere dalla data di inizio effettivo dell’attività comunicata in CCIAA.

Nel caso prospettato, quindi, Lei non può aver diritto al contributo “in automatico” ma dovrà comunque effettuare il confronto dei “fatturati” tra aprile 2020 e aprile 2019 e verificare se vi sia stata o meno una riduzione pari o inferiore a 1/3.

(marco righini)

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