L’art. 50 del Decreto Rilancio ha anche modificato il termine – precedentemente fissato al 30 giugno 2020 – per la consegna dei beni strumentali nuovi ai fini della maggiorazione del super ammortamento che fino al 31/12/2019 consentiva, è il caso di rammentarlo, di maggiorare ai fini fiscali del 30% il costo di acquisizione degli investimenti appunto in beni materiali strumentali nuovi.
Per fruire di tale maggiorazione gli investimenti devono essere effettuati dal 1° aprile al 31 dicembre 2019 ovvero fino al 31 dicembre 2020 [ed è proprio quest’ultima la modifica che apporta il Rilancio], a condizione che l’ordine risulti essere stato accettato dal venditore entro il 31 dicembre 2019 e che entro questa stessa data sia stato effettuato il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione [è il meccanismo c.d. di “repechage”].
Da ultimo, come abbiamo già avuto occasione di ricordare [v. Sediva News del 20/05/2020], la Legge di Bilancio 2020 non ha prorogato il super/iper-ammortamento [che quindi si fermano con le regole descritte al 31/12/2019], ma al loro posto è stato introdotto un credito d’imposta – pari al 6% per i beni “generici” e al 40% per quelli “Industria 4.0” – per gli investimenti di beni materiali strumentali nuovi effettuati sia in proprietà che in leasing, e però sempre con esclusione di immobili e di veicoli.
(marco righini)
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