Vorrei un Vs. cortese parere sull’interpretazione del combinato disposto ex artt. 4 e 13, CCNL Farmacie Private

L’accordo intercorso tra la Federfarma e le associazioni sindacali con riguardo alla disciplina del contratto di apprendistato prevede che il farmacista – laddove assunto appunto con questa tipologia lavorativa – sia inquadrato al 1° livello.

Pertanto, la retribuzione e il trattamento normativo [naturalmente anche con riferimento alla malattia, all’infortunio e all’indennità tecnico-professionale] saranno quegli stessi previsti dal CCNL per il personale farmacista inquadrato al 1° livello.

Inoltre, mentre il periodo di tirocinio non viene preso in considerazione, quello di apprendistato è tenuto in considerazione sia per la maturazione dell’I.S.Q. (indennità speciale quadri) che per gli scatti di anzianità.

Infine, decorsi 24 mesi dalla data di assunzione con contratto di apprendistato, entrano in funzione l’I.S.Q. e il primo scatto di anzianità.

(luisa santilli)

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