In attesa degli annunciati nuovi provvedimenti “emergenziali”, è doverosa un’analisi più accurata del c.d. “Decreto liquidità” [D.L. n. 23 dell’8/04/2020, in G.U. n. 94, in vigore dal 9/04/2020, d’ora in avanti per semplicità “decreto”] nel quale trovano spazio numerose norme a sostegno delle attività produttive colpite dall’emergenza epidemiologica in corso.
Vista l’assoluta straordinarietà del periodo [una volta tanto, purtroppo, l’urgenza ha un sicuro fondamento, differentemente dalle tante altre circostanze che pure hanno visto il ricorso alla decretazione d’urgenza…] il provvedimento ha introdotto importanti misure a sostegno della liquidità delle imprese, ulteriori novità sui termini di pagamento di tributi e contributi e numerose altre disposizioni – alcune di indubbio interesse anche per le farmacie – che saranno oggetto di questo nostro commento.
Le diverse misure di accesso agevolato al credito bancario costituiscono certo la gran parte dell’intervento ingenerando così l’impressione – almeno stando ai provvedimenti finora emanati – che la via principale scelta dal Governo per aiutare le imprese a uscire dalla crisi da Covid-19 sia l’indebitamento bancario che, anche se a tasso agevolato, iper-garantito, a lunga dilazione ecc., resta pur sempre un prestito destinato come tale [ed è proprio questo il motivo alla base delle polemiche in corso in queste ore tra partiti politici…] a essere presto o tardi restituito, mentre sarebbe stato evidentemente più adeguato alla situazione disastrosa che anche sotto gli aspetti economici stiamo vivendo ricorrere – almeno per i settori più colpiti – a misure “strutturali” sotto forma di contributi a fondo perduto o altro.
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Misure di accesso agevolato al credito per le imprese [art. 1 – Art. 13]
Per assicurare liquidità alle imprese con sede in Italia sono dunque concesse fino al 31 dicembre 2020 da SACE Spa [Sezione speciale per l’Assicurazione del Credito all’Esportazione] e dal Fondo Centrale di Garanzia PMI garanzie in favore di banche, istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e altri soggetti abilitati all’esercizio del credito in Italia, per i finanziamenti ad imprese di ogni dimensione.
Le misure sono alquanto variegate e trovano tutte fondamento nel danneggiamento subìto per effetto della crisi sanitaria.
Vediamo più in dettaglio quelle di maggiore interesse per le farmacie.
1.1 Garanzie pubbliche per imprese di ogni dimensione.
In particolare, fino al 31/12/2020 per le imprese di ogni dimensione – a patto che non rientrino tra quelle in difficoltà ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014 e che alla data del 29/2/2020 non risultino a loro carico presso le banche esposizioni debitorie “deteriorate” – SACE rilascia [previa attestazione del rappresentante legale dell’impresa] una garanzia per finanziamenti di durata inferiore a 6 anni, con possibilità di preammortamento fino a 24 mesi, destinati al reperimento della liquidità necessaria per il sostenimento di spese del personale, investimenti o capitale circolante riferiti a stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali che siano localizzati in Italia.
È opportuno tuttavia precisare che al prestito garantito da SACE Spa le PMI – alle quali appartiene la totalità delle farmacie – possono ricorrere solo quando sia stata utilizzata appieno la capacità del fondo di garanzia PMI (di cui parleremo tra un momento).
L’importo massimo del finanziamento assistito da garanzia per azienda non può comunque eccedere alternativamente:
a) il 25% del fatturato 2019 dell’impresa (in base al bilancio approvato o alla dichiarazione fiscale);
b) il doppio dei costi del personale 2019 sostenuti dall’impresa in Italia (sempre in base al bilancio approvato ovvero ai dati certificati dal legale rappresentante laddove l’impresa non abbia ancora approvato il bilancio). Se l’impresa ha iniziato la propria attività successivamente al 31/12/2018, bisogna fare riferimento ai costi del personale previsti per i primi due anni di attività [sempre in base ad autocertificazione resa dal legale rappresentante].
La garanzia prestata da SACE copre il 90% dell’importo del finanziamento.
In linea di massima per le PMI le commissioni annuali – da considerare in rapporto all’importo garantito – sono pari allo 0,25% il primo anno, allo 0,5% il secondo e terzo e all’1% dal quarto al sesto.
L’impresa che beneficia della garanzia assume l’impegno a gestire i livelli occupazionali attraverso accordi sindacali e a non approvare la distribuzione di dividendi o il riacquisto di azioni nel corso del 2020.
1.2 Garanzie pubbliche riservate a imprese fino a 499 dipendenti (Fondo Centrale di Garanzia PMI).
Fino al 31/12/2020 a tutte le imprese con non più di 499 dipendenti con sede in Italia [quindi, a questo punto, il 99,9% per non dire il 100% delle farmacie…] la specifica garanzia prevista dal Fondo:
- è concessa gratuitamente su finanziamenti fino a 6 anni per importi che non dovranno superare alternativamente:
- il doppio della spesa salariale annua dell’impresa per il 2019 o per l’ultimo anno disponibile [per le imprese costituite dal 1/1/2019, l’importo massimo non può superare i costi salariali previsti – anche qui – per i primi due anni di attività];
- 25% del fatturato del 2019;
- Il fabbisogno – da attestare con autocertificazione rilasciata dal legale rappresentante – per costi del capitale di esercizio e per costi di investimento nei successivi 18 mesi, nel caso di piccole e medie imprese (PMI), e nei successivi 12 mesi, nel caso di imprese con numero di dipendenti non superiore a 499 [diverse dalle PMI].
- il doppio della spesa salariale annua dell’impresa per il 2019 o per l’ultimo anno disponibile [per le imprese costituite dal 1/1/2019, l’importo massimo non può superare i costi salariali previsti – anche qui – per i primi due anni di attività];
La garanzia diretta del fondo parte dall’80% e sale al 90% una volta ottenuta l’autorizzazione della Commissione Europea.
1.3 La garanzia al 100% per le PMI fino a 25.000 euro.
Ma la misura più appetibile per le PMI [e per le persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni] è senz’altro quella che prevede – sempre a seguito del rilascio di un’autocertificazione che attesti il danneggiamento dell’attività causato dall’emergenza epidemiologica in corso – la concessione di nuovi finanziamenti per importi fino al 25% dei ricavi 2019 [da bilancio approvato, da dichiarazione fiscale o – se non ancora disponibili – da autocertificazione ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000] e con un tetto massimo di 25.000 euro, con un periodo di preammortamento di 24 mesi e con la durata fino a 6 anni. Per questi finanziamenti il Fondo di garanzia PMI garantirà il 100% dell’importo erogato, gratuitamente e automaticamente.
La banca non addebiterà spese superiori al costo vivo dell’istruttoria e in ogni caso praticherà per l’operazione finanziaria un tasso di interesse non superiore ad un parametro predeterminato “agganciato” al Rendistato con durata residua da 4 anni e 7 mesi a 6 anni e sei mesi (oscillante, secondo le prime stime disponibili, tra l’1,2% e il 2%).
1.4 – Gli altri finanziamenti per le PMI
Da ultimo, le PMI – e, quindi, ancora una volta, la (quasi) totalità delle farmacie – con ricavi fino a 3.200.000 euro [e sempre che autocertifichino di essere state danneggiate dall’emergenza da Coronavirus] possono accedere anche a nuovi finanziamenti con importi fino al 25% dei ricavi 2019 [senza l’ulteriore limite dei 25.000 euro previsto per la precedente forma “semplificata”] la cui garanzia può oscillare dal 90% al 100% dell’importo erogato, in combinazione tra quella offerta dal Fondo e quella rilasciabile da un Confidi.
N.B. come detto poco fa per i prestiti fino a 25.000 euro non ci sarà valutazione del merito di credito da parte della Banca.
Per le altre categorie, sarà prevista invece un’istruttoria bancaria anche se alleggerita.
È bene quindi che Vi rivolgiate subito alla Vostra Banca per avviare le pratiche: al momento sarebbe preferibile in via remota [se non ci sono particolari difficoltà] o, in alternativa, telefonando e prendendo un appuntamento per recarVi in filiale.
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Sospensione dei termini di scadenza dei titoli di credito (art. 11)
Sempre per effetto dell’emergenza, i termini di scadenza ricadenti o decorrenti nel periodo compreso tra il 9/3/2020 e il 30/4/2020, relativi a vaglia cambiari, cambiali e altri titoli di credito [emessi prima della data di entrata in vigore del decreto, cioè il 9 aprile u.s.] e ad ogni altro atto avente efficacia esecutiva a quella stessa data, sono sospesi per lo stesso periodo.
Con riguardo agli assegni bancari e postali, si sospende il termine di presentazione al pagamento del titolo a favore del beneficiario.
Il che non impedisce ai beneficiari, che lo desiderino e siano in grado di farlo, di presentare il titolo al pagamento in pendenza della sospensione; il titolo continua, pertanto, a essere pagabile nel giorno di presentazione se vi sono i fondi disponibili sul c/c del soggetto che ha rilasciato l’assegno, ma varrà anche per chi ha emesso l’assegno la sospensione della presentazione con la conseguente temporanea inapplicabilità del protesto e della disciplina sanzionatoria dell’assegno.
In tale contesto non verrà quindi inviato il preavviso di revoca per gli assegni privi di provvista nel periodo di sospensione; se l’avviso di revoca è già stato inviato, il termine di 60 giorni per l’esecuzione del pagamento tardivo è sospeso.
Viene sospesa, inoltre, la trasmissione alle CCIAA da parte dei pubblici ufficiali dei protesti e delle constatazioni equivalenti levati dal 9/3/2020 fino alla data di entrata in vigore del decreto; se già pubblicati le CCIAA provvedono d’ufficio alla loro cancellazione.
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Disposizioni temporanee in materia di riduzione del capitale sociale (art. 6)
Per tutti i bilanci delle società di capitali, relativi al periodo che va dal 9/4/2020 al 31/12/2020, non opereranno le disposizioni previste dal codice civile[1] nel caso di:
- perdita che riduca il capitale sociale di oltre un terzo;
- perdita che riduca il capitale al di sotto del minimo legale;
- conseguente scioglimento societario o trasformazione per riduzione o perdita del capitale sociale.
Infatti, a regime ordinario, le perdite che riducono il capitale sociale di oltre un terzo o al di sotto del minimo legale devono essere ripianate, dovendosi in alternativa procedere allo scioglimento della società o alla sua trasformazione in altra veste giuridica.
In definitiva viene concessa la possibilità alle società di capitali di poter chiudere il bilancio in perdita senza ricorrere al ripianamento “forzato” nei tempi e con le modalità appena richiamate, evitando in sostanza di praticare in un periodo del genere la difficile alternativa dello scioglimento della società o della sua trasformazione.
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Disposizioni temporanee sui principi di redazione del bilancio (art. 7)
Ferma la possibilità di convocare l’assemblea di approvazione del bilancio 2019 al 28/6/2020, nella redazione del bilancio di esercizio in corso al 31/12/2020 le società di capitali possono valutare le relative voci con i criteri di normale funzionamento (come previsto dall’art. 2423-bis) a condizione che la continuità aziendale sia già riscontrabile nel precedente bilancio 2019.
Le imprese, quindi, vengono poste nelle condizioni di operare in continuità aziendale quando, a causa dell’impatto negativo sui conti causato dall’epidemia in corso, rischierebbero secondo le regole generali di dover applicare nella chiusura dei bilanci 2020 i “criteri di realizzo”.
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Disposizioni temporanee in materia di finanziamenti alle società (art. 8)
Sempre al fine di favorire l’afflusso di liquidità alle imprese, i crediti
derivanti da finanziamenti che vanteranno i soci o i soggetti che vi esercitano
attività di direzione e coordinamento non saranno, fino al 31/12/2020, “postergati” rispetto agli altri creditori.
Questo vuol dire praticamente che i finanziamenti concessi fino al 31/12/2020 dai soci o dai soggetti controllanti potranno essere restituiti ‑ anche qui contro la regola generale che ne “pospone” il rimborso rispetto alle altre obbligazioni assunte dalla società – anche prima che siano stati soddisfatti gli altri creditori della società, agevolando perciò il sostegno finanziario offerto dai soci in questo difficile momento dal punto di vista socio-economico.
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Disposizioni in materia di concordato preventivo e di accordi di ristrutturazione (art. 9)
Il decreto ha allungato anche i termini previsti dalla Legge Fallimentare per i concordati preventivi e gli accordi di ristrutturazione.
In particolare:
- per i concordati preventivi e agli accordi di ristrutturazione già omologati con scadenza di esecuzione tra il 23/02/2020 e il 31/12/2021, vengono concessi ulteriori sei mesi per la conclusione dell’esecuzione stessa;
- per i concordati preventivi e gli accordi di ristrutturazione pendenti al 23/2/2020, si può ottenere un nuovo termine (non superiore a novanta giorni) per elaborare ex novo una proposta;
- per i concordati preventivi e gli accordi di ristrutturazione pendenti al 23/2/2020, si può proporre un differimento (fino a sei mesi) dei termini di esecuzione della procedura tramite deposito di documentazione che giustifichi la richiesta;
- Infine, per i concordati con riserva e agli accordi di ristrutturazione (comma 7 dell’articolo 182-bis, Legge Fallimentare) il termine di 60 giorni per l’inibizione delle azioni esecutive e cautelari individuali può essere prorogato, su istanza del debitore, fino a 90 giorni (anche se è pendente istanza di fallimento). L’istanza deve far riferimento agli effetti derivanti dall’emergenza sanitaria in corso, e però il Tribunale, sentito il commissario giudiziale, si riserva la facoltà di concedere o meno tale proroga.
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Sospensione dei versamenti tributari e contributivi (art. 18)
Sul fronte delle “agevolazioni” tributarie viene prevista un’ulteriore sospensione dei versamenti di imposte e contributi ma questa volta mutano, rispetto al “Cura Italia”, le regole per l’accesso all’agevolazione.
Vediamole in sintesi, focalizzando ovviamente l’attenzione sulle disposizioni che interessano la farmacia, anche se quelle che seguono sono notazioni che recentemente abbiamo già illustrato.
Innanzitutto, come per l’intervento precedente, le novità riguardano esclusivamente i versamenti – ordinariamente in scadenza nei mesi di aprile e di maggio – relativi a:
- ritenute alla fonte di cui agli art. 23 e 24 del D.P.R. 600/73 (“ritenute paghe”) comprese le addizionali regionale e comunale;
- Iva;
- contributi previdenziali e assistenziali e premi per l’assicurazione obbligatoria.
N.B: per i versamenti scadenti nello scorso marzo sospesi in forza del dl “Cura Italia” restano pienamente valide le relative disposizioni; dovranno pertanto essere effettuati entro il 31 maggio in un’unica soluzione o in un massimo di cinque rate a partire dalla stessa data. Non si fa luogo al rimborso di quanto eventualmente già versato.
I versamenti di aprile e maggio eventualmente sospesi, invece, potranno essere effettuati entro il 30 giugno p.v., sempre in un’unica soluzione o in un massimo di cinque rate a partire da tale data e non è previsto neppure in tal caso il rimborso di quanto già pagato.
Questa volta, però, le condizioni di accesso all’agevolazione non si basano più soltanto sul volume dei ricavi dell’anno precedente ma anche sul decremento effettivo – calcolato con percentuali differenziate in base alle “classi” di ricavi – subìto nel fatturato [=ricavi, come detto] dei mesi di marzo 2020 rispetto allo stesso mese dell’anno precedente (ai fini della sospensione dei versamenti di aprile) e di aprile 2020 rispetto allo stesso mese dell’anno precedente (ai fini della sospensione dei versamenti di maggio).
Il raffronto, quindi, dovrà essere operato “mese su mese” e distintamente per ciascuna scadenza (aprile e maggio).
Ed infatti:
- Per le farmacie con ricavi non superiori a 50 milioni di euro [in pratica tutte] la sospensione dei versamenti ordinariamente in scadenza ad aprile è applicabile qualora si sia registrato un decremento di almeno il 33% del fatturato del mese di marzo 2020 rispetto a quello di marzo 2019; analogamente quella dei versamenti in scadenza a maggio è applicabile qualora si sia registrato un decremento del fatturato del mese di aprile 2020 di almeno – parimenti – il 33% rispetto a quello di aprile 2019.
- per le farmacie [se ce n’è una…] con ricavi superiori a 50 milioni di euro si applica lo stesso criterio [confronto del fatturato “mese su mese” di marzo per le scadenze di aprile e di aprile per le scadenze di maggio] ma la percentuale di decremento, che ne costituisce il presupposto, sale al 50%.
ATTENZIONE: la necessità di effettuare il confronto “mese su mese” vale anche per le farmacie che liquidano l’Iva su base trimestrale che – al pari di quelle “mensili” – ai fini della sospensione del versamento Iva del primo trimestre 2020 in scadenza a maggio dovranno verificare la riduzione del fatturato “aprile 2020 su aprile 2019” con le conseguenti intuibili difficoltà di dover considerare un mese alla volta [e per di più il quarto mese dell’anno] quando il periodo di liquidazione abbraccia invece l’intero primo trimestre [cioè i primi tre mesi dell’anno].
La sospensione viene invece concessa in ogni caso – senza alcuna necessità di valutazioni in ordine all’ammontare dei ricavi e compensi – per le farmacie che hanno iniziato l’attività dopo il 31/03/2019.
Infine, per le farmacie con sede nelle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza, la sospensione spetta a fronte di una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33%, indipendentemente dall’ammontare dei ricavi o compensi percepiti nell’esercizio precedente. Anche in questo caso la verifica va fatta “mese su mese”.
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Metodo previsionale acconti giugno (art. 20)
Soltanto per l’anno 2020 l’acconto ai fini delle II.DD./Irap calcolato su base previsionale – e cioè sul reddito dell’anno in corso e non su quello dell’anno precedente (2019) – non dà luogo a sanzioni od interessi in caso di insufficiente versamento non inferiore all’80% della somma dovuta in base alla dichiarazione per il 2020.
In pratica, vista l’emergenza in corso, si consente un margine di errore nel calcolo dell’acconto previsionale del 20% senza applicazione di sanzioni ed interessi.
La stessa agevolazione si applica anche agli acconti relativi all’IVIE, all’IVAFE e alla c.d. “cedolare secca” sugli affitti.
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Rimessione in termini per i versamenti (art. 21)
Come ricorderete, il “Cura Italia” (art. 60) aveva rimesso in termini tutti i versamenti – inclusi quelli relativi a contributi previdenziali e premi assicurativi – da effettuarsi nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni scadenti il 16/03/2020 considerandoli tempestivi se effettuati entro il 20/03/2020. Ora il decreto rimette nuovamente in termini quegli stessi versamenti, qualora non ancora eseguiti, alla scadenza del 16/04/2020.
E dunque le farmacie che, pur essendovi obbligate, non hanno proceduto al 20/03/2020 ai versamenti in discorso possono effettuarli entro il prossimo 16/04/2020 senza applicazione di sanzioni ed interessi.
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Disposizioni relative ai termini di consegna e trasmissione telematica della Certificazione Unica 2020 (art. 22)
È differito al 30/04/2020, e anche di questo abbiamo parlato ampiamente, il termine entro il quale i sostituti d’imposta devono consegnare agli interessati le CU relative ai redditi di lavoro dipendente e assimilati e di lavoro autonomo.
L’invio telematico delle CU può essere effettuato entro la stessa data senza applicazione di sanzioni ed interessi.
La trasmissione telematica delle CU contenenti redditi esclusivamente esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata deve essere sempre effettuata entro il termine di presentazione del Mod. 770.
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Sospensione dei termini per le agevolazioni prima casa (art. 24)
Rispondendo alle richieste avanzate da più parti e in considerazione delle difficoltà e dei rallentamenti che l’emergenza sta provocando nello spostamento delle persone e/o nella redazione delle compravendite immobiliari, viene molto opportunamente disposta anche la sospensione dei termini relativi agli adempimenti necessari per l’acquisizione/mantenimento delle c.d. “agevolazioni prima casa” che scadono tra il 23/02/2020 e il 31/12/2020.
Parliamo del termine di:
- diciotto mesi dall’acquisto della “prima casa” per il trasferimento della residenza nello stesso comune di ubicazione dell’immobile qualora non già fissata all’atto dell’acquisto;
- un anno entro il quale chi ha ceduto l’immobile acquistato con i benefici “prima casa” deve procedere all’acquisto di altro immobile da destinare ad abitazione principale per non decadere dal beneficio (nel caso in cui la cessione sia avvenuta entro 5 anni dall’acquisto);
- un anno entro il quale chi ha acquistato un altro immobile da adibire ad abitazione principale deve procedere alla vendita dell’abitazione ancora in suo possesso;
- un anno per il ri-acquisto di altro immobile alle stesse condizioni dell’agevolazione “prima casa” per la fruizione del relativo credito d’imposta da far valere sul nuovo acquisto.
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Assistenza fiscale a distanza (art. 25)
Ai fini della tempestiva presentazione del mod. 730 vengono agevolate – soltanto per l’anno 2020 – le modalità di rilascio della delega a CAAF e professionisti incaricati di quest’adempimento, per l’accesso alla dichiarazione precompilata e alla relativa documentazione. In particolare si è considerato che non tutti dispongono nella propria abitazione di strumenti quali stampanti e scanner per inviare le suddette autorizzazioni debitamente compilate e sottoscritte, e pertanto:
- I lavoratori dipendenti e i soggetti assimilati [ad es. i co.co.co.] possono inviare in via telematica ai CAF e ai professionisti abilitati copia per immagine della delega all’accesso alla dichiarazione precompilata sottoscritta, nonché copia della documentazione necessaria e di un documento di identità. In caso di necessità, inoltre, può essere inviata una delega non sottoscritta ma “supportata” da un’apposita autorizzazione predisposta in forma libera e sottoscritta, inviata sempre per immagine, quali un video o una e-mail accompagnata da una fotografia.
- Le stesse modalità sono consentite anche per la presentazione, in via telematica, di dichiarazioni, modelli e domande di accesso o fruizione di prestazioni all’INPS.
Resta fermo l’obbligo di regolarizzare il tutto dopo la cessazione dell’emergenza consegnando in originale la documentazione inviata.
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Semplificazioni per il versamento dell’imposta di bollo sulle FE (art. 26)
Vengono semplificate con una modifica “a regime” della norma originaria (art. 17, comma 1-bis del D.L. 124/2019 conv. in L. 157/2019) le regole per il pagamento del bollo sulle FE. In particolare, ora il pagamento dell’imposta di bollo può essere effettuato, senza applicazione di interessi e sanzioni:
- per il primo trimestre, nei termini previsti per il versamento dell’imposta relativa al secondo trimestre solare dell’anno di riferimento [il giorno 20 del mese successivo], qualora l’ammontare dell’imposta da versare per le FE emesse nel primo trimestre solare dell’anno sia inferiore a 250 euro;
- per il primo e secondo trimestre, nei termini previsti per il versamento dell’imposta relativa al terzo trimestre solare dell’anno di riferimento [sempre il giorno 20 del mese successivo], qualora l’ammontare dell’imposta da versare per le FE emesse nel primo e secondo trimestre solare dell’anno sia inferiore complessivamente a 250 euro.
N.B. La disposizione precedente, invece, consentiva, nel caso in cui gli importi dovuti non superassero il limite annuo di 1.000 euro, di effettuare due versamenti semestrali, entro il 16 giugno ed entro il 16 dicembre di ciascun anno.
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Cessione gratuita di farmaci ad uso compassionevole (art. 27)
Al fine di agevolare il ricorso a questo tipo di intervento che si sta dimostrando particolarmente utile per contrastare la crescita dell’epidemia, viene stabilito che alle cessioni gratuite di farmaci soggetti a sperimentazione clinica (c.d. “uso compassionevole” di cui al D.M. Salute 07/09/17) non si applica la presunzione di cui all’art. 1 del dpr n. 441/1997; pertanto ai fini Iva la donazione di questi farmaci è equiparata alla distruzione non venendo perciò assoggettata ad iva e, per di più, consente la detrazione dell’Iva assolta al momento del loro acquisto.
Inoltre sempre le stesse cessioni, non essendo considerate atti di destinazione a finalità estranee all’esercizio dell’impresa, non costituiscono ricavi imponibili ai fini delle II.DD. (art. 85, comma 2, TUIR) e anche dell’Irap [pur se la norma non ne fa menzione, ma ragioni di interpretazione sistematica non consentono di concludere altrimenti e del resto la relazione governativa si riferisce indistintamente all’esclusione del loro valore normale alla formazione dei ricavi ai fini delle “imposte dirette”].
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Disposizioni in materia di processo tributario e notifiche (art. 29)
Con l’obiettivo della digitalizzazione e della riduzione delle spese del processo tributario, l’art. 29 dispone che per i processi tributari già in corso tutti i nuovi depositi e le nuove notifiche debbano avvenire per via telematica.
Pertanto, l’obbligo di utilizzare le modalità telematiche – già introdotto “a regime” dallo scorso 01/07/2019 – per i giudizi tributari instaurati in primo e in secondo grado, è stato ora esteso a tutte le controversie tributarie, anche se gestite da una o più parti con le tradizionali modalità analogiche.
Restano esclusi dalla previsione i soggetti che stanno in giudizio senza assistenza tecnica nelle controversie tributarie di valore fino a tremila euro, per i quali l’utilizzo delle modalità telematiche per le notifiche e i depositi nel processo tributario costituisce una facoltà, e non un obbligo.
Inoltre, viene prevista una modifica dell’invito al pagamento del Contributo Unificato Tributario, nel senso che la sanzione irrogata dalle Commissioni tributarie provinciali e regionali – per omesso o parziale versamento del CUT dovuto dalle parti in giudizio – può essere notificata anche tramite PEC.
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Modifiche al credito d’imposta per le spese di sanificazione (art. 30)
Il credito d’imposta per le spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro, introdotto dall’art. 64 del “Decreto Cura Italia” – già commentato nella Sediva news del 24/03/2020 – a favore dei soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione [quindi anche per le farmacie] è esteso per tutto il periodo d’imposta 2020 in misura pari al 50% delle spese, appunto, di sanificazione dei locali e delle attrezzature con un tetto di spesa di 20.000 euro, e perciò con un limite di bonus di 10.000 euro – anche all’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi di sicurezza per la protezione dei lavoratori dall’esposizione accidentale ad agenti biologici e per garantire la distanza di sicurezza interpersonale.
Le tipologie di spese ammissibili sono le seguenti:
- sanificazione degli ambienti di lavoro;
- sanificazione degli strumenti di lavoro;
- acquisto di dispositivi di protezione individuale dei lavoratori [rientrandovi le mascherine chirurgiche, quelle Ffp2 e Ffp3, i guanti, le visiere di protezione, gli occhiali protettivi, le tute di protezione ed i calzari];
- acquisto di altri dispositivi di sicurezza dei lavoratori quali, a titolo esemplificativo le barriere protettive, i pannelli protettivi, detergenti mani.
Per la concreta operatività dell’incentivo è necessario tuttavia attendere l’emanazione di un apposito decreto ministeriale.
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Termini processuali in materia di giustizia civile, penale, amministrativa, contabile, tributaria e militare (art. 36)
Viene posticipato dal 15 aprile all’11 maggio il termine del rinvio d’ufficio delle udienze dei procedimenti civili, penali e tributari pendenti presso gli uffici giudiziari, come anche la sospensione del decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei relativi procedimenti (indagini preliminari, adozione di provvedimenti giudiziari e deposito della loro motivazione, proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi, impugnazioni e, in genere, tutti i termini procedurali).
Nei giudizi invece disciplinati dal codice del processo amministrativo i termini vengono sospesi dal 16/4/2020 al 3/5/2020, mentre i procedimenti amministrativi sono ulteriormente sospesi dal 16/4/2020 al 15/5/2020.
[N.B. chissà perché questa diversità di termini…].
La Circolare n. 10/E del 16 aprile u.s. dell’Agenzia delle Entrate ha poi chiarito che la sospensione dei termini sopra illustrata ha portata ampia, ed è da intendersi rivolta a tutti gli adempimenti processuali, quali ad esempio la proposizione dell’appello, il ricorso in cassazione ed il controricorso, la costituzione in giudizio così come l’integrazione dei motivi di ricorso e la proposizione del reclamo.
L’Agenzia, inoltre, precisa che non subiranno alcun fermo i procedimenti di sospensione cautelare dell’esecutività provvisoria delle sentenze impugnate e, in generale, tutti i procedimenti il cui rinvio potrebbe danneggiare le parti.
Inoltre, si deve evidenziare che la sospensione non si applica men che meno alle scadenze della pace fiscale e, stando a quanto ulteriormente chiarito dall’Agenzia delle Entrate, il rinvio non si applica neppure ai termini relativi alla definizione agevolata delle controversie pendenti.
In conclusione, attenzione, per la definizione agevolata delle liti pendenti la scadenza per versare le somme dovute ai fini della definizione agevolata delle controversie pendenti resta fissata al 31 maggio.
(Studio Bacigalupo-Lucidi)
[1] Artt. 2446, commi secondo e terzo, 2447, 2482-bis, commi quarto, quinto e sesto, 2482-ter, 2484, primo comma, numero 4) e 2545-duodecies).
La SEDIVA e lo Studio Bacigalupo Lucidi prestano assistenza contabile, commerciale e legale alle farmacie italiane da oltre 50 anni!