È finalmente possibile utilizzare – per l’avvenuta istituzione del necessario codice tributo [v. Circ. n. 14/E del 06/06/2020 dell’Agenzia delle Entrate] – il credito d’imposta spettante al conduttore [in caso di contratto di locazione] o all’utilizzatore [in caso di contratto di leasing c.d. operativo] a seguito dell’effettivo pagamento dei canoni di locazione/leasing di immobili a uso non abitativo relativamente ai mesi di marzo, aprile e maggio.
In particolare, l’art. 28 del Decreto Rilancio – come abbiamo già illustrato nella Sediva News del 27.05.2020 – ha riconosciuto agli esercenti attività d’impresa, arte o professione, un bonus pari al 60% dell’ammontare dei canoni effettivamente corrisposti per i mesi predetti in ordine a unità non abitative destinate in linea generale allo svolgimento della propria attività, a prescindere dalla categoria catastale dell’immobile, in quanto è l’effettivo utilizzo che dà il via al beneficio.
Ricordiamo tuttavia anche in questa circostanza che per accedere al credito in argomento è sempre richiesto:
- che i ricavi o compensi del 2019 non siano superiori a 5 milioni di euro; e
- che l’attività abbia subito una diminuzione del fatturato (o dei corrispettivi) di almeno il 50% nei mesi di marzo, aprile e maggio 2020 rispetto agli stessi mesi del 2019.
Circa il calcolo del fatturato/corrispettivi ai fini della verifica del presupposto di cui sub b), va eseguito considerando le operazioni che hanno partecipato alla liquidazione periodica dell’iva del mese di marzo 2019 (rispetto a marzo 2020), di aprile 2019 (rispetto ad aprile 2020) e di maggio 2019 (rispetto a maggio del 2020).
Come vedete, il calo di almeno il 50% del fatturato/corrispettivi va verificato per ognuno dei tre mesi e quindi potrebbe darsi il caso che il bonus spetti per uno o due soltanto dei tre mesi e non per tutti e tre.
Per completezza, ricordiamo che è anche contemplato un credito di imposta del 30% in relazione ai canoni previsti da contratti di servizi a prestazioni complesse [pensate, ad esempio, a un servizio centralizzato di pulizia locali e/o di segreteria e/o di risponditore telefonico ecc., unitamente s’intende al godimento dell’immobile] oppure da contratti di affitto d’azienda [pensate a un titolare individuale di farmacia che sia anche titolare individuale di una parafarmacia/ramo d’azienda e quest’ultima venga ceduta in affitto a un terzo].
Per quanto riguarda i lavoratori autonomi, sono interessati al credito di imposta anche i canoni per gli immobili non solo adibiti promiscuamente all’esercizio dell’arte o professione e all’uso personale o familiare, ma che al tempo stesso siano anche beni ammortizzabili e quindi inseriti tra i cespiti dell’attività professionale (nel rispetto quindi dell’art. 54 TUIR), e però qui il bonus è riconosciuto sempre per il 60% ma calcolato soltanto sul 50% [invece che sul 100%] del canone di locazione effettivamente corrisposto in uno o più di quei tre mesi.
Da quanto detto, è chiaro che – ove ricorrano i presupposti per beneficiare del credito d’imposta – è necessario che il titolare della farmacia conduttrice o utilizzatrice dell’immobile conservi la quietanza di pagamento dei canoni in questione, anche se, attenzione, il bonus spetta anche nell’ipotesi in cui i canoni siano pagati in ritardo ma naturalmente se ne potrà beneficiare solo ad avvenuto effettivo pagamento.
Sempre nella circolare citata all’inizio, l’Agenzia delle Entrate ha anche chiarito che il conduttore/utilizzatore può cedere al locatore/leasor il credito “in conto canone”, scalandolo quindi dall’ammontare dovuto [anche se è necessaria evidentemente l’adesione da parte del locatore/leasor].
Inoltre, laddove l’ammontare del canone – proprio tenuto conto della contingenza economica – sia stato rideterminato rispetto a quanto originariamente pattuito, il credito d’imposta va commisurato sul nuovo canone.
Ricordiamo anche che il bonus:
- è utilizzabile in compensazione mediante Mod. F24 (codice tributo 6920) ma esclusivamente con i mezzi messi a disposizione dai servizi telematici [F24 Entratel, Fisconline];
- è utilizzabile altresì nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa [ad esempio, il credito derivante dai canoni effettivamente versati per marzo, aprile e maggio 2020, sarà compensabile con la dichiarazione dei redditi presentata nel 2021, relativamente ai redditi del 2020];
- può essere ceduto: al locatore (come sopra detto) o ad altri soggetti [quindi anche banche e intermediari finanziari], con facoltà del cessionario di operare a sua volta un’ulteriore cessione a un altro terzo [le modalità operative della cessione del credito saranno definite con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate];
- nel caso in cui il credito non sia interamente utilizzato – nell’anno o per l’anno – a compensazione [dall’originario beneficiario e/o dall’eventuale cessionario o subcessionario], la quota di credito non spesa [ripetiamo, nell’anno o per l’anno] non può essere utilizzata negli anni successivi, né richiesta a rimborso.
Il credito d’imposta, poi, risulterà come componente positivo dal conduttore/utilizzatore che però, si badi, non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e IRAP.
Infine, è ineludibile che Voi teniate adeguato conto della necessità di effettuare tutte le verifiche del caso circa la sussistenza dei presupposti richiesti per accedere al beneficio, soprattutto considerando che – ove poi essi si rivelino anche in parte mancanti – potrebbe addirittura configurarsi il reato di truffa ai danni dello Stato oltre a quello di dichiarazione mendace.
(francesco raco)
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