Ho letto qualche tempo fa sulla vs. per noi interessantissima rubrica che per ottenere il nuovo bonus sugli investimenti la fattura del fornitore deve avere dei contenuti particolari. Sto proprio per acquistare alcuni beni strumentali importanti e vorrei quindi una vs. conferma.
Il Suo riferimento è verosimilmente alla Sediva News del 10/03/2020 di cui ne richiamiamo rapidamente il contenuto anche a beneficio di coloro che non l’hanno “intercettata”.
Dunque, la Legge di Bilancio 2020 non ha prorogato il super/iper-ammortamento, che quindi si ferma al 2019, tranne – lo si tenga sempre ben presente – il solito meccanismo di “repechage” di quegli investimenti per i quali entro il 31/12/2019 sia stato sottoscritto il relativo ordine e versato un acconto di almeno il 20% del prezzo, con la consegna inoltre dei beni entro il 30/06/2020 per quelli “super-ammortizzati” ed entro il 31/12/2020 per quelli “iper-ammortizzati”.
Al loro posto è stato quindi introdotto un credito d’imposta per gli investimenti di beni materiali strumentali nuovi effettuati sia in proprietà che in leasing – ma sempre con esclusione di immobili e di veicoli – pari al 6% per i beni “generici” e al 40% per quelli “Industria 4.0”, la cui disciplina sostanzialmente ricalca quella della precedente agevolazione.
La nuova misura, tuttavia, prevede qualche adempimento in più, sul quale è bene porre fin d’ora l’attenzione. E infatti:
- a differenza del super/iper-ammortamento, va presentata una specifica istanza telematica all’Agenzia delle Entrate, sia pure esclusivamente ai fini del monitoraggio dell’andamento dell’agevolazione;
- le fatture e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati devono contenere – e qui arriviamo al dubbio esposto nel quesito – l’espresso riferimento alle disposizioni di legge: sarà perciò necessario avvertire i propri fornitori di inserire un’annotazione del tipo: “beni ammessi alla fruizione del credito d’imposta ai sensi dell’art. 1, comma da 184 a 197 L. 160/2019”;
- per i beni “Industria 4.0”, in particolare, la perizia è sempre richiesta, ma non è più necessario che sia “giurata” [e questo è un vantaggio anche in termini di praticità e di minore onerosità], mentre il limite di investimento sotto il quale è sufficiente la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dell’impresa scende da 500.000 a 300.000 mila euro;
- infine, la fruizione del beneficio – condizione questa non presente (almeno non espressamente) nella precedente agevolazione – è subordinata al rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro nonché al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.
Ulteriori approfondimenti non possono prescindere dai commenti ufficiali dell’Agenzia delle Entrate – di cui peraltro non si ha ancora notizia e questo verosimilmente a causa dell’emergenza sanitaria in corso – ma è bene conoscere già ora quali adempimenti ci attendono, tenendo presente in particolare che sarà comunque necessario avvertire i propri fornitori dell’intenzione di fruire del credito d’imposta sui beni oggetto di acquisto, e questo proprio allo scopo di ottenere da loro la relativa annotazione in fattura, che sembra essere una condizione essenziale per la fruizione del credito e quindi un adempimento da non prendere assolutamente “sottogamba”.
Per il momento, insomma, queste sono le cose che bisogna conoscere.
(stefano civitareale)
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