[…in qualsiasi modo si perfezioni]

Ormai da più di un anno stiamo vedendo che le farmacie intestate a società non sempre ci inviano le variazioni dei soci e ci è stato fatto notare da qualche società che l’obbligo di comunicarci queste variazioni riguarda soltanto gli atti notarili.
Ma a noi e anche ad altre Asl risulta che la nuova legge abbia reso sempre obbligatorio trasmettere queste modifiche, anche da parte delle società di capitali: abbiamo ragione?   

È un tema che abbiamo già affrontato, perché qualche dubbio era sorto fin dall’entrata in vigore della l. 124/2017 che – come noto – nel comma 160 ha introdotto una novità importante proprio sugli obblighi di comunicazione previsti nel comma 2 dell’art. 8 della l. 362/91, statuendo che “Lo statuto delle società di cui all’articolo 7 e ogni successiva variazione, ivi incluse quelle relative alla compagine sociale, sono comunicati, entro sessanta giorni, alla Federazione degli ordini dei farmacisti italiani, nonché all’assessore alla sanità della competente regione o provincia autonoma, all’ordine provinciale dei farmacisti e all’unità sanitaria locale competente per territorio”.

In realtà gli interventi del legislatore, come vediamo, hanno riguardato:

– il termine per la comunicazione, che – pur essendo tuttora di 60 giorni – decorre non più dalla “data dell’autorizzazione alla gestione della farmacia”, ma dalla data stessa della variazione;

– e soprattutto l’espressa inclusione, tra le variazioni oggetto di comunicazione obbligatoria, anche di quelle “relative alla compagine sociale”, pur quando – ed è qui la vera novità – non si siano tradotte in variazioni [anche] statutarie.

Il primo, per la verità, era un intervento invocato un po’ da tutti dato che la decorrenza dei 60 gg. “dalla data dell’autorizzazione alla gestione della farmacia” [come prevedeva il testo previgente del comma 2 dell’art. 8] si era subito rivelata, ovviamente per le variazioni statutarie successive all’originaria costituzione della società, priva di qualunque ragionevolezza, anche se nella pratica gli uffici pubblici [Asl comprese] si erano per lo più comportati come se la disposizione anche nella sua formulazione precedente avesse fatto/facesse decorrere il termine per tutte le variazioni, semplici o meno semplici, dalla data di stipula del rogito notarile, dando così in sostanza applicazione ante litteram al nuovo testo.

Insomma, almeno nei fatti, anche prima della l. 124/2017 le cose stavano – sotto questo aspetto – esattamente come poi le ha regolate il comma 160 della Legge annuale per il mercato e la concorrenza [che tuttavia, fino ad oggi, è stata la prima ma anche l’ultima…].

Quanto al secondo intervento, è stato dettato con tutta evidenza dalla disposta estensione della legittimazione all’assunzione della titolarità di farmacie anche alle società di capitali, tenuto conto che – particolarmente, come vedremo, per le cessioni azionarie – le variazioni “relative alla compagine sociale” non postulano tutte, in principio, il ricorso ad atti o contratti soggetti a pubblicità [iscrizione e/o deposito nel Registro Imprese tenuto dalla CCIAA] né in generale presuppongono o implicano modifiche statutarie.

È dunque pienamente spiegabile che il legislatore abbia voluto – pur se con un dettato letterale non proprio felice – estendere l’obbligo di comunicazione anche a qualunque modifica della compagine sociale, con o senza variazioni statutarie, diversamente non potendo le amministrazioni pubbliche, e particolarmente le Asl, esercitare il controllo [sia pure negli angusti limiti in cui può ritenersi consentito] circa eventuali nuovi soci, specie evidentemente sul tormentato versante delle compatibilità/incompatibilità.

Cosicché, nella sua nuova formulazione questo nuovo comma 2 dell’art. 8 va inevitabilmente letto e quindi applicato discostandosi da quel che vi è scritto, dovendo essere ragionevolmente interpretato come se l’inciso “ivi incluse quelle relative alla compagine sociale” dicesse – prescindendo da qualsiasi variazione statutaria – “ivi incluse le modifiche/variazioni relative alla compagine sociale”.

Avete quindi ragione: in qualunque modo venga modificata la compagine sociale – cioè, con o senza la mediazione di un rogito notarile, con o senza variazioni statutarie e con o senza il ricorso ad atti o contratti comunque soggetti a pubblicità [come è il caso di una semplice girata del titolo azionario] – la variazione va comunicata alle quattro amministrazioni pubbliche che sappiamo entro 60 giorni, pur se decorrenti diversamente secondo la modalità della variazione.

E allora, proprio per apprezzare la diversità delle varie fattispecie – e quindi anche l’utilità di questa rilevante modifica normativa [sotto il profilo della ratio che vi è sottesa, quella cioè di permettere e/o favorire il controllo delle condizioni di compatibilità/incompatibilità] – può rivelarsi proficuo un quadro pur sintetico di forma, contenuto ed efficacia delle variazioni statutarie e delle modifiche delle compagini sociali, distinguendo tra società di persone, srl e spa e riproponendo in definitiva quanto già rilevato a suo tempo.

Società di persone – Per qualsiasi variazione statutaria, come per ogni modifica della compagine sociale, per snc e sas è sempre necessario il rogito notarile: l’una e/o l’altra, inoltre, hanno effetto dalla data di stipula dell’atto [e non da quella della sua iscrizione nel Registro Imprese, che infatti ha semplicemente natura, come si suol dire, dichiarativa], talché i 60 giorni decorrono dal rogito.

Società a responsabilità limitata – Le variazioni statutarie devono essere approvate nelle srl con atto pubblico notarile, ma producono effetti soltanto dalla sua iscrizione nel R.I. [che qui perciò ha natura costitutiva], dalla quale conseguentemente scattano anche i 60 gg.

Quanto alle modifiche delle compagini sociali [che da qualche tempo per le srl possono essere perfezionate anche da un commercialista] la loro efficacia, con decorrenza pertanto anche dei 60 gg., scaturisce dal deposito dell’atto nel R.I., ovvero dall’iscrizione nel libro soci [nel caso in cui la srl non si sia avvalsa dell’agevolazione introdotta nel 2009 che ne ha consentito l’eliminazione]: fino al momento del deposito nel R.I. o dell’iscrizione nel libro soci, quindi,  la cessione della partecipazione ha effetto solo inter partes e il cessionario sino ad allora non è socio [ma da allora, è chiaro, decorrono i 60 giorni e perciò anche l’obbligo di comunicazione dell’intervenuta modifica della compagine sociale].

Quest’ultima precisazione parrebbe suggerire alle srl l’adozione, anche se diventata facoltativa, proprio del libro soci (una formalità che d’altronde è ben poco onerosa), perché potrebbe offrire qualche opzione in più con riguardo alla data di efficacia verso i terzi dell’ingresso nella compagine sociale di uno o più nuovi soci: il che talora potrebbe magari comportare qualche vantaggio di ordine pratico, come l’irrilevanza di un’eventuale condizione di incompatibilità o cose del genere [anche se non è certo questione da approfondire in questa circostanza].

Società per azioni – Per le variazioni statutarie, il notaio che ha verbalizzato – con atto pubblico – la deliberazione di modifica deve richiederne entro 30 gg. l’iscrizione nel R.I. contestualmente al deposito: dalla data di iscrizione e deposito decorre l’efficacia della modifica statutaria e pertanto anche il termine di 60gg per la comunicazione a FOFI, Ordine, ecc.

Diversa è per la spa, invece, la disciplina circa le modifiche della compagine sociale e perciò, in pratica, delle cessioni azionarie: è infatti sufficiente l’atto autenticato da notaio ma anche la semplice girata del titolo (sempre autenticata da notaio o agente di cambio), e però, attenzione, qui l’efficacia nei confronti della società decorre sempre dall’iscrizione della cessione azionaria nel libro soci, da cui di conseguenza decorrono anche i 60 gg.

In conclusione, come forse si sarà rilevato, almeno per le cessioni azionarie – che non devono passare necessariamente per una o più modifiche statutarie – l’intervento legislativo [“ivi incluse quelle relative alla compagine sociale”], suggerito  dalle forti esigenze di un controllo della p.a., si spiega ampiamente.

* * *

Due parole infine sui profili sanzionatori sui quali invece – e non certo per convincimenti del Legislatore – non ci sono state novità neppure da parte della l. 124/2017, perché il comma 3 dell’art. 8 della l. 362/91 è rimasto invariato nel suo testo originario che infatti era e tuttora è il seguente: “La violazione delle disposizioni di cui al presente articolo e all’articolo 7 comporta la sospensione del farmacista dall’albo professionale per un periodo non inferiore ad un anno. Se è sospeso il socio che è direttore responsabile, la direzione della farmacia gestita da una società è affidata ad un altro dei soci. Se sono sospesi tutti i soci è interrotta la gestione della farmacia per il periodo corrispondente alla sospensione dei soci. L’autorità sanitaria competente nomina, ove necessario, un commissario per il periodo di interruzione della gestione ordinaria, da scegliersi in un elenco di professionisti predisposto dal consiglio direttivo dell’ordine provinciale dei farmacisti”.

Naturalmente si è persa una buona occasione per fare chiarezza e magari per incidere con grande vigore su questo versante, trattandosi di una norma ampiamente superata: infatti, non si può certo continuare a fare di tutte le erbe un fascio, accomunando in un unico destino le violazioni di precetti che non sono minimamente coniugabili tra loro, che hanno un ruolo e una rilevanza molto diversi gli uni rispetto agli altri e che in ogni caso non possono evidentemente suscitare pari “allarme sociale”.

Del resto, chi potrebbe mai pensare – per fare un esempio – di comparare tra loro la partecipazione a una società titolare di farmacia da parte di un medico e la mancata comunicazione di una banalissima variazione statutaria?

Va da sé, dunque, che il comma 3 dell’art. 8 – a maggior ragione dopo l’enorme apertura al capitale – deve prima o poi essere interamente ripensato, quel che peraltro certificano anche le incertezze, ma soprattutto le disinvolte affermazioni che affiorano qua e là perfino nel parere del Consiglio di Stato del 3 gennaio 2018.

Indubbiamente non è un’operazione agevole riscrivere questa disposizione e anzi – per tante ragioni diverse – sarebbe forse preferibile abrogarla, tanto più che, specie dopo l’entrata in vigore della l. 124/17, è veramente difficile farne concreta applicazione, come d’altronde la prassi ha finora largamente attestato…

(gustavo bacigalupo)

 

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