Anche per il 2019 le spese sostenute per i corsi di ippo-terapia e musico-terapia per disabili sono deducibili nella dichiarazione dei redditi.
L’art. 10 del TUIR, infatti, prevede la deduzione delle spese mediche e di quelle di assistenza specifica necessarie nei casi di grave e permanente invalidità o menomazione, sostenute dai soggetti portatori di handicap (art. 3 L. 5/2/1992 n. 104).
Al riguardo il Minsalute ha precisato che “tali prestazioni non sono strettamente riconducibili ad attività sanitarie riabilitative, anche se consigliate da un medico, e che le stesse possono contribuire a migliorare il benessere psico-fisico del soggetto beneficiario, ma la loro utilità ed efficacia può essere valutata soltanto soggettivamente”.
Non essendoci, quindi, una specifica disciplina sanitaria che qualifichi tali attività e i soggetti competenti ad esercitarle, l’Agenzia delle Entrate [Cir. 19/E/2012 e da ultimo Cir. 13/E/2019] ritiene che le prestazioni di ippoterapia e musicoterapia possano essere ammesse in deduzione solo se c’è:
- la prescrizione di un medico che ne attesti la necessità per la cura della patologia di cui è affetto il portatore di handicap;
- e la fattura da cui risulti che le prestazioni sono state eseguite in un centro specializzato direttamente da personale medico o sanitario parimenti specializzato (psicoterapeuta, fisioterapista, psicologo, terapista della riabilitazione, ecc.…), ovvero sotto la loro direzione e responsabilità tecnica.
(valerio pulieri)
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