Siamo ormai vicinissimi al 16 dicembre p.v., data ultima entro la quale – come abbiamo già avuto occasione di segnalare – è obbligatorio nominare l’Organo di controllo o il Revisore Legale per le società di capitali che, per due esercizi consecutivi, abbiano superato anche uno soltanto dei seguenti parametri:
– 4 milioni di euro dell’attivo dello Stato Patrimoniale;
– 4 milioni di euro dei ricavi delle vendite e delle prestazioni;
– 20 dipendenti in media.
A seguito dell’entrata in vigore del dlgs n. 14/2019 [c.d. “Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza”] e del dl n. 32/2019 [c.d. “Decreto sblocca canteri”], è stato modificato l’art. 2477, comma 2, lett. c), cod. civ., secondo cui le società a responsabilità limitata e le società cooperative (costituite in forma di Srl) devono procedere alla nomina obbligatoria dell’organo di controllo o del revisore nel caso in cui – come detto – sia stato superato per due esercizi consecutivi anche uno soltanto dei sopra indicati limiti.
Laddove l’assemblea della società abbia approvato nel corrente anno il bilancio 2018, nel quale risulti appunto superato uno dei limiti, e sempre che lo stesso sia avvenuto per il bilancio 2017 [pur nel caso in cui il limite superato in un’annualità sia diverso rispetto a quello superato nell’altra annualità], la società sarà tenuta alla nomina dell’Organo di controllo o del Revisore legale.
Ricordiamo per completezza che l’obbligo di nomina sussiste anche nei casi in cui la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e/o controlli una società a sua volta obbligata anch’essa alla revisione legale dei conti.
Attenzione: se l’assemblea che ha approvato il bilancio in cui risulti superato uno dei suddetti limiti – e sempreché, lo ribadiamo, altrettanto sia avvenuto nel bilancio dell’anno precedente – non abbia ancora provveduto [e in realtà sono parecchie le società tuttora in queste condizioni…] alla nomina dell’organo di controllo o del revisore e non vi provveda entro il 16 dicembre p.v., sarà o potrà essere direttamente il Tribunale territorialmente competente a provvedervi, su richiesta di qualsiasi soggetto interessato o su segnalazione del conservatore del registro delle imprese.
L’obbligo di nomina dell’Organo di controllo o del revisore cessa quando per tre esercizi consecutivi non è stato superato alcuno dei limiti riportati in apertura [ovvero 4 milioni di euro dell’attivo dello Stato Patrimoniale, 4 milioni di euro dei ricavi delle vendite e delle prestazioni e/o 20 dipendenti in media].
Pertanto, mano ai Bilanci 2017 e 2018 per analizzare i dati quanto prima al fine di adempiere tempestivamente all’obbligo in questione, quando – beninteso – ne ricorrano i detti presupposti.
Ricordiamo anche che la società – se dovesse dotarsi, spontaneamente o perché tenutavi secondo quanto fin qui detto, del Revisore – sarà anche obbligata alla modifica dello Statuto, salvo non sia già disposto nello stesso la nomina dell’organo di controllo a norma dell’art. 2477 del c.c.
(marco righini)
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