Ho affittato una stanza dell’appartamento in cui vivo ad un mio amico e collega farmacista.
Questo mio “inquilino” è tenuto a pagare una quota delle spese condominiali?
Come stabilisce l’art. 9 della legge 392/78: “ (…) sono interamente a carico del conduttore, salvo patto contrario, le spese relative al servizio di pulizia, al funzionamento e all’ordinaria manutenzione dell’ascensore, alla fornitura dell’acqua, dell’energia elettrica, del riscaldamento e del condizionamento dell’aria, allo spurgo dei pozzi neri e delle latrine, nonché alla fornitura di altri servizi comuni. (…) Il pagamento deve avvenire entro due mesi dalla richiesta. Prima di effettuare il pagamento il conduttore ha diritto di ottenere l’indicazione specifica delle spese di cui ai commi precedenti con la menzione dei criteri di ripartizione. Il conduttore ha inoltre diritto di prendere visione dei documenti giustificativi delle spese effettuate.”
Come dispone la norma, l’affittuario è tenuto al pagamento delle spese accessorie, a meno che non sia stabilito diversamente dalle parti.
In questo caso specifico, quindi, il Suo amico e collega – che è e resta un conduttore pur avendo preso in affitto una sola stanza dell’appartamento – non può ritenersi esonerato da tale obbligo ed è perciò tenuto, almeno virtualmente, a contribuire pro quota alle spese.
(andrea raimondo)
La SEDIVA e lo Studio Bacigalupo Lucidi prestano assistenza contabile, commerciale e legale alle farmacie italiane da oltre 50 anni!