Con il dl. 26/10/2019 n. 124 [“Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili”], pubblicato nella GU. del 26.10.2019, il Governo ha avviato la stagione dei provvedimenti relativi al bilancio dello Stato del 2020.
Di seguito le principali disposizioni.

  • Stretta sulle compensazioni di crediti d’imposta (artt. 1-2-3)

Vengono posti ulteriori limiti alla compensazione dei crediti d’imposta, introdotta dall’art. 17 del d.lgs. 241/97, per contrastare ancor più efficacemente l’utilizzo fraudolento di questo istituto.
L’obiettivo è quello di consentire quanto più possibile all’Agenzia delle Entrate un controllo preventivo sull’effettiva esistenza/spettanza del credito in compensazione, tenuto conto che l’attuale sistema di verifica – basato su un controllo successivo alla presentazione del mod. F24 – rende estremamente incerto il recupero delle somme indebitamente compensate.

Più esattamente.

  1. In caso di accollo (cioè, in pratica, di “acquisto”) di debito d’imposta altrui, viene esclusa la possibilità di utilizzare per il pagamento crediti di imposta dell’accollante.
  2. A tutti coloro cui l’Agenzia delle Entrate abbia notificato un provvedimento di cessazione della partita iva, o di esclusione dalla banca dati dei soggetti iva che agiscono in ambito intra-comunitario, è vietato utilizzare in compensazione – per tutta la durata del detto provvedimento – eventuali crediti d’imposta anche se non scaturenti dall’attività per cui è cessata la partita iva o si è stati esclusi dalle operazioni intracomunitarie.
  3. A decorrere dall’anno di imposta 2019, per tutti i crediti d’imposta – ivi compresi perciò quelli per imposte sui redditi (Irpef/Ires), Irap e imposte sostitutive – la compensazione dei crediti di ammontare superiore a 5.000 euro può essere effettuata soltanto a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell’istanza da cui il credito emerge, e i relativi F24 devono essere presentati avvalendosi esclusivamente dei servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate; conseguentemente, scadendo i termini di versamento delle imposte al 30 giugno di ogni anno e quelle di presentazione del Mod. Unico al 30 novembre, nella sostanza si impedisce la compensazione risultante dalla liquidazione delle imposte conseguenti alla dichiarazione dei redditi, a meno che non si anticipi la trasmissione telematica del Mod. Unico, anche se verosimilmente i softwares che completano la dichiarazione dei redditi [come ad esempio quelli relativi all’ISA] non sono disponibili per la predetta data del 30 giugno di scadenza del versamento delle imposte; attualmente, invece, i crediti Irpef/Ires/Irap possono essere utilizzati a partire dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di maturazione, senza dover attendere la presentazione della dichiarazione dei redditi.
  4. INPS e INAIL “dialogano” con l’Agenzia delle Entrate al fine di segnalare le situazioni di rischio riscontrate nella riscossione delle proprie spettanze e consentire così un più rapido avvio delle procedure di recupero delle somme indebitamente versate.
  5. Dal mese di marzo 2020 si intensificano le attività di controllo già in essere prevedendo, in caso di scarto della compensazione da parte dell’Agenzia delle Entrate per riscontrate irregolarità nell’utilizzo del credito, una comunicazione al soggetto interessato che – se non fornisce nei successivi trenta giorni giustificazioni plausibili – si vede irrogata una sanzione di € 1.000 per ciascuna delega non eseguita.

Le disposizioni relative alla compensazione di crediti Irpef, Ires e Irap di importo superiore a € 5.000, e/o riguardanti la cessazione della partita iva e l’inibizione della compensazione di eventuali crediti, sono immediatamente applicabili, mentre quelle concernenti l’accollo del debito altrui, e/o il divieto di compensazione con crediti dell’accollato, necessitano di provvedimenti attuativi.

  • Trust (Art. 13)

Dovranno essere sottoposti alle imposte i beneficiari italiani dei Trust con riguardo ai redditi distribuiti anche dai Trust stabiliti in Paesi a fiscalità privilegiata.
Anche per l’effettiva entrata in vigore di questa disposizione necessita un decreto attuativo.

  • Fatturazione elettronica (art. 14): memorizzazione, consultazione e conservazione delle FE

I file delle fatture elettroniche verranno – per tuttimemorizzati fino al 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento, ovvero fino alla definizione di eventuali giudizi e il contenuto delle FE potrà essere utilizzato ai fini di repressione dell’evasione e per indagini di polizia economica e finanziaria.
Cosa diversa dalla memorizzazione della FE è la sua consultazione da parte del contribuente, come abbiamo chiarito con la ns. circolare dedicata del 22 ottobre u.s. e anche nella Sediva News del 24.10.2019 [“L’adesione entro il 31 ottobre p.v. al servizio dell’AdE di consultazione delle FE…”], in cui è stato reso noto che entro il 31 ottobre u.s. avremmo aderito per conto di tutte le farmacie assistite al servizio dell’Agenzia delle Entrate di consultazione, quel che puntualmente è già avvenuto.
Senonché, con un provvedimento del 30 ottobre scorso l’Agenzia delle Entrate – per conformarsi alle modifiche introdotte al riguardo dal Decreto fiscale che stiamo commentando – non soltanto ha spostato [un aspetto che però a voi non può interessare] dal 31 ottobre al 20 dicembre 2019 il termine per esprimere l’adesione, ma quel che conta è che ora anche la consultazione ha un termine ed è quello del 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui la FE è stata ricevuta o inviata.
Più precisamente, per la FE cesserà – nei primi 60 gg. del secondo anno successivo a quello di riferimento – anche la consultazione, e questo trova la sua logica nel fatto che in quel periodo tutti i documenti sono già passati in conservazione sostitutiva [di cui diremo subito] e quindi sono diventati in pratica consultabili nel luogo di conservazione.
Per fare un esempio, la fattura emessa dalla Bayer alla farmacia Rossi in data 15 settembre 2019, se la farmacia Rossi ha aderito al servizio di consultazione [come crediamo tutte le farmacie, e non solo quelle da noi assistite…]:

– può essere consultata da Rossi – nel suo “cassetto fiscale” e [se nostro cliente] anche in Skynetfino al 31.12.2020;

– può essere però consultata da Rossi anche dall’1.1.2021 in poi ma soltanto nel luogo di conservazione delle FE che, per le farmacie da noi assistite, E’ SEMPRE SKYNET che dunque assolve nello stesso tempo alla duplice funzione di luogo di consultazione e di luogo di conservazione; per le altre farmacie la consultazione sarà evidentemente possibile nel luogo di conservazione da loro prescelto.

– infine, e parliamo sempre della fattura Bayer di cui sopra, viene memorizzata dall’Agenzia delle Entrate fino al 31.12.2028.

Comunque, anche per questa disposizione sarà necessario un decreto attuativo.

  • Rinvio delle fatture elettroniche sanitarie al Sistema Tessera Sanitaria (art. 15)

Viene prorogato al 31.12.2020 il divieto di emettere fattura elettronica agli operatori del Sistema Tessera Sanitaria comprese naturalmente le farmacie.
Tuttavia, a decorrere dal 1° luglio 2020 l’obbligo di inviare i dati al STS dovrà essere adempiuto “esclusivamente mediante la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri”.
Tale disposizione è inoltre immediatamente applicabile.

  • Semplificazioni fiscali (art. 16)

Viene rivisto il calendario delle semplificazioni fiscali inizialmente stabilito con l’art. 4 del D.lgs. 127/2015; a partire dalle operazioni effettuate dal 01/07/2020, ed in via sperimentale, l’Agenzia – sulla base dei dati raccolti dalla fatturazione e dai corrispettivi elettronici nonché dal c.d. “esterometro” – metterà a disposizione in apposita area riservata del proprio sito i registri iva e le liquidazioni periodiche di ciascun soggetto: dal 2021 sarà la volta della stessa dichiarazione annuale Iva.
La disposizione è immediatamente applicabile.

  • Imposta di bollo sulle fatture elettroniche (art. 17)

È stata modificata la disciplina da poco introdotta dal c.d. “decreto crescita” (D.L. 34/2019 conv. in L. 25/2019): in caso di ritardato, omesso o insufficiente versamento dell’imposta di bollo sulle fatture, l’Agenzia delle Entrate comunica telematicamente al contribuente l’imposta dovuta e la correlata sanzione del 30% ridotta a un terzo [oltre agli interessi] per consentirne il pagamento entro i trenta giorni dalla comunicazione stessa; in caso di mancata regolarizzazione nei termini prescritti viene iscritta a ruolo l’imposta non versata, gli interessi e la sanzione per l’intero importo.

La disposizione è immediatamente applicabile.

  • L’utilizzo del contante (art. 18)

Il limite per l’utilizzo del contante a decorrere dal 1° luglio 2020 e per tutto il 2021 si riduce da Euro 3.000 a Euro 2.000, mentre dal 1° gennaio 2022 il limite è fissato a Euro 1.000.
La sanzione per la violazione dei detti limiti è di Euro 2.000 per le operazioni effettuate oltre soglia dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 e di Euro 1.000 dal 1° gennaio 2022.
La disposizione è immediatamente applicabile.

  • Esenzione fiscale dei premi della lotteria nazionale degli scontrini (art. 19)

Saranno esenti da tassazione i premi vinti dai contribuenti estratti per effetto della lotteria nazionale degli scontrini fiscali.
Viene anche istituito un premio speciale per un ammontare annuo non superiore a Euro 45.000.000 da attribuire, mediante estrazioni aggiuntive, ai soggetti che effettuano transazioni con pagamenti elettronici.
Per l’entrata in vigore di questa disposizione necessita un decreto attuativo.

  • Sanzioni per la “lotteria degli scontrini” (art. 20)

Sempre per quanto riguarda la “lotteria degli scontrini” – introdotta dall’art. 1, comma 540, della L. 232/2016 – nessuna disposizione in realtà imponeva al negoziante di accettare il codice fiscale del cliente così da farlo partecipare all’estrazione dei premi; la “lacuna” viene ora colmata prevedendo che l’esercente che non accetti il c.f. dal cliente e/o non trasmetta telematicamente i relativi corrispettivi all’Agenzia delle Entrate è punito con una sanzione amministrativa da 100 a 500 euro.
La disposizione è immediatamente applicabile.

  • Certificazioni fiscali e pagamenti elettronici (art. 21)

PagoPA” potrà essere utilizzata anche per facilitare e automatizzare attraverso i pagamenti elettronici i processi di certificazione fiscale tra privati e in particolare, evidentemente, quelli riguardanti la fatturazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri.
Per l’entrata in vigore di questa disposizione necessita un decreto attuativo.

  • Crediti d’imposta su commissioni pagamenti elettronici (art. 22)

Viene riconosciuto dal 1/07/2020 a imprese e professionisti con ricavi superiori a 400.000 euro un credito di imposta del 30% delle commissioni corrisposte per le transazioni tramite POS; l’agevolazione è soggetta alla regola comunitaria c.d. “de minimis”; il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel mod. F24 a decorrere dal mese successivo a quello di sostenimento della spesa.
Per l’entrata in vigore di questa disposizione necessita un decreto attuativo.

  • Sanzioni per mancata accettazione dei pagamenti effettuati con carte di debito e credito (art. 23)

Finalmente (si fa per dire…) sono fissate le sanzioni per imprese e professionisti obbligati all’accettazione dei pagamenti tramite POS che rifiutano quelli in moneta elettronica: è prevista una sanzione pecuniaria di importo pari a 30 euro oltre al 4% del valore della transazione per la quale è stato rifiutato il pagamento elettronico.
La disposizione è immediatamente applicabile.

  • Riapertura del termine di pagamento della prima rata dell’ultima “rottamazione” (art. 37)

La scadenza del pagamento della prima rata dell’ultima edizione della “rottamazione” fissata al 31/07/2019 è rinviata al 30/11/2019; restano ferme tutte le altre condizioni per l’accesso all’agevolazione.
La disposizione è immediatamente applicabile.

  • Revisione delle pene edittali previste per i reati tributari (art. 39)

Vengono notevolmente inasprite le pene principali per i reati tributari, riducendo altresì le soglie di punibilità.
Si tratta di una disposizione particolarmente complessa, oltre che ovviamente di grande rilievo, per cui ci riserviamo un approfondimento con un’apposita Sediva News, ferma l’immediata applicazione [fatto salvo il c.d. “favor rei”].

  • Quota versamenti in acconto (art. 58): a novembre il 50% invece del 60% per i soggetti ISA

A partire dal 27/10/2019 i soggetti ISA – e i loro “collegati” [soci e collaboratori familiari] – versano l’acconto Irpef/Ires/Irap in due rate del 50% ciascuna (in luogo dell’attuale 40% e 60%) a giugno/luglio e novembre; il che comporta, considerata l’immediata vigenza della modifica, che – fatto salvo quanto già versato [a giugno o luglio o settembre scorsi] quale primo acconto (40%) – l’importo dovuto a novembre non sarà del 60% ma del 50%, quindi in pratica una somma inferiore a quella che sarebbe dovuta a saldo, perché la differenza verrà pagata dal contribuente a giugno del 2020; è una misura che in sostanza sposta al prossimo anno un’entrata pari al 10% dell’intero gettito Irpef/Ires/Irap dovuto dai soggetti ISA, favorendo la cassa erariale del prossimo anno rispetto a quella del 2019 [è dunque nulla più che un semplice artificio, anche se recante ovviamente un qualche vantaggio per i soggetti ISA].
La disposizione è immediatamente applicabile.

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Come altre volte per provvedimenti più o meno della stessa natura, anche su questo è molto verosimile che il Parlamento interverrà per modificare [in sede di conversione in legge del dl.] le disposizioni che abbiamo appena sintetizzato, tanto più se consideriamo le tensioni tra i partiti – di Governo o meno – che caratterizzano questo periodo politico.
Teniamo però anche conto che numerosi altri provvedimenti sul versante fiscale sono presenti nel ddl., appena presentato in Parlamento, contenente la  LEGGE DI BILANCIO 2020 [la ex Finanziaria e/o ex Legge di Stabilità], che commenteremo via via che procederanno i lavori delle Camere di approvazione di questo fondamentale ddl.
Esattamente, s’intende, quel che faremo anche per la legge di conversione del Decreto fiscale illustrato in queste note, ma è lecito pensare che per entrambi i provvedimenti si finisca con l’approvazione del consueto maxi‑emendamento governativo.

(Studio Bacigalupo-Lucidi)

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