Sempre più spesso il locatore e il conduttore di locali a uso commerciale pattuiscono canoni che aumentano nel corso del rapporto di locazione per i motivi più vari, tra i quali tuttavia è largamente prevalente l’opportunità – ovviamente condivisa dal locatore – di agevolare il conduttore [che sta iniziando l’attività], nella fase appunto di avvio di un esercizio commerciale, laddove evidentemente si rende spesso necessario far fronte a numerose e ingenti spese.

La Cassazione con una recente sentenza ha dichiarato la legittimità dei canoni così formati, sempreché la “scaletta” concordata non sia stata preordinata dalle parti per eludere il divieto di aggiornare il canone per un importo massimo corrispondente al 75% dell’indice Istat e gli incrementi siano pattuiti per intero al momento della sottoscrizione del contratto e non nel corso del rapporto.

Secondo i giudici supremi, infatti, la facoltà concessa dalla legge di determinare liberamente l’ammontare del canone comprende anche quella di variarlo, senza quindi l’obbligo del locatore di dover dimostrare la sussistenza di condizioni, fattori o simili cui collegare l’aumento nel tempo del canone di locazione.

(stefano lucidi)

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