Pongo in maniera semplice due quesiti.
Il primo. Se il titolare di una parafarmacia lascia la parafarmacia (poiché vincitore in associazione di una farmacia con il concorso straordinario), nomina un farmacista responsabile per la parafarmacia, e questa risulta in leggera perdita a causa dei compensi corrisposti: si deve adeguare agli studi di settore, che vogliono comunque un certo utile a fine anno? Gli studi di settore tengono conto della circostanza che in tal caso l’intero guadagno è andato via per il compenso al farmacista?
Il secondo quesito. Se uno acquista il locale per la parafarmacia diciamo a giugno del 2018 e l’ammortamento non lo fa partire dalla metà dell’anno 2018 per i motivi della predetta negatività, può farlo partire per l’anno 2019 o successivi? Oppure perde il diritto all’ammortamento trascorso un certo periodo di tempo?
Gli Studi di Settore sono andati in pensione per essere sostituiti dall’esercizio 2018 dagli ISA (Indici Sintetici di Affidabilità fiscale), e i ben noti esiti di congruità e coerenza del vecchio sistema di accertamento sono stati sostituiti da un voto da 1 a 10.
Un voto insufficiente comporta l’ingresso nelle liste dei soggetti da sottoporre al controllo fiscale e quindi dovremmo suggerirLe – pur rendendoci conto di tutte le difficoltà del caso – di “impegnarsi” quanto più possibile per raggiungere la sufficienza.
Non esistono nel modello ISA, infatti, “attenuanti” che tengano conto di una situazione come quella che Lei rappresenta, ma se non altro potrebbe utilizzare il campo denominato “note aggiuntive” per motivare e giustificare la mancata sufficienza.
È anche vero però che, diversamente da quanto accadeva con gli Studi di Settore, lo “scostamento” dagli ISA non può costituire in quanto tale motivazione sufficiente per un atto di accertamento.
Secondo l’art. 9-bis, comma 14, del D.L. n. 50/2017 – che ha introdotto i nuovi indicatori – nel definire infatti specifiche strategie di controllo basate su analisi del rischio di evasione fiscale l’Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza devono considerare [unitamente a tutti gli altri elementi previsti] il livello di affidabilità fiscale dei contribuenti derivante dall’applicazione degli indici.
Dal canto suo, il Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 10/05/2019 – riguardante il regime premiale riservato per il 2018 ai “soggetti ISA” che raggiungono un determinato livello di affidabilità (voto da 8 a 9) – stabilisce che, ai fini della definizione delle specifiche strategie di controllo basate appunto su analisi del rischio di evasione fiscale, l’amministrazione finanziaria tiene conto di un livello di affidabilità non superiore a 6.
In pratica, coloro che non raggiungeranno la “sufficienza” [come sembrerebbe il Suo caso] avranno bensì maggiori probabilità di subire una verifica fiscale ma sulla base di “fonti di innesco” diverse [indagini finanziarie, redditometro, analitico, ecc.] dal mero scostamento dagli ISA, che – lo ripetiamo – non rappresenta in sé, differentemente da quel che accadeva con gli Studi di Settore, un presupposto valido/sufficiente per l’accertamento ma soltanto un elemento selettivo di pianificazione dell’attività di controllo.
Insomma, se la Sua posizione fiscale è regolare, affronti pure con serenità il (maggior) rischio di una visita del Fisco in futuro.
Quanto all’altro quesito, Le confermiamo che è possibile operare fiscalmente l’ammortamento “ridotto” rispetto alla quota ordinaria fino addirittura ad azzerarla e recuperare integralmente la differenza sotto forma di quote di ammortamento negli esercizi successivi.
Tale possibilità è concessa anche perché, ai sensi dell’art. 102 del TUIR, i coefficienti ordinari di ammortamento rappresentano in realtà la misura massima, al di sotto della quale le quote di ammortamento si calcolano appunto in misura ridotta, per poi “recuperare” la differenza successivamente, cioè allungando in pratica il periodo di ammortamento.
(roberto santori)
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