[…ma nell’unica misura del 75%]
Anche per il 2019, le imprese – comprese naturalmente le farmacie – potranno avvalersi del c.d. “bonus pubblicità” alle stesse condizioni previste per il 2018 ma nell’unica misura del 75%, venendo meno infatti la più elevata misura del 90% applicabile alle micro-imprese, PMI e start-up innovative [ma sempre, s’intende, nel limite massimo delle risorse stanziate e nei limiti di cui ai regolamenti UE in materia di aiuti di Stato c.d. “de minimis”].
Sono ammissibili al credito d’imposta gli investimenti pubblicitari sostenuti dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019 su questi due “canali” di informazione:
- stampa: giornali quotidiani e periodici, nazionali e locali, anche on-line purché iscritti presso il competente Tribunale e dotati della figura del Direttore Responsabile;
- emittenti: televisive e radiofoniche locali, purché iscritte presso il Registro degli operatori di comunicazione.
Non sono ammissibili altre forme di pubblicità e quindi “stop” all’agevolazione – ad esempio – per grafica pubblicitaria su cartelloni “fisici” [non i banner, per intenderci]; su volantini cartacei periodici; su vetture, mediante affissioni e display; su schermi di sale cinematografiche; su piattaforme social o siti online, ecc.
Ricordiamo che l’agevolazione è riconosciuta per gli investimenti pubblicitari il cui valore superi almeno dell’1% analoghi investimenti effettuati sugli stessi mezzi di informazione nell’anno precedente (2018).
Proprio a motivo del meccanismo del “bonus”, restano escluse dalla concessione del credito d’imposta [mancando evidentemente qualunque base di calcolo per la determinazione di quell’1%…] le imprese, quindi le farmacie:
- che nell’anno precedente a quello per il quale si richiede il beneficio (2018) non abbiano effettuato investimenti pubblicitari ammissibili;
- che abbiano iniziato l’attività nel corso dell’anno.
Ai fini del calcolo dell’incremento percentuale si può fare riferimento al “complesso degli investimenti” realizzati su entrambi i canali – cumulativamente considerati, pertanto – di informazione [stampa ed emittenti] rispetto all’anno precedente, a condizione che sempre su entrambi i canali la spesa per gli investimenti pubblicitari sostenuta nell’anno precedente non sia pari a zero.
La comunicazione/richiesta di accesso all’agevolazione [che in sostanza si risolve in una “prenotazione”] deve essere inviata telematicamente attraverso l’apposita procedura resa disponibile nell’area riservata del sito dall’Agenzia delle Entrate, dal 1° al 31 ottobre 2019.
Il credito d’imposta non è cumulabile, in relazione alle medesime voci di spesa, con altre agevolazioni previste dalla normativa nazionale, regionale o comunitaria, ed è concesso – come detto – secondo il regime de minimis.
Successivamente, dal 1° al 31 gennaio 2020, per confermare la “prenotazione” del beneficio effettuata tramite la comunicazione/richiesta di accesso, dovrà essere inviata – sempre telematicamente – la “dichiarazione sostitutiva” riguardante gli investimenti operati nell’anno.
Il credito d’imposta può essere fruito soltanto mediante compensazione utilizzando il Mod. F24 che può essere presentato a decorrere dal quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento di concessione e del relativo elenco allegato sul sito web del Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri.
Infine, secondo l’art. 4, comma 2, del provvedimento attuativo (DPCM del 16/05/2018) il sostenimento delle spese deve risultare [oltre tutto…!] da una apposita attestazione rilasciata da un soggetto legittimato ad apporre il visto di conformità dei dati esposti nelle dichiarazioni fiscali, ovvero da un revisore legale.
È evidente, insomma, che il “bonus” richiede in pratica vari adempimenti e taluni anche piuttosto complessi, e che inoltre – come d’altronde più o meno tutti i crediti d’imposta – finisce per “attirare” maggior attenzione da parte del Fisco, il che suggerisce di valutarne con un po’ di attenzione la convenienza, purché naturalmente ne ricorrano tutte le condizioni applicative.
(stefano civitareale)
La SEDIVA e lo Studio Bacigalupo Lucidi prestano assistenza contabile, commerciale e legale alle farmacie italiane da oltre 50 anni!