Sono nelle condizioni di acquistare a un prezzo abbastanza scontato un RT di nuova generazione con pochi giorni di vita: il credito mi spetterebbe ugualmente?

 Stiamo parlando del credito d’imposta previsto nell’art. 2, comma 6-quinquies, del D.lgs. 127/2015, introdotto al fine di rendere più agevole l’applicazione del nuovo obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri.
Come sapete, perché ne abbiamo parlato anche di recente, la norma testualmente dispone che “(n)egli anni 2019 e 2020 per l’acquisto o l’adattamento degli strumenti mediante i quali effettuare la memorizzazione e la trasmissione di cui al comma 1, al soggetto è concesso un contributo complessivamente pari al 50 per cento della spesa sostenuta, per un massimo di euro 250 in caso di acquisto e di euro 50 in caso di adattamento, per ogni strumento” [sottolineatura nostra – n.d.r.].

Viene inoltre previsto che:

  • il credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel mod. f24 per il pagamento di altre imposte e/o contributi;
  • il suo utilizzo è consentito a decorrere dalla prima liquidazione periodica dell’imposta sul valore aggiunto successiva al mese in cui è stata registrata la fattura relativa all’acquisto o all’adattamento dell’apparecchio;
  • il pagamento della fattura di acquisto e/o adattamento deve avvenire con modalità tracciabili.

Con il provv. dell’Agenzia delle entrate n. 49842/2019, del 28/02/2019, sono state inoltre fissate le modalità di attuazione dell’agevolazione, individuando gli strumenti di pagamento tracciabile ammessi ai fini del suo riconoscimento [assegni bancari e postali, circolari e non, vaglia cambiari e postali, nonché addebito diretto, bonifico bancario o postale, bollettino postale, carte di debito, di credito, prepagate, ecc.].
Quanto al RT “usato”, dato che né la norma di legge istitutiva del beneficio, né il successivo provvedimento di attuazione pongono tra le condizioni di applicazione del bonus il carattere di novità dell’apparecchio acquistato [del resto non ci risultano al momento neppure documenti di prassi che abbiano precisato qualcosa al riguardo], è ragionevole ritenere che il credito d’imposta spetti anche per l’acquisto di apparecchi usati.
Naturalmente, come abbiamo letto poco fa, è necessario che la parte venditrice [che comunque parrebbe essere anch’essa un’impresa commerciale di vendita al dettaglio] emetta nei confronti della Sua farmacia regolare fattura.

(mauro giovannini)

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