Anche in questi due ultimi mesi dell’anno è ridotto il numero delle decisioni di Tar e CdS che possono riguardare, anche indirettamente, le farmacie e comunque almeno di alcune di esse riteniamo di dover dar conto, cogliendo l’occasione per rammentare che nel n. 714 di Piazza Pitagora [l’edizione cartacea, naturalmente], in corso di invio oggi stesso a tutti gli iscritti, verrà riportato l’intero “pillolario” dell’anno intitolato, come di consueto, “NORMATIVA, GIURISPRUDENZA & PRASSI (in pillole)”.

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  • L’individuazione del Comune “proprietario” di una strada

Tar Campania – sent. – 08/11/2024, n. 5991

La controversia qui riguarda la legittimità/illegittimità del provvedimento di una Provincia delimitativo dei confini tra due Comuni limitrofi ubicati nel territorio provinciale.

Uno dei due Comuni, infatti, insorgendo avverso tale provvedimento, deduce in sostanza che l’Ente, così operando, avrebbe erroneamente incluso nel territorio del Comune controinteressato due strade asseritamente rientranti, invece, nel proprio ambito territoriale.

La proprietà di una delle due strade in capo al Comune ricorrente sarebbe, in particolare, documentalmente comprovata, sempre a detta del ricorrente, dall’intervenuta “consegna” del relativo tratto di strada da parte della Provincia stessa, effettuato a norma dell’art. 7 della l. n. 126 del 12 febbraio 1958 [secondo cui i tratti di strade provinciali all’interno degli abitati di Comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti – come era/è il caso del Comune ricorrente – sono da considerarsi comunali].

Nel respingere il ricorso, i giudici ritengono pienamente legittima l’impugnata determinazione dei confini tra i due Comuni, come chiarito nella relazione istruttoria che ne costituisce il sostrato motivazionale.

Diversamente da quanto ritenuto dal ricorrente, invero, alla richiamata “consegna” deve riconoscersi

valore meramente ricognitivo-dichiarativo [dunque non costitutivo della proprietà], essendo l’individuazione dell’ente proprietario della strada inclusa nel centro abitato di un Comune ancorata unicamente alla ricorrenza dei presupposti di legge [stabiliti dall’art. 7, L. n. 126 del 1958 e, successivamente, dall’art. 2 del d.lgs. n. 285 del 1992, cd. “Codice della strada”], la quale – con formulazione inequivoca – dispone che “sono comunali le strade (…) all’interno degli abitati, eccettuati i tratti interni di strade statali o provinciali che attraversano abitati con popolazione non superiore a ventimila abitanti” [valore ribassato a diecimila dal cit. art. 2 del d.lgs. n. 285 del 1992], senza che rilevino, invece, l’atto di declassamento della strada in questione o l’atto di “consegna” dallo Stato o dalla Provincia al Comune.

  • L’effettuazione di screening oncologici in locali separati dalla farmacia

Tar Campania – sent. – 14/11/2024, nn. 6225 e 6226

La  ricorrente  Federazione  Nazionale  degli  Ordini  regionali   dei Biologi (FNOB), subentrata un paio di anni fa all’Ordine Nazionale dei Biologi [e, in tale qualità, legittimata a difendere in sede giurisdizionale gli interessi della categoria rappresentata], impugna il decreto dirigenziale con cui la Regione ha approvato e ratificato gli accordi con le Associazioni di categoria per le attività concernenti la c.d. “Farmacia di Servizi”, relativamente alla parte di essi riguardanti la somministrazione di test per l’emoglobina glicata e il quadro lipidico e l’effettuazione di screening oncologici.

La FNOB censura, inter alia, uno degli Accordi in questione [ritenendolo, è chiaro, lesivo delle prerogative della categoria rappresentata] nella parte in cui esso prevede, all’art. 2, l’effettuazione di screening oncologici in locali separati dalla sede della farmacia, assumendo che tale previsione si risolva in un’indebita estensione di quanto previsto dall’art. l, co. 2, lett. e-quater) del d.lgs. n. 153/2009, riguardante infatti servizi ben diversi – cioè, la somministrazione di vaccini per il Covid e antinfluenzali [come abbiamo avuto occasione di ricordare in un paio di recenti Sediva News] –  e vigendo quindi per ogni altra prestazione [compresi  pertanto i ricordati test e screening] quanto stabilito dal D.M. 16/12/2010

Nel ricorso viene evidenziato, in particolare, che l’art. 2 del citato Accordo prevede, per l’effettuazione di screening oncologici (tumore del colon retto, attraverso l’esame del sangue occulto nelle feci), che: “Ai fini dell’offerta di servizi sanitari da parte delle farmacie di cui all’art. 1, comma 2, lettera e) quater del decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153, i soggetti titolari di farmacia possono utilizzare aree, locali o strutture separate dai locali ove è ubicata la farmacia”, specificando che: “In caso di ampliamento dei locali per le attività previste dal presente protocollo la farmacia è tenuta, entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione di cui all’Allegato l, a presentare domanda di autorizzazione all’autorità competente. Nelle more del rilascio dell’autorizzazione l’attività può essere svolta in ragione della comunicazione di cui all’Allegato 1”.

Il Collegio osserva sul punto che la censurata previsione debba essere intesa

nel senso di consentire l’utilizzo di aree esterne alla farmacia, per gli screening oncologici che formano oggetto dell’Allegato.

Ciò, però, ancorché sia pacifico – aggiungono i giudici napoletani – che la richiamata lett. e-quater) del d.lgs. n. 153/2009 non vi attenga.

Infatti, osserva il Tar, detta lettera concerne la somministrazione presso le farmacie, “di vaccini anti SARS-CoV-2 e di vaccini antinfluenzali […], nonché l’effettuazione di test diagnostici che prevedono il prelevamento del campione biologico a livello nasale, salivare o orofaringeo, da effettuare in aree, locali o strutture, anche esterne, dotate di apprestamenti idonei sotto il profilo igienico-sanitario e atti a garantire la tutela della riservatezza”.

Senonché, continua il Tar, per le altre prestazioni il D.M. 16/12/2010 stabilisce che: “Le farmacie pubbliche e private, per l’effettuazione delle prestazioni e l’assistenza ai pazienti che in autocontrollo fruiscono delle prestazioni di cui agli articoli 2 e 3, utilizzano spazi dedicati e separati dagli altri ambienti, che consentano l’uso, la manutenzione e la conservazione delle apparecchiature dedicate in condizioni di sicurezza nonché l’osservanza della normativa in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in base a linee guida fissate dalla Regione” (art. 4).

Nelle prestazioni di cui ai richiamati artt. 2 e 3 è incluso il “test colon-retto per la rilevazione di sangue occulto nelle feci” (art. 2, co. 1).

Ciò posto, l’indicazione secondo cui vadano utilizzati “spazi dedicati e separati dagli altri ambienti” (art. 4, cit.) non può essere altrimenti riferita che a locali interni alla farmacia, non autorizzando l’applicazione di quanto diversamente previsto dall’art. 1, co. 2, lett. e-quater), del d.lgs. n. 153/2009.

Soltanto in tali casi, dunque, è consentita l’effettuazione delle prestazioni “in aree, locali o strutture, anche esterne, dotate di apprestamenti idonei sotto il profilo igienico-sanitario e atti a garantire la tutela della riservatezza”. In questi termini, la censurata possibilità di utilizzare spazi esterni alla farmacia, per la somministrazione del test colon-retto per la rilevazione di sangue occulto nelle feci, viene ritenuta dai giudici, allo stato, priva di copertura legislativa e insuscettibile di essere introdotta con un atto amministrativo.

Il TAR, pertanto, accoglie parzialmente il ricorso e, per l’effetto, annulla il decreto impugnato nella parte concernente l’utilizzo di aree, locali o strutture esterne alla farmacia per l’effettuazione di screening oncologici.

Non sappiamo se la sentenza è stata o sarà appellata, ma certo è che il parere del Consiglio di Stato sarebbe qui di grande utilità, nonostante siano possibili medio tempore altri interventi legislativi, magari nella stessa direzione intrapresa dal decreto dirigenziale campano ora annullato dal TAR, crediamo [allo stato, beninteso] condivisibilmente.

  • La mancata acquisizione del parere “obbligatorio” di Ordine dei Farmacisti e ASL in sede di revisione della p.o.

Tar Puglia – sent. – 13/11/2024, n. 1242

Nel respingere il ricorso, avente ad oggetto la richiesta di annullamento di una delibera di revisione della p.o. delle farmacie presenti nel territorio comunale per la ritenuta violazione, tra l’altro, dell’art. 2, commi 1 e 2, della l. n. 475 del 1968 il quale prescrive l’acquisizione dei pareri obbligatori dell’Ordine dei Farmacisti e delle Aziende competenti, il Collegio evidenzia che la citata disposizione impone di “sentire” i due organismi, senza tuttavia renderli titolari di un potere di concertazione o codecisione, ma limitandosi ad attribuire loro la facoltà di rappresentare esigenze e formulare eventuali proposte, sul presupposto che essi dispongano di conoscenze, esperienze e sensibilità che li mettono in grado di dare un utile contributo alle decisioni di competenza del Comune.

Pertanto, correttamente il Comune resistente ha interpretato, nel caso di specie, la “presa d’atto” dell’Ordine dei Farmacisti e il mancato riscontro della ASL competente come un’implicita ammissione del fatto che non vi fossero obiezioni sostanziali o controproposte  da formulare  che,  in caso  contrario i  due  organismi  non

avrebbero certo mancato di rilevare espressamente.

Più o meno in questi stessi termini si sono espresse numerose altre decisioni sia di Tar che del Consiglio di Stato.

  • Decentramento di una sede e ridefinizione delle sedi farmaceutiche del Comune…

Tar Sicilia – sent. – 09/12/2024, n. 3379

Il giudizio ha ad oggetto l’impugnazione (con ricorso introduttivo) della delibera avente ad oggetto il decentramento ex art. 5, co. 2, L. n. 362 del 1991, della sede farmaceutica controinteressata, con cui il Comune aveva accolto l’istanza di decentramento e trasferimento presentata dal titolare della sede suddetta, nonché (con motivi aggiunti) della successiva deliberazione del Consiglio comunale [N.B.: in Sicilia l’organo competente in materia non è infatti la Giunta ma appunto il Consiglio] avente ad oggetto la ridefinizione delle circoscrizioni territoriali delle sedi farmaceutiche presenti nel Comune in questione.

Il ricorrente contesta, inter alia, l’assunto a base del provvedimento di trasferimento di sede impugnato a mezzo del ricorso introduttivo, per cui il decentramento della farmacia controinteressata garantirebbe una maggiore accessibilità al servizio farmaceutico e una sua equa distribuzione territoriale e demografica e permetterebbe di assicurare il servizio in un’area del Comune caratterizzata da una intensa densità abitativa e priva di adeguata copertura farmaceutica.

A conferma di tale conclusione il ricorrente richiama il contenuto del parere negativo rilasciato dalla ASL competente, con cui quest’ultima aveva segnalato l’opportunità che il Comune, prima di autorizzare ulteriori trasferimenti, provvedesse a rimodulare la pianta organica delle farmacie e che, nelle more della revisione, non vi fosse una effettiva emergenza di copertura del servizio farmaceutico, dato che la farmacia controinteressata aveva chiesto di trasferire la propria sede nel medesimo asse viario in cui si trova la ricorrente [una questione per certi versi assimilabile a questa era stata decisa anche da Tar Lazio n. 11824 del 10/12/2024, su cui v. Sediva News del 24.12.2024].

Ora, nel respingere il ricorso, il Tar afferma – come potete rilevare, le considerazioni sono le stesse riferite poco fa del Tar Puglia n. 1242/2024 – che l’art. 5, comma 2, della L. n. 362 del 1991 [come anche l’art. 1 della L. n. 475 del 1968, modificata dal D.L. n. 1 del 2012 per quanto attiene all’esercizio del potere pianificatorio] non prevede l’acquisizione di un parere vincolante da parte dell’Ordine dei Farmacisti e della ASL, ma si limita a richiedere che tali soggetti siano “sentiti” ai fini dell’autorizzazione al trasferimento di una farmacia in una zona di nuovo insediamento abitativo.

Tanto precisato, proseguono i giudici, nel caso di specie il Comune resistente, nel disattendere motivatamente i rilievi della ASL, ha esposto compiutamente le ragioni di opportunità alla base del disposto decentramento della farmacia controinteressata, con particolare riferimento al decongestionamento del centro storico [già servito dalla farmacia ricorrente], alla prospettiva di ulteriore riduzione demografica del centro stesso e alla migliore capillarità della rete farmaceutica conseguente al detto trasferimento.

Parimenti, osservano i giudici, non può essere accolta la tesi, sostenuta nel citato parere e condivisa dal ricorrente, per cui, una volta avviato il procedimento di revisione dello strumento di pianificazione, non possano essere rilasciate autorizzazioni al trasferimento fuori sede fino a che il procedimento di revisione non sia concluso.

A smentire tale assunto è, invero, il pacifico approdo della giurisprudenza amministrativa secondo cui “la revisione dello strumento di pianificazione generale non deve necessariamente precedere l’autorizzazione al decentramento, in quanto la ridefinizione della distribuzione nel territorio delle farmacie può conseguire anche a eventuali trasferimenti disposti su domanda dell’interessato”.

L’autorizzazione  al  decentramento  e  la  revisione  della  pianta  organica mediante la rideterminazione delle circoscrizioni sono, infatti, provvedimenti autonomi e distinti tra loro, e non sovrapponibili: il primo attiene a un procedimento speciale e ha natura individuale, mentre il secondo è atto di pianificazione localizzativa generale.

Ne discende, dunque, che il decentramento/trasferimento ex art. 5 comma 2 L. n. 362 del 1991, è autorizzabile anche in assenza di un preventivo atto generale di pianificazione localizzativa delle farmacie.

L’autonomia e la differente natura dei procedimenti in questione impediscono, altresì, di ricostruire la relazione tra gli stessi in termini di pregiudizialità-dipendenza; deve quindi escludersi che, in pendenza del procedimento di revisione della pianta organica, sia inibito al Comune il rilascio, agli operatori professionali che ne facciano richiesta, dell’autorizzazione al decentramento prevista dall’art. 5, comma 2, L. n. 362 del 1991.                                                                                                 (gu.ba.)

 

Ma ora, attenzione:

Siamo tutti sicuri

di farci i migliori auguri?

C’è infatti qualcosa che non va

perché un anno aumenta l’età

ma c’è un modo sorprendente

di toglierci questo dente dato che

basta ricorrere all’Euro per dire la metà.

Così, chi ha 80 anni

può dire che ne ha solo 40 senza affanni,

e però, attenzione, c’è pericolo di un’evasione

perché se guardiamo bene è forse giusto che costui

dica di averne 32 più IVA pur trattandosi forse di

una soluzione un po’…lasciva

(fr.lu.)

Infine,

“Piazzapitagora.it”

e

“Sediva News”

 

 sospendono le loro pubblicazioni e danno appuntamento al

16 gennaio 2025

(gustavo bacigalupo)                                                  (franco lucidi)

La SEDIVA e lo Studio Bacigalupo Lucidi prestano assistenza contabile, commerciale e legale alle farmacie italiane da oltre 50 anni!